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2009/11/17

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale biennio economico 2008-2009


(Inpdap, Nota Operativa 10.11.2009 n. 55)


Gli incrementi stipendiali di cui all’art.6 del contratto in esame hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009.



Resta confermato quanto previsto dall’art.12, comma 3 del CCNL del 10/4/2008. In particolare, il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’IIS non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art.2, comma 10, della legge 335/95. Tale riferimento normativo riguarda esclusivamente il personale delle amministrazioni statali transitato nel comparto Sanità che abbia mantenuto, per l’effetto dell’opzione esercitata, l’iscrizione alla Cassa Stato; in questa ipotesi l’importo della I.I.S conglobato nello stipendio, a decorrere dall’1/1/2003, non deve essere maggiorato del 18%, di cui all’art.15 della legge 177/76.

LaPrevidenza.it

2009/11/15

Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia. Decreto ministeriale 16 luglio 2009


Determinazione per l’anno 2009 della misura della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341. Istruzioni operative.

L’articolo 1, c. 51 della legge n. 247/2007 (allegato 1) – modificando l’originario testo del DL n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995 – ha introdotto in maniera stabile, a decorrere dall’anno 2008, la facoltà per il Governo di confermare o rideterminare, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 della citata legge n. 341/1995 (1).
Il D.M. Lavoro/Economia 16 luglio 2009 (allegato 2),- pubblicato nella G. U. n. 239 del 14 ottobre 2009 – conferma per l’anno 2009 nella misura dell’11,50 per cento la riduzione contributiva introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per la pratica attuazione di quanto previsto dal sopra citato decreto.

LaPrevidenza.it

2009/11/11

Aliquote contributive e retribuzioni minimali vigenti nell’ambito del F.P.L.D


(Inps, Circolare 5.11.2009 n. 114)


Con la presente circolare si trasmettono gli importi delle aliquote IVS in vigore nel F.P.L.D. (allegato 1) e dei minimali di retribuzione (allegato 2), ai fini dell'applicazione da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici delle leggi n. 322 del 2 aprile 1958 e n. 29 del 7 febbraio 1979, alla luce degli aggiornamenti intervenuti fino all'anno 2009. Si rammenta inoltre che, a decorrere dal 1996, l'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico, ha stabilito, tra l'altro, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, il cui importo è annualmente rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, come calcolato dall'ISTAT.

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