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2010/01/05

Uso indebito dell’autovettura di servizio per fini esclusivamente privati


(Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Toscana, Sentenza 3 agosto 2009 n. 497 - Avv. Dario Immordino)
L’uso, da parte di un alto dirigente, di autovetture dello Stato per fini non istituzionali rientra tra i comportamenti illeciti contrari ai doveri d’ufficio, suscettibili di incidere sui rapporti tra P.A. e cittadini, ingenerando in questi la convinzione che la P.A. non sia conformata ai principi fissati dalla Costituzione, ma sia strutturata attraverso un esercizio distorto dei pubblici poteri.



Si tratta di un genere di pregiudizio che, pur se non integra una diminuzione patrimoniale diretta, è comunque suscettibile di valutazione patrimoniale, in quanto dal comportamento del convenuto è derivata la lesione di un bene giuridicamente rilevante.



Sulla base di queste argomentazioni la Corte dei conti, Sezione Toscana, con la sentenza n. 947/2009, ha condannato un dirigente dell’amministrazione pubblica al risarcimento del danno da lesione dell’immagine alla stessa arrecato.



In considerazione della natura di tale tipologia di pregiudizio, secondo il consolidato indirizzo ermeneutica della giurisprudenza, ai fini risarcitori o riparatori la potenzialità dannosa va saggiata nei singoli casi. Ai fini dell’accertamento dell’an e del quantum del danno all’immagine assumono rilievo elementi quali l’attività dell’ente, organo, ufficio dell’autore del danno; la posizione funzionale dell’autore dell’illecito, che assume maggior gravità in caso di posizione di vertice; la sporadicità o la continuità o la reiterazione dei comportamenti illeciti; la necessità o meno di interventi sostitutivi o riparatori dell’attività illecitamente tenuta; in ipotesi di tangenti, l’entità del denaro ricevuto; la negativa impressione nell’opinione pubblica, tale da suscitare sfiducia nei confronti dell’ente. Il risarcimento del danno all’immagine, va pertanto determinato in via equitativa sotto il profilo del danno emergente - costi del mancato conseguimento della finalità pubblica, dell’inefficienza e inefficacia dell’organizzazione, ecc. - o del lucro cessante - vantaggi derivanti alla P.A. dell’adesione dei cittadini - ed allontanandosi così sia dal risarcimento del danno in senso classico che dalla riparazione della sofferenza tipica del danno morale)



Nel caso di specie, peraltro, la Corte ha evidenziato che, in considerazione della rilevanza ed autorità della veste pubblica ricoperta dal soggetto (Prefetto della Repubblica), la condotta ha comportato effettive ripercussioni negative per via della diffusone della notizia dell'evento nell’ambito (quanto meno) della collettività locale amministrata.



Valutate le specifiche circostanze del caso i giudici contabili hanno escluso ogni possibile compensazione del danno con le utilità che l’attività illecita del convenuto avrebbe reso all’amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis della L. n. 20/1994 (viaggi finalizzati ad interventi sul territorio di protezione civile, di emergenza rifiuti, di emergenza idrica, di recupero ambientale e turistico); sull’assunto che il concetto di compensazione introdotto dalla norma in esame postula identità di causa tra comportamento (sia pure illecito) e vantaggi conseguiti; circostanza non rinvenibile nel caso di specie, dal momento che le presunte utilità derivati all’amministrazione dall’attività del dirigente rientravano nell’assolvimento degli specifici doveri connessi alla funzione svolta dal convenuto.

LaPrevidenza.it,
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/uso-indebito-dell&rsquoautovettura-di-servizio-per-fini-esclusivamente-privati/4083

2009/12/29

FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Competenza del legislatore regionale in materia di determinazione del prezzo dei farmaci



(Avv. Dario Immordino)
La previsione da parte del legislatore regionale di disposizioni che disciplinano e limitano la capacità dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, incide illegittimamente sull'autonomia negoziale dei privati, di cui all'art. 1322 cod. civ., invadendo un ambito di competenza riservato in via esclusiva al legislatore statale. Le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale sono fissate direttamente dalla legislazione statale, salva la possibilità di modifica attraverso convergenti manifestazioni di volontà da parte dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo.
In un simile contesto la previsione da parte del legislatore regionale di disposizioni che disciplinano e limitano la capacità dei predetti soggetti di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza, incide illegittimamente sull'autonomia negoziale dei privati, di cui all'art. 1322 cod. civ., invadendo....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009/4098

2009/12/25

Risarcimento danni in seguito a segnalazione di allarme rapido su prodotti lattiero - caseari



(Tribunale Ue, 19.10.2009 T-212/06)
«Ricorso per risarcimento danni – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Sistema di allarme rapido – Notifica supplementare – Competenza delle autorità nazionali – Parere della Commissione privo di effetto giuridico – Modifica dell’oggetto della lite – Irricevibilità»

La ricorrente, Bowland Dairy Products Ltd, è una società di diritto inglese avente ad oggetto la produzione di formaggio fresco in generale e di formaggio bianco in particolare. Dal 1999, essa è autorizzata, dal Pendle Environmental Health Office, autorità alimentare locale che opera sotto la sorveglianza della Food Standards Agency (in prosieguo: la «FSA»), a produrre formaggio bianco a partire da varie fonti di latte.

5 Il 9 giugno 2006 l’Ufficio alimentare e veterinario (OAV), direzione facente parte della direzione generale (DG) «Salute e tutela dei consumatori» della Commissione delle Comunità europee, ha proceduto, in presenza di un rappresentante della FSA, all’ispezione degli uffici e del laboratorio controllo qualità della ricorrente. Gli esiti dell’ispezione dell’OAV sono stati illustrati in una nota interna della DG «Salute e tutela dei consumatori» del 12 giugno 2006 e riportati nel progetto di rapporto finale della missione che l’OAV ha effettuato nel Regno Unito dal 31 maggio al 26 giugno 2006.

6 Il 14 giugno 2006 la FSA ha proceduto nell’ambito del SARA a una notifica di allarme rapido diretta a identificare il seguente rischio: «Produzione difettosa di prodotti lattiero-caseari. Regime di controllo inidoneo all’individuazione di antibiotici». La FSA ha applicato la notifica a «[q]ualsiasi formaggio bianco recante il bollo sanitario UK PE 023.EEC», ossia a qualsiasi formaggio bianco prodotto dalla ricorrente. Sono state trasmesse informazioni supplementari nel contesto del SARA in data 16 giugno 2006.

LaPrevidenza.it

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/risarcimento-danni-in-seguito-a-segnalazione-di-allarme-rapido-su-prodotti-lattiero/4104

2009/12/21

Responsabilità del legale dell’avvocatura comunale per la maturazione di oneri accessori


La condotta del legale dell’avvocatura comunale che omette di proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato all’amministrazione comunale,e di trasmettere il provvedimento monitorio unitamente al proprio parere ai competenti organi amministrativi, non rivela alcuna idoneità ad incidere sul maturare delle obbligazioni accessorie al credito principale, qualora risulti che l'amministrazione comunale fosse perfettamente edotta delle pendenze debitorie e dell'obbligo di pagare.



Ciò perché, anche qualora l’avvocato abbia omesso di verificare tempestivamente la fondatezza del credito e di esprimere il proprio parere legale sulla possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo o, viceversa, prestarvi acquiescenza, il danno non può ritenersi causalmente riferibile a tale condotta, dal momento che il complesso rapporto contrattuale deve essere gestito dal settore competente che, informato il servizio finanziario, deve comunque provvedere al pagamento del dovuto.



Questo è quanto stabilito dalla sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione siciliana con la sentenza n. 318/A/2009, avente ad oggetto la responsabilità amministrativa di un avvocato del Comune di Palermo il quale non aveva predisposto entro il termine di legge di 40 gg. alcun atto di opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato all’amministrazione comunale,né si era curato di trasmettere il provvedimento monitorio unitamente al proprio parere ai competenti organi amministrativi.



Nell’impianto accusatorio, condiviso dal giudice di primo grado, il nesso eziologico tra condotta e danno all’erario comunale veniva rinvenuto nella strumentalità dell’inerzia del legale rispetto alla maturazione di obbligazioni accessorie a carico dell’amministrazione.



Ciò perchè, in conseguenza del contegno negligente dell’avvocato, gli organi amministrativi del Comune e in particolare il settore servizi socio-assistenziali avrebbero avuto conoscenza del credito vantato dalla società solo al momento della assegnazione delle somme a seguito del pignoramento.



In particolare veniva contestato al legale di aver omesso di verificare tempestivamente la fondatezza del credito e di esprimere il proprio parere legale sulla possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo o, viceversa, prestarvi acquiescenza. facendo decorrere tutti i termini utili senza evitare o, almeno, limitare il verificarsi di nocumento per il Comune.



Il Giudice d’appello esclude che il danno possa ritenersi causalmente riferibile al legale sulla base della constatazione che dalle risultanze istruttorie emerge chiaramente che l’amministrazione era perfettamente edotta delle pendenze debitorie e dell'obbligo di pagare che su di essa incombeva, del quale, peraltro, aveva formalmente riconosciuto la fondatezza.



Tanto più che, nel caso di specie, non appariva in alcun modo praticabile la strada dell'opposizione al decreto ingiuntivo, che, probabilmente, avrebbe solo causato ulteriori spese a carico del Comune.



Avv. Dario Immordino

http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/responsabilita-del-legale-dell&rsquoavvocatura-comunale-per-la-maturazione/4063

2009/12/17

Pensione di inabilità assoluta: il bonus di anzianità deve raggiungere virtualmente i 65, e non i 60 anni



(Corte dei Conti Liguria, sentenza 10.7.2009 n. 389 - Avv. Andrea Bava)

Due interessanti sentenze della Corte dei Conti per la Liguria svelano ulteriori profili di assurdità nel “famigerato” D.M. 187/97, già più volte disapplicato dal Giudice delle Pensioni per contrasto con la legge 335/95.



Come già segnalato in mio precedente intervento [1], contrariamente a quanto prevede il D.M. 187/97, la nuova e più favorevole quantificazione può ben spettare anche a chi fosse cessato dal servizio per inabilità assoluta prima del 1 gennaio 1996, valendo tal data solo come decorrenza dell’importo più congruo; tale risultato è intervenuto disapplicandosi appunto il D.M. Tesoro 187/97, che, al contrario, poneva tale limite anche sostanzialmente per i destinatari, precludendo il beneficio a chi fosse cessato prima di tale data.



Una altra interessante sentenza, sempre da me commentata nell’intervento di cui sopra, ha disapplicato la norma regolamentare, appartenente sempre al D.M. 187/97, che, derogando dalla legge 222/84 che invece l’art. 2 comma 12 l. 335/95 intendeva esplicitamente recepire, imponeva di valutare la sussistenza dei requisiti minimi di anzianità (tre anni negli ultimi 5) alla data di cessazione dal servizio in luogo che alla data di domanda del beneficio; anche tale disapplicazione ha potuto consentire di far ottenere la pensione anche a chi, a termini del D.M. 187/97, non ne avrebbe avuto diritto, a causa del prolungato passaggio in aspettativa senza assegni per infermità durante lo svolgimento delle procedure di accertamento della sua situazione sanitaria.



I nuovi interventi della Corte dei Conti oggetto della presente nota, riguardano la correzione di due ulteriori perversi effetti del D.M. 187/97.



Gravissima è la stortura del D.M. in questione laddove esso precluderebbe alla vedova (o al vedovo) del o della dipendente, deceduti in costanza di servizio, la possibilità di ottenere una pensione calcolata con il criterio dell’art. 2 comma 12 l. 335/95, sopra visto.



Accade infatti che, mentre la legge 335/95 all’art. 2 comma 12 ha disciplinato solo un metodo di calcolo della pensione di inabilità, in caso di inabilità permanente e assoluta a ogni e qualsiasi attività lavorativa, il D.M. 187/97, all’articolo 3 [2] ha invece previsto la concedibilità della pensione di inabilità assoluta solo a domanda dell’interessato, ossia del lavoratore affetto dall’inabilità lavorativa: orbene, se un soggetto muore in servizio (per patologia fulminante, per incidente, o comunque se decede senza avere il tempo di formulare la domanda) l’Inpdap, applicando il predetto D.M., non concede mai una pensione di reversibilità calcolata sulla pensione di inabilità assoluta ex art. 2 comma 12 l. 335/95, ma solo una reversibilità calcolata su una pensione di inabilità relativa, ossia legata solo agli anni lavorati dallo sfortunato dipendente; ciò può voler dire che, addirittura, non esista diritto a pensione, se costui non avesse maturato i requisiti pensionistici per la “vecchia” pensione di anzianità (tali requisiti, come è noto, non sono stati abrogati, ma sono rimasti in vigore tutt’oggi per le cessazioni per infermità).



Avv. Andrea Bava

LaPrevidenza.it

http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/pensione-di-inabilita-assoluta-il-bonus-di-anzianita-deve-raggiungere/4091

2009/12/11

La Cassazione sulla nullità del licenziamento per motivi di matrimonio




(Breve commento dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. 29.7.2009 n. 17612 )
In materia di licenziamento, ed, in particolare, della questione concernente la nullità del licenziamento per causa di matrimonio, Sez. Lavoro, 17612.09 statuisce che l'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7 stabilisce, al secondo comma, che “sono nulli i licenziamenti attuati a causa di matrimonio”; ed al terzo comma precisa, poi, che si presume che il licenziamento sia stato disposto per causa di matrimonio ove esso sia stato intimato “nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa”. Al fine di porre fine ad una prassi discriminatoria all'epoca dilagante - che non può dirsi, peraltro, sia oggi cessata - il legislatore ha, cioè, introdotto una presunzione di nullità dei licenziamenti temporalmente contigui alla celebrazione del matrimonio (come tali colpiti dal sospetto che sia da rinvenire in tale modifica dello status del dipendente l'effettiva ragione del recesso), peraltro ancorandola, nell'ambito della sua discrezionalità, ad eventi rivestiti da un carattere di ufficialità e consacrati in atti formali, quali la richiesta di pubblicazioni di matrimonio e la sua celebrazione. La chiara dizione della disposizione in oggetto esclude che possa darsi rilievo ad atti prodromici alla richiesta di pubblicazioni, disciplinata dall'art. 51 dal D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, che impegna l'ufficiale dello stato civile a verificare l'esattezza della dichiarazione resa dai nubendi e ad acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio prima di procedere alle pubblicazioni stesse. Di conseguenza, nessun rilievo può attribuirsi alla dichiarazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile dalla quale risulta che i nubendi si sarebbero recati in Comune “per iniziare il procedimento di pubblicazione matrimoniale”, non inficiando così in alcun modo il licenziamento intimato.

Avv. Daniele Iarussi

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-cassazione-sulla-nullita-del-licenziamento-per-motivi-di-matrimonio/3995

2009/12/07

In tema di decoro professionale e diritto di difesa


In tema di decoro professionale e diritto di difesa
(Cassazione, Sentenza 22.6209 n. 14552)
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2043 e 2059 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La ricorrente aveva sempre negato di aver proferito le frasi ascrittele.
Sarebbe stato preciso onere della attrice dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda e il carattere lesivo delle frasi pronunciate nei confronti della ( … ).
Questa ultima aveva precisato nell’atto di citazione, che la ( … ) aveva pronunciato frasi offensive nei suoi riguardi in ben tre diverse occasioni.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce ulteriore profilo di violazione e falsa applicazione degli articoli 2687, 2043 e 2059 codice civile.
Anche il secondo episodio (quello definito con la accusa di "voto di scambio" come nel caso del primo, nel quale la ( … ) aveva riferito di aver visto la ( … ) ufficialmente ammalata e non presente in servizio, passeggiare con una amica e collega sotto i portici di Torino, i giudici di appello non avevano tenuto conto del fatto che la (… ) si era limitata a fare una battuta scherzosa con gli alunni, in risposta ad alcune lamentale mosse nei confronti della ( … ).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ancora nullità delle sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 cpc) in relazione alla erronea affermazione di un giudicato interno sulla prova nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla istanza di ammissione delle prove testimoniali dedotte.....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/in-tema-di-decoro-professionale-e-diritto-di-difesa/4100

2009/12/03

La libertà di scelta del medico convenzionato


(T.A.R. Abruzzo - L'Aquila - Sentenza 7 novembre 2009 , n. 478 - Avv. Dario Immordino)
Allorché l’ Azienda sanitaria comprenda più comuni, deve essere consentito al cittadino di scegliere un medico convenzionato anche in comune diverso da quello di residenza, purchè ricompreso nella ambito territoriale dell'azienda.



Lo ha stabilito Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo con la sentenza n. 478/2009, sull’assunto che l'ambito territoriale, sia esso infracomunale che extracomunale, non ha, ai fini della libera scelta del medico di fiducia, valenza assoluta ed inderogabile, fermo il rispetto del numero massimo di assistiti per ciascun medico, dovendosi dare prevalenza, ove possibile e compatibile con l'organizzazione sanitaria, al diritto di libera scelta.



Ciò perché il diritto di libera scelta del medico, che è espressione concreta dell'esercizio del diritto costituzionalmente tutelato alla propria salute, è basato sulla fiducia, che assume un rilievo preminente sia da parte dell'assistito, sia da quella del sanitario, e soggiace soltanto al limite oggettivo della disponibilità dell'organizzazione dei servizi sanitari, il che vale a dire che tale principio, pur non avendo valore assoluto, ma operando solo nell'ambito dell'organizzazione sanitaria pubblica, trova il suo limite, per così dire "naturale", nelle esigenze organizzative della stessa.



In tal senso i giudici amministrativi , sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale, rilevano che la disposizione di cui all'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 va interpretata nel senso che "il riferimento al Comune di residenza del cittadino, operato dal richiamato art. 25, non può che costituire il minimum territoriale entro cui può esplicarsi l'attività del sanitario, dovendo allo stesso consentirsi di operare nel più vasto ambito territoriale laddove trattasi di U.S.L. a struttura pluricomunale, così come avviene nel caso di Comune ripartito tra diverse UU.SS.LL.".



Alla luce di ciò deve necessariamente ritenersi che ove non sussistano limiti oggettivi connessi al superamento del massimale o all'organizzazione primaria del servizio sanitario articolata in AA.SS.LL., sia sempre e comunque ammessa la possibilità di deroga alla distinzione in ambiti territoriali, siano essi infracomunali ovvero extracomunali, motivata dalla esistenza di ragioni logistiche oggettive e, a maggior ragione, dalla sussistenza di un rapporto fiduciario fra medico e paziente, come sopra detto costituzionalmente tutelato e finalizzato alla continuità terapeutica.



Di conseguenza è illegittimo qualunque provevdimento di diniego alla libera scelta del medico nell'ambito territoriale dell'Azienda non motivato da ragioni concernenti il limite oggettivo della disponibilità dell'organizzazione dei servizi sanitari.


LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/la-liberta-di-scelta-del-medico-convenzionato/4072

2009/11/29

La qualità nelle riforme




Nelle varie riforme in atto o che si sono susseguite nell’ultimo ventennio della P.A. si è parlato spesso di qualità, come nell’art. 28 dell’ ultimo D. Lgs. n. 150/09, puntando sulle tecniche gestionali mutuate dal management salvo successivi ripensamenti.
Occorre innanzitutto riflettere sul concetto di qualità su due livelli introdotto da Juran per cui vi è un’adeguatezza all’uso e una conformità alle caratteristiche, ne risulta che sebbene un prodotto sia conforme alle caratteristiche può non essere adeguato all’uso, una circostanza che molte volte ha investito i processi pubblici e i relativi controlli.
Nel pubblico se si cerca il concetto di cliente si pensa al cittadino, all’associazione o all’impresa, ma questa definizione è di per se stessa limitante in quanto il pubblico è molte volte cliente di se stesso, ossia i servizi forniti servono al funzionamento del sistema stesso, indipendentemente dalle devianze di auto-rappresentazione e autoreferenzialità.
Se il sistema viene portato all’esasperazione in questa auto definizione delle singole organizzazioni pubbliche, si può innestare una continua contrattazione che anziché limitarsi a definire i costi allunga i tempi con effetti piuttosto deleteri sulla qualità dei servizi.
Altro problema sono i clienti i quali molte volte non sono così ben definiti come ad una sommaria ricognizione apparirebbero, basta pensare alla giustizia, in cui vi è un sovrapporsi senza ambiti ben definiti fra ordini e cittadini o imprese ma anche nei controlli nascono sovrapposizioni in cui il singolo cittadino diventa solo elemento figurato di fronte agli enti pubblici, prevalendo in entrambi i casi gli interessi meglio strutturati.
La qualità nel pubblico presenta quindi elementi di difficoltà superiori al privato per la complessità dei servizi forniti e gli interessi di cui è coacervo, questa evidenza già più volte richiamata da vari autori induce alla necessità di rifarsi alla filosofia che sta alla base del concetto di qualità.
Tralasciando l’interpretazione orientale che della stessa ne fecero i giapponesi dagli anni ’50 in poi, una filosofia totalizzante dell’uomo in cui si mescolano elementi della tradizione del bushido con elementi innovatori della tradizione manageriale occidentale, pertanto tipica di quella terra e quindi difficilmente esportabile nell’insieme, non può non rifarsi ai principi su cui fu ideata e propagandata dal suo creatore Edwards Deming....

LaPrevidenza.it


Prof. Sergio Sabetta

2009/11/22

Responsabilità del legale dell’avvocatura comunale per la maturazione di oneri accessori


(Corte dei Conti - Regione Siciliana - Sez. Giurisdizionale d'Appello - Sentenza 2 novembre 2009 , n. 318/A - Avv. Dario Immordino)


La condotta del legale dell’avvocatura comunale che omette di proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato all’amministrazione comunale,e di trasmettere il provvedimento monitorio unitamente al proprio parere ai competenti organi amministrativi, non rivela alcuna idoneità ad incidere sul maturare delle obbligazioni accessorie al credito principale, qualora risulti che l'amministrazione comunale fosse perfettamente edotta delle pendenze debitorie e dell'obbligo di pagare.



Ciò perché, anche qualora l’avvocato abbia omesso di verificare tempestivamente la fondatezza del credito e di esprimere il proprio parere legale sulla possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo o, viceversa, prestarvi acquiescenza, il danno non può ritenersi causalmente riferibile a tale condotta, dal momento che il complesso rapporto contrattuale deve essere gestito dal settore competente che, informato il servizio finanziario, deve comunque provvedere al pagamento del dovuto.



Questo è quanto stabilito dalla sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione siciliana con la sentenza n. 318/A/2009, avente ad oggetto la responsabilità amministrativa di un avvocato del Comune di Palermo il quale non aveva predisposto entro il termine di legge di 40 gg. alcun atto di opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato all’amministrazione comunale,né si era curato di trasmettere il provvedimento monitorio unitamente al proprio parere ai competenti organi amministrativi.



Nell’impianto accusatorio, condiviso dal giudice di primo grado, il nesso eziologico tra condotta e danno all’erario comunale veniva rinvenuto nella strumentalità dell’inerzia del legale rispetto alla maturazione di obbligazioni accessorie a carico dell’amministrazione.



Ciò perchè, in conseguenza del contegno negligente dell’avvocato, gli organi amministrativi del Comune e in particolare il settore servizi socio-assistenziali avrebbero avuto conoscenza del credito vantato dalla società solo al momento della assegnazione delle somme a seguito del pignoramento.



In particolare veniva contestato al legale di aver omesso di verificare tempestivamente la fondatezza del credito e di esprimere il proprio parere legale sulla possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo o, viceversa, prestarvi acquiescenza. facendo decorrere tutti i termini utili senza evitare o, almeno, limitare il verificarsi di nocumento per il Comune.



Il Giudice d’appello esclude che il danno possa ritenersi causalmente riferibile al legale sulla base della constatazione che dalle risultanze istruttorie emerge chiaramente che l’amministrazione era perfettamente edotta delle pendenze debitorie e dell'obbligo di pagare che su di essa incombeva, del quale, peraltro, aveva formalmente riconosciuto la fondatezza.



Tanto più che, nel caso di specie, non appariva in alcun modo praticabile la strada dell'opposizione al decreto ingiuntivo, che, probabilmente, avrebbe solo causato ulteriori spese a carico del Comune.



Avv. Dario Immordino