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2009/12/29

FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Competenza del legislatore regionale in materia di determinazione del prezzo dei farmaci



(Avv. Dario Immordino)
La previsione da parte del legislatore regionale di disposizioni che disciplinano e limitano la capacità dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, incide illegittimamente sull'autonomia negoziale dei privati, di cui all'art. 1322 cod. civ., invadendo un ambito di competenza riservato in via esclusiva al legislatore statale. Le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale sono fissate direttamente dalla legislazione statale, salva la possibilità di modifica attraverso convergenti manifestazioni di volontà da parte dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo.
In un simile contesto la previsione da parte del legislatore regionale di disposizioni che disciplinano e limitano la capacità dei predetti soggetti di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza, incide illegittimamente sull'autonomia negoziale dei privati, di cui all'art. 1322 cod. civ., invadendo....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009/4098

2009/12/13

FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Tutela della salute e organizzazione sanitaria tra competenza statale e regionale




(Avv. Dario Immordino) LaPrevidenza.it


Con la sentenza n. 295 /2009 la Corte costituzionale ha sancito l’illegittimità degli artt. 8, 14 e 17 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti), recanti rispettivamente disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale (art. 8), organizzazione del servizio farmaceutico (art. 14)e delimitazione temporale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie (art. 17).
Quanto al primo profilo la Consulta ha rilevato che le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal servizio sanitario nazionale sono fissate direttamente dalla legislazione statale, salva la possibilità di modifica attraverso convergenti manifestazioni di volontà da parte dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo.
In un simile contesto la previsione da parte del legislatore regionale di disposizioni che disciplinano e limitano la capacità dei predetti soggetti di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza, incide illegittimamente sull'autonomia negoziale dei privati, di cui all'art. 1322 cod. civ., invadendo un ambito di competenza riservato in via esclusiva alla legge statale.
Ciò in quanto la disciplina dell’autonomia contrattuale rientra nella competenza esclusiva del legislatore centrale in materia di «ordinamento civile», funzionale a garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti fra privati, in ottemperanza al principio costituzionale di eguaglianza.
Nell’ambito di quest'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale per il legislatore regionale è possibile prevedere modifiche e adattamenti alla disciplina nazionale a condizione che tali interventi risultino in stretta connessione con materie di competenza regionale e rispondano al criterio di ragionevolezza, che vale a soddisfare il rispetto del richiamato principio di eguaglianza» (sentenza n. 352 del 2001). Ma al di fuori di tali ristretti limiti ogni intervento di matrice regionale deve ritenersi illegittimo per violazione dei predetti parametri costituzionali....



http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-tutela-della/4099

2009/12/03

La libertà di scelta del medico convenzionato


(T.A.R. Abruzzo - L'Aquila - Sentenza 7 novembre 2009 , n. 478 - Avv. Dario Immordino)
Allorché l’ Azienda sanitaria comprenda più comuni, deve essere consentito al cittadino di scegliere un medico convenzionato anche in comune diverso da quello di residenza, purchè ricompreso nella ambito territoriale dell'azienda.



Lo ha stabilito Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo con la sentenza n. 478/2009, sull’assunto che l'ambito territoriale, sia esso infracomunale che extracomunale, non ha, ai fini della libera scelta del medico di fiducia, valenza assoluta ed inderogabile, fermo il rispetto del numero massimo di assistiti per ciascun medico, dovendosi dare prevalenza, ove possibile e compatibile con l'organizzazione sanitaria, al diritto di libera scelta.



Ciò perché il diritto di libera scelta del medico, che è espressione concreta dell'esercizio del diritto costituzionalmente tutelato alla propria salute, è basato sulla fiducia, che assume un rilievo preminente sia da parte dell'assistito, sia da quella del sanitario, e soggiace soltanto al limite oggettivo della disponibilità dell'organizzazione dei servizi sanitari, il che vale a dire che tale principio, pur non avendo valore assoluto, ma operando solo nell'ambito dell'organizzazione sanitaria pubblica, trova il suo limite, per così dire "naturale", nelle esigenze organizzative della stessa.



In tal senso i giudici amministrativi , sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale, rilevano che la disposizione di cui all'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 va interpretata nel senso che "il riferimento al Comune di residenza del cittadino, operato dal richiamato art. 25, non può che costituire il minimum territoriale entro cui può esplicarsi l'attività del sanitario, dovendo allo stesso consentirsi di operare nel più vasto ambito territoriale laddove trattasi di U.S.L. a struttura pluricomunale, così come avviene nel caso di Comune ripartito tra diverse UU.SS.LL.".



Alla luce di ciò deve necessariamente ritenersi che ove non sussistano limiti oggettivi connessi al superamento del massimale o all'organizzazione primaria del servizio sanitario articolata in AA.SS.LL., sia sempre e comunque ammessa la possibilità di deroga alla distinzione in ambiti territoriali, siano essi infracomunali ovvero extracomunali, motivata dalla esistenza di ragioni logistiche oggettive e, a maggior ragione, dalla sussistenza di un rapporto fiduciario fra medico e paziente, come sopra detto costituzionalmente tutelato e finalizzato alla continuità terapeutica.



Di conseguenza è illegittimo qualunque provevdimento di diniego alla libera scelta del medico nell'ambito territoriale dell'Azienda non motivato da ragioni concernenti il limite oggettivo della disponibilità dell'organizzazione dei servizi sanitari.


LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/la-liberta-di-scelta-del-medico-convenzionato/4072