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2010/01/07

La valutazione delle prove per testimoni ricadenti sulle minacce al datore di lavoro


In tema di rito del lavoro, ed, in particolare, in ordine alla questione concernente la prova per testimoni, Sez. Lavoro, 20844.09, statuisce che allorquando con il ricorso per cassazione venga prospettato un vizio di motivazione della sentenza, il ricorrente - a fronte di una denunziata insufficiente spiegazione logica relativa all'apprezzamento, operato dal giudice di merito, dei fatti della controversia o delle prove - non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa - pur se essa sia supportata dalla possibilità o dalla probabilità di corrispondenza alla realtà fattuale - essendo invece necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l'unica possibile, atteso che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., dovendo incidere su un fatto “decisivo del giudizio”, legittima il ricorso per cassazione unicamente per vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e non certo per consentire alla S.C., quale giudice di sola legittimità, di scegliere sulla base di criteri possibilistici o probabilistici tra due prospettazioni, ambedue logiche ma nello stesso tempo alternative (cfr ex plurimis Cass. 9 gennaio 2009 n. 261). La Corte precisa, inoltre, che il caso di omessa od insufficiente motivazione sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata. Ne consegue che detti vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove, dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (cfr. ex plurimis: Cass. 6 marzo 2008 n. 6064)

Avv. Daniele Iarussi LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-valutazione-delle-prove-per-testimoni-ricadenti-sulle-minacce-al-datore-di/3997

2009/12/31

La certificazione medica rilasciata dal medico non appartenente al servizio sanitario nazionale


(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. 26.6.2009 n. 15058 )
In materia di lavoro subordinato, secondo Cass. Sez. Lav., 15058.09, non è qualificabile come irrituale e pertanto affetta da irregolarità formale la certificazione medica comprovante lo stato di malattia del lavoratore, inviata dallo stesso per giustificare l’assenza per malattia, rilasciata da un medico non facente parte del sistema sanitario nazionale in quanto l’art. 5 della legge n. 300/1970 non prescrive che detta certificazione debba essere rilasciata da un sanitario del servizio sanitario nazionale.



(Avv. Daniele Iarussi)

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-certificazione-medica-rilasciata-dal-medico-non-appartenente-al-servizio-sanitario/3994

2009/12/23

In tema di tariffe e nomenclature doganali su pezzi o frattaglie di galli e galline


L’art. 41, primo comma, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33) consente alla Commissione delle Comunità europee di adottare misure destinate a facilitare la transizione dei nuovi Stati membri verso il regime derivante dall’applicazione della politica agricola comune. Tale disposizione prevede che le suddette misure transitorie «possono essere adottate in un periodo di tre anni dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo». La Commissione ha adottato il regolamento n. 1972/2003 basandosi, in particolare, su tale disposizione.
A tenore del suo primo ‘considerando’, il regolamento n. 1972/2003 è diretto ad «evitare il rischio di distorsione degli scambi, a detrimento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, in seguito all’adesione di dieci nuovi Stati all’Unione europea, il 1° maggio 2004». Tenuto conto di tali rischi, il terzo ‘considerando’ di tale regolamento sottolinea che occorre «imporre un prelievo dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati membri».

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/in-tema-di-tariffe-e-nomenclature-doganali-su-pezzi-o-frattaglie-di-galli/4080

2009/12/07

In tema di decoro professionale e diritto di difesa


In tema di decoro professionale e diritto di difesa
(Cassazione, Sentenza 22.6209 n. 14552)
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2043 e 2059 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La ricorrente aveva sempre negato di aver proferito le frasi ascrittele.
Sarebbe stato preciso onere della attrice dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda e il carattere lesivo delle frasi pronunciate nei confronti della ( … ).
Questa ultima aveva precisato nell’atto di citazione, che la ( … ) aveva pronunciato frasi offensive nei suoi riguardi in ben tre diverse occasioni.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce ulteriore profilo di violazione e falsa applicazione degli articoli 2687, 2043 e 2059 codice civile.
Anche il secondo episodio (quello definito con la accusa di "voto di scambio" come nel caso del primo, nel quale la ( … ) aveva riferito di aver visto la ( … ) ufficialmente ammalata e non presente in servizio, passeggiare con una amica e collega sotto i portici di Torino, i giudici di appello non avevano tenuto conto del fatto che la (… ) si era limitata a fare una battuta scherzosa con gli alunni, in risposta ad alcune lamentale mosse nei confronti della ( … ).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ancora nullità delle sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 cpc) in relazione alla erronea affermazione di un giudicato interno sulla prova nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla istanza di ammissione delle prove testimoniali dedotte.....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/in-tema-di-decoro-professionale-e-diritto-di-difesa/4100

2009/12/05

Idoneità dell’alloggio necessaria per poter avviare la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare. I chiarmenti del Ministero


(Ministero dell'Interno, Circolare 18/11/2009)
Si fa seguito alla circolare n. 4820 in data 28 agosto U.s. Con la quale sono state fornite indicazioni operative in relazione alla normativa in oggetto con riferimento alle modifiche apportate al T.U. Sull‘immigrazione.
Al riguardo, l’art. 1, comma 19, della legge n.94/2009, nel modificare l’art 29 del T.U. In materia di ricongiungimento familiare, ha introdotto, fra l’altro, alcune novità relative al requisito dell’idoneità dell’alloggio necessaria per poter avviare la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare.
In particolare, la nuova la formulazione dell’art. 29, comma 3 del T.U., ha soppresso il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, ai fini della verifica dell’idoneità dell’alloggio....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/idoneita-dell&rsquoalloggio-necessaria-per-poter-avviare-la-richiesta/4094

2009/12/01

Provvedimenti diretti all’esecuzione di una sentenza della Corte in tema di aiuti di Stato. L'articolo 228 CE


In data 18 maggio 2005, la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica una comunicazione con cui la pregava di informarla dei provvedimenti adottati al fine di garantire l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia. Nella sua risposta in data 2 giugno 2005, tale Stato membro ha indicato che provvedimenti di recupero avrebbero dovuto aver luogo presso l’Olympic Airways e che le procedure di recupero sarebbero state terminate entro alcuni mesi grazie alla vendita di attivi e di partecipazioni della Olympic Airways. La Repubblica ellenica ha poi precisato che l’esecuzione dell’ordine di recupero dell’aiuto di EUR 41 milioni, di cui all’art. 1 della decisione controversa, era stato sospeso dal tribunale amministrativo di Atene in attesa dell’esito di un ricorso di annullamento proposto dall’Olympic Airways avverso tale decisione dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Con lettera dell’8 luglio 2005, la Repubblica ellenica ha riaffermato che gli organi governativi erano nell’ultima fase dell’elaborazione della procedura di recupero degli aiuti in questione. Con una lettera di diffida del 18 ottobre 2005, la Commissione ha quindi avviato il procedimento previsto all’art. 228 CE, per mancata esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia. Nella sua risposta datata 19 dicembre 2005, la Repubblica ellenica ha informato la Commissione di contestare l’affermazione secondo cui i provvedimenti adottati per eseguire la sentenza non sarebbero stati notificati. Essa ha rilevato che le autorità nazionali avevano proceduto in modo corretto e senza indugio al recupero degli aiuti di cui alla decisione controversa.

LaPrevidenza.it

2009/11/21

La qualità nelle riforme


(Articolo del Prof. Sergio Sabetta)


Nelle varie riforme in atto o che si sono susseguite nell’ultimo ventennio della P.A. si è parlato spesso di qualità, come nell’art. 28 dell’ ultimo D. Lgs. n. 150/09, puntando sulle tecniche gestionali mutuate dal management salvo successivi ripensamenti.
Occorre innanzitutto riflettere sul concetto di qualità su due livelli introdotto da Juran per cui vi è un’adeguatezza all’uso e una conformità alle caratteristiche, ne risulta che sebbene un prodotto sia conforme alle caratteristiche può non essere adeguato all’uso, una circostanza che molte volte ha investito i processi pubblici e i relativi controlli.
Nel pubblico se si cerca il concetto di cliente si pensa al cittadino, all’associazione o all’impresa, ma questa definizione è di per se stessa limitante in quanto il pubblico è molte volte cliente di se stesso, ossia i servizi forniti servono al funzionamento del sistema stesso, indipendentemente dalle devianze di auto-rappresentazione e autoreferenzialità.
Se il sistema viene portato all’esasperazione in questa auto definizione delle singole organizzazioni pubbliche, si può innestare una continua contrattazione che anziché limitarsi a definire i costi allunga i tempi con effetti piuttosto deleteri sulla qualità dei servizi.
Altro problema sono i clienti i quali molte volte non sono così ben definiti come ad una sommaria ricognizione apparirebbero, basta pensare alla giustizia, in cui vi è un sovrapporsi senza ambiti ben definiti fra ordini e cittadini o imprese ma anche nei controlli nascono sovrapposizioni in cui il singolo cittadino diventa solo elemento figurato di fronte agli enti pubblici, prevalendo in entrambi i casi gli interessi meglio strutturati.
La qualità nel pubblico presenta quindi elementi di difficoltà superiori al privato per la complessità dei servizi forniti e gli interessi di cui è coacervo, questa evidenza già più volte richiamata da vari autori induce alla necessità di rifarsi alla filosofia che sta alla base del concetto di qualità.
Tralasciando l’interpretazione orientale che della stessa ne fecero i giapponesi dagli anni ’50 in poi, una filosofia totalizzante dell’uomo in cui si mescolano elementi della tradizione del bushido con elementi innovatori della tradizione manageriale occidentale, pertanto tipica di quella terra e quindi difficilmente esportabile nell’insieme, non può non rifarsi ai principi su cui fu ideata e propagandata dal suo creatore Edwards Deming....
Prof. Sergio Sabetta

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-qualita-nelle-riforme/4073