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2010/01/05

Uso indebito dell’autovettura di servizio per fini esclusivamente privati


(Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Toscana, Sentenza 3 agosto 2009 n. 497 - Avv. Dario Immordino)
L’uso, da parte di un alto dirigente, di autovetture dello Stato per fini non istituzionali rientra tra i comportamenti illeciti contrari ai doveri d’ufficio, suscettibili di incidere sui rapporti tra P.A. e cittadini, ingenerando in questi la convinzione che la P.A. non sia conformata ai principi fissati dalla Costituzione, ma sia strutturata attraverso un esercizio distorto dei pubblici poteri.



Si tratta di un genere di pregiudizio che, pur se non integra una diminuzione patrimoniale diretta, è comunque suscettibile di valutazione patrimoniale, in quanto dal comportamento del convenuto è derivata la lesione di un bene giuridicamente rilevante.



Sulla base di queste argomentazioni la Corte dei conti, Sezione Toscana, con la sentenza n. 947/2009, ha condannato un dirigente dell’amministrazione pubblica al risarcimento del danno da lesione dell’immagine alla stessa arrecato.



In considerazione della natura di tale tipologia di pregiudizio, secondo il consolidato indirizzo ermeneutica della giurisprudenza, ai fini risarcitori o riparatori la potenzialità dannosa va saggiata nei singoli casi. Ai fini dell’accertamento dell’an e del quantum del danno all’immagine assumono rilievo elementi quali l’attività dell’ente, organo, ufficio dell’autore del danno; la posizione funzionale dell’autore dell’illecito, che assume maggior gravità in caso di posizione di vertice; la sporadicità o la continuità o la reiterazione dei comportamenti illeciti; la necessità o meno di interventi sostitutivi o riparatori dell’attività illecitamente tenuta; in ipotesi di tangenti, l’entità del denaro ricevuto; la negativa impressione nell’opinione pubblica, tale da suscitare sfiducia nei confronti dell’ente. Il risarcimento del danno all’immagine, va pertanto determinato in via equitativa sotto il profilo del danno emergente - costi del mancato conseguimento della finalità pubblica, dell’inefficienza e inefficacia dell’organizzazione, ecc. - o del lucro cessante - vantaggi derivanti alla P.A. dell’adesione dei cittadini - ed allontanandosi così sia dal risarcimento del danno in senso classico che dalla riparazione della sofferenza tipica del danno morale)



Nel caso di specie, peraltro, la Corte ha evidenziato che, in considerazione della rilevanza ed autorità della veste pubblica ricoperta dal soggetto (Prefetto della Repubblica), la condotta ha comportato effettive ripercussioni negative per via della diffusone della notizia dell'evento nell’ambito (quanto meno) della collettività locale amministrata.



Valutate le specifiche circostanze del caso i giudici contabili hanno escluso ogni possibile compensazione del danno con le utilità che l’attività illecita del convenuto avrebbe reso all’amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis della L. n. 20/1994 (viaggi finalizzati ad interventi sul territorio di protezione civile, di emergenza rifiuti, di emergenza idrica, di recupero ambientale e turistico); sull’assunto che il concetto di compensazione introdotto dalla norma in esame postula identità di causa tra comportamento (sia pure illecito) e vantaggi conseguiti; circostanza non rinvenibile nel caso di specie, dal momento che le presunte utilità derivati all’amministrazione dall’attività del dirigente rientravano nell’assolvimento degli specifici doveri connessi alla funzione svolta dal convenuto.

LaPrevidenza.it,
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/uso-indebito-dell&rsquoautovettura-di-servizio-per-fini-esclusivamente-privati/4083

2010/01/03

Reperibilità degli impiegati nella Pubblica Amministrazione: ecco la circolare Brunetta


(Ministero della Funzione Pubblica, Circolare 11.11.2009)
Sul Supplemento ordinario n. 197/L alla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2009 è stato pubblicato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. Il decreto legislativo, stante l’ordinario termine di vacatio legis, entrerà in vigore il 15 novembre prossimo.



Il provvedimento normativo contiene sostanziali novità in materia di valutazione, di ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilità dei pubblici dipendenti.



In disparte l’analisi dei vari aspetti innovativi della disciplina, che sarà oggetto di successivi approfondimenti, considerato l’impegno profuso sin dall’inizio del mandato nel contrastare l’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, si ritiene utile richiamare già ora l’attenzione delle amministrazioni su alcuni aspetti della normativa in materia di controlli sulle assenze contenuta nel provvedimento in questione.

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/reperibilita-degli-impiegati-nella-pubblica-amministrazione-ecco-la-circolare/4101

2009/11/16

Pubblico impiego: termine di decorrenza della prescrizione del diritto all'indennità di fine servizio prestato dal dipendente in posizione non di ruol


Con la sentenza n. 869/2009 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana si pronuncia su una vertenza avente ad oggetto il dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto a percepire l'indennità di fine servizio, prevista per lo svolgimento, in posizione non di ruolo ,di attività lavorativa alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche.
La vertenza ha ad oggetto il diritto all'indennità per il servizio non di ruolo svolto ai sensi dell'art. 9 L.R. n. 32/1983 presso una USL da un dipendente già utilizzato ai sensi della L. n. 285/1977 presso un Comune. In primo grado il Tar aveva dichiarato l'avvenuta prescrizione per decorrenza del termine decennale, computato a partire dalla data di pubblicazione della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 9, co. 4 DLCPS n. 207/1947 (cfr sent. n. 208/1986).
Posto che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si tratta di stabilire se tale termine decorre dalla data di cessazione del servizio non di ruolo o dalla collocazione in quiescenza dell’interessato.
In merito i giudici amministrativi, sulla scorta dell’orientamento del CdS, stabiliscono che in relazione alla suddetta indennità la prescrizione comincia a decorrere dalla data di cessazione del servizio non di ruolo, a nulla rilevando che, dopo tale cessazione, l'interessato abbia continuato a svolgere attività lavorativa per conto di una diversa amministrazione. Ciò in quanto si tratta di un emolumento che costituisce oggetto di un diritto autonomo e singolare, che trae origine dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Sulla base di simili constatazioni il collegio respinge la tesi secondo cui il diritto alla percezione dell'indennità in questione sorgerebbe solo allorché il dipendente venga collocato in quiescenza.
Ad avviso del Consiglio il mancato decorso del termine di prescrizione può semmai ipotizzarsi solo in caso di passaggio in ruolo presso la stessa Amministrazione, giacchè in tali ipotesi, secondo quanto ritenuto da qualche autore, il momento di insorgenza del diritto alla indennità di cui trattasi sarebbe quello della cessazione del servizio di ruolo alle dipendenze della stessa amministrazione presso la quale il rapporto era nato come non di ruolo .
Con particolare riferimento all’ordinamento siciliano il CGA rileva altresì che, ai sensi delle LL.RR. nn. 37/1978 e8/1981, l'obbligo di corrispondere l'indennità di servizio non di ruolo prestato in virtù delle leggi sulla occupazione giovanile presso le ex USL grava esclusivamente sugli enti utilizzatori e, non anche,sulla Regione.

Avv. Dario Immordino

2009/11/12

Il testo unico del pubblico impiego modificato dal d.lgs n. 150/2009 (decreto Brunetta)

(D.lgs n. 165 del 2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni coordinato e comparato con il d.lgs n. 150/2009).

Si riporta in allegato il d.lgs n. 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego) coordinato con le modifice avvenute dalla sua pubblicazione al recente decreto n. 150/2009 e comparato con quest'ultimo.



(Dott. Gesuele Bellini)- LaPrevidenza.it