2009/11/25

La valutazione dei rischi da stress lavoro correlato - (Articolo della Dott.ssa Silvana Toriello)


L’articolo 2 lett. o) del D. Lgs. 81/2008 definisce “salute : quello stato di completo benessere fisico, mentale e sociale che non consiste solo in un’assenza di malattia od infermità. Questa nozione di salute comporta uno sforzo di attenzione ben maggiore e più ampio da parte del datore di lavoro rispetto a quanto accadeva in passato. Per consentire il raggiungimento del benessere del lavoratore sarà necessario adottare strumenti di indagine nei confronti del lavoratore più personalizzati ( come test o colloqui etc.) unitamente ad un maggior coinvolgimento del medico competente. L’art. 28, comma 1 del D. Lgs 81/08 statuisce che la valutazione dei rischi “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004”
A prescindere dal fatto che questa valutazione dei rischi non può non tener conto della nuova definizione del concetto di salute, essa pone,peraltro, in capo al datore di lavoro un obbligo preciso di valutazione dei rischi da stress lavoro correlato che ha fatto sorgere numerosi dubbi di interpretazione ed applicazione in quanto i parametri individuati anche nell’accordo europeo del 2004 ed in quello interconfederale del 2008 che lo recepisce contengono criteri troppo generici per poter su di essi fondare un obbligo che è penalmente sanzionato.
In base alle previsioni del D. Lgs 81/2008 la disposizione è divenuta operativa a far data dal 16 maggio 2009 creando sconcerto e pratiche difficoltà presso tutti i datori di lavoro.
E’ per tale ragione che il D. Lgs. 106/2009 correttivo del Decreto 81 statuisce espressamente che sarà la Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro si cui all’articolo 6 del D. Lgs. 81/2008 ad elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato. La valutazione del rischio in questione, pertanto, entrerà in vigore a far data dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque anche in assenza di dette elaborazioni a far data dal 1° agosto 2010...


(Dott.ssa Silvana Toriello) - www.laprevidenza.it

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