Visualizzazione post con etichetta corte Ue. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta corte Ue. Mostra tutti i post

2010/01/01

Appalti pubblici in territorio Ue: necessari un minimo numero di candidati e di assicurare una concorrenza leale



(Cgce, 15.10.2009 C-138/08)
«Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori – Procedure iniziate dopo l’entrata in vigore della direttiva 2004/18/CE e prima della scadenza del termine per la trasposizione della stessa – Procedure negoziate con pubblicazione d’un bando di gara – Obbligo di ammettere un numero minimo di candidati idonei – Obbligo di assicurare una concorrenza reale»



La causa principale concerne una procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori per un importo che supera la soglia comunitaria e vede contrapposte due società commerciali con sede in Germania, la Hochtief AG e la Linde-Kca-Dresden GmbH, alla KTKD. L’amministrazione aggiudicatrice di tale appalto, ossia il Budapest Főváros Önkormányzata (Comune di Budapest), è intervenuta, nella causa, a sostegno della KTKD.
Il 5 febbraio 2005 il Budapest Főváros Önkormányzata ha fatto pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un invito a manifestare interesse per la procedura di aggiudicazione di appalto di cui alla causa principale. Il limite minimo e quello massimo di candidati che potevano essere invitati a presentare un’offerta erano, rispettivamente, di tre e cinque.
Alla scadenza del termine di presentazione delle candidature si erano manifestati cinque candidati, fra cui il consorzio creato dalle ricorrenti nella causa principale. Considerate le candidature così ricevute, il Budapest Főváros Önkormányzata, da un lato, ha escluso la candidatura di detto consorzio in quanto irricevibile per «incompatibilità» e, dall’altro, ha deciso di proseguire la procedura con i due candidati qualificati «idonei», trasmettendo loro un bando di gara.
Le ricorrenti nella causa principale hanno proposto un ricorso avverso la decisione del Budapest Főváros Önkormányzata dinanzi alla KTKD, facendo valere in particolare che, conformemente all’art. 130 della Kbt, siccome il numero di candidati idonei non raggiungeva il limite minimo previsto, la procedura non poteva proseguire. La KTKD ha respinto tale ricorso.
Successivamente le ricorrenti nella causa principale hanno intentato un’azione contro la decisione della KTKD basandosi segnatamente sull’art. 22, nn. 2 e 3, della direttiva 93/37. Dal momento che il giudice adito in primo grado aveva a sua volta respinto il loro ricorso, le ricorrenti nella causa principale hanno interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/appalti-pubblici-in-territorio-ue-necessari-un-minimo-numero-di-candidati-e/4027

2009/12/25

Risarcimento danni in seguito a segnalazione di allarme rapido su prodotti lattiero - caseari



(Tribunale Ue, 19.10.2009 T-212/06)
«Ricorso per risarcimento danni – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Sistema di allarme rapido – Notifica supplementare – Competenza delle autorità nazionali – Parere della Commissione privo di effetto giuridico – Modifica dell’oggetto della lite – Irricevibilità»

La ricorrente, Bowland Dairy Products Ltd, è una società di diritto inglese avente ad oggetto la produzione di formaggio fresco in generale e di formaggio bianco in particolare. Dal 1999, essa è autorizzata, dal Pendle Environmental Health Office, autorità alimentare locale che opera sotto la sorveglianza della Food Standards Agency (in prosieguo: la «FSA»), a produrre formaggio bianco a partire da varie fonti di latte.

5 Il 9 giugno 2006 l’Ufficio alimentare e veterinario (OAV), direzione facente parte della direzione generale (DG) «Salute e tutela dei consumatori» della Commissione delle Comunità europee, ha proceduto, in presenza di un rappresentante della FSA, all’ispezione degli uffici e del laboratorio controllo qualità della ricorrente. Gli esiti dell’ispezione dell’OAV sono stati illustrati in una nota interna della DG «Salute e tutela dei consumatori» del 12 giugno 2006 e riportati nel progetto di rapporto finale della missione che l’OAV ha effettuato nel Regno Unito dal 31 maggio al 26 giugno 2006.

6 Il 14 giugno 2006 la FSA ha proceduto nell’ambito del SARA a una notifica di allarme rapido diretta a identificare il seguente rischio: «Produzione difettosa di prodotti lattiero-caseari. Regime di controllo inidoneo all’individuazione di antibiotici». La FSA ha applicato la notifica a «[q]ualsiasi formaggio bianco recante il bollo sanitario UK PE 023.EEC», ossia a qualsiasi formaggio bianco prodotto dalla ricorrente. Sono state trasmesse informazioni supplementari nel contesto del SARA in data 16 giugno 2006.

LaPrevidenza.it

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/risarcimento-danni-in-seguito-a-segnalazione-di-allarme-rapido-su-prodotti-lattiero/4104

2009/12/23

In tema di tariffe e nomenclature doganali su pezzi o frattaglie di galli e galline


L’art. 41, primo comma, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33) consente alla Commissione delle Comunità europee di adottare misure destinate a facilitare la transizione dei nuovi Stati membri verso il regime derivante dall’applicazione della politica agricola comune. Tale disposizione prevede che le suddette misure transitorie «possono essere adottate in un periodo di tre anni dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo». La Commissione ha adottato il regolamento n. 1972/2003 basandosi, in particolare, su tale disposizione.
A tenore del suo primo ‘considerando’, il regolamento n. 1972/2003 è diretto ad «evitare il rischio di distorsione degli scambi, a detrimento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, in seguito all’adesione di dieci nuovi Stati all’Unione europea, il 1° maggio 2004». Tenuto conto di tali rischi, il terzo ‘considerando’ di tale regolamento sottolinea che occorre «imporre un prelievo dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati membri».

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/in-tema-di-tariffe-e-nomenclature-doganali-su-pezzi-o-frattaglie-di-galli/4080

2009/12/01

Provvedimenti diretti all’esecuzione di una sentenza della Corte in tema di aiuti di Stato. L'articolo 228 CE


In data 18 maggio 2005, la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica una comunicazione con cui la pregava di informarla dei provvedimenti adottati al fine di garantire l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia. Nella sua risposta in data 2 giugno 2005, tale Stato membro ha indicato che provvedimenti di recupero avrebbero dovuto aver luogo presso l’Olympic Airways e che le procedure di recupero sarebbero state terminate entro alcuni mesi grazie alla vendita di attivi e di partecipazioni della Olympic Airways. La Repubblica ellenica ha poi precisato che l’esecuzione dell’ordine di recupero dell’aiuto di EUR 41 milioni, di cui all’art. 1 della decisione controversa, era stato sospeso dal tribunale amministrativo di Atene in attesa dell’esito di un ricorso di annullamento proposto dall’Olympic Airways avverso tale decisione dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Con lettera dell’8 luglio 2005, la Repubblica ellenica ha riaffermato che gli organi governativi erano nell’ultima fase dell’elaborazione della procedura di recupero degli aiuti in questione. Con una lettera di diffida del 18 ottobre 2005, la Commissione ha quindi avviato il procedimento previsto all’art. 228 CE, per mancata esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia. Nella sua risposta datata 19 dicembre 2005, la Repubblica ellenica ha informato la Commissione di contestare l’affermazione secondo cui i provvedimenti adottati per eseguire la sentenza non sarebbero stati notificati. Essa ha rilevato che le autorità nazionali avevano proceduto in modo corretto e senza indugio al recupero degli aiuti di cui alla decisione controversa.

LaPrevidenza.it

2009/11/27

Contributi in materia di ispezioni e di controlli veterinari secondo la direttiva 85/73/CEE


«Politica agricola comune – Contributi in materia di ispezioni e di controlli veterinari – Direttiva 85/73/CEE»



Come risulta dagli atti trasmessi alla Corte, all’origine della controversia di cui alla causa principale sono avvisi di pagamento emessi dal Land Hessen in relazione ai contributi dovuti a titolo delle ispezioni e dei controlli veterinari di carni fresche nei locali appartenenti alla Baumann. Ritenendo che le norme di regolamento vigenti in tale Land che fissano le aliquote di tali contributi siano in contrasto con il diritto comunitario derivato, la Baumann ha proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Darmstadt. Con sentenza 6 luglio 2006, quest’ultimo accoglieva la domanda di tale società e dichiarava che la VwKostO-MULV non costituisce un valido fondamento normativo che abiliti il Land Hessen a discostarsi, a danno degli operatori economici, dai contributi forfettari previsti dall’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva 85/73.
Il Land Hessen ha interposto appello avverso la detta sentenza dinanzi allo Hessischer Verwaltungsgerichtshof, il quale, ritenendo che la soluzione della controversia dipenda dall’interpretazione della direttiva 85/73, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il legislatore nazionale, nell’avvalersi delle possibilità previste dall’art. 5, n. 3, della direttiva [85/73] e dall’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), di tale direttiva per l’aumento, per determinati stabilimenti, del livello forfettario al fine di coprire i costi più elevati, e punto 4, lett. b), per la riscossione di un contributo che copra i costi effettivi, sia strettamente vincolato ai livelli tariffari previsti per il contributo nell’allegato A, capitolo I, punti 1 e 2, lett. a) (per tipo di animale, animale giovane o adulto, peso carcassa ecc.), ovvero, nel fissare l’importo del contributo, possa differenziarne l’ammontare tra ispezioni su capi destinati al macello nelle grandi aziende e altre ispezioni, e graduare inoltre l’importo del contributo in ordine decrescente, nell’ambito di tali due gruppi, in funzione del numero di capi macellati per tipo di animale, con la sola condizione che tale importo corrisponda ai costi effettivi.
2) Se il legislatore nazionale, sulla base della sopraindicata normativa, possa imporre, per le macellazioni cui si procede su richiesta dei proprietari fuori del normale orario, un supplemento percentuale sui contributi riscossi per le ispezioni sugli animali al macello effettuate nel normale orario di macellazione, qualora ciò corrisponda agli effettivi costi aggiuntivi, o se tali costi debbano essere inclusi nell’importo forfettario (maggiorato) del contributo per tutti i soggetti passivi»....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/contributi-in-materia-di-ispezioni-e-di-controlli-veterinari-secondo-la-direttiva/4077

2009/11/19

Esenzione, nello Stato membro della controllata, dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti alla società controllante


(Cgce, 1.10.2009 C-247/08)


Il 16 giugno 1999, la Gaz de France Deutschland GmbH, di cui la ricorrente nel procedimento principale detiene la totalità delle quote, ha distribuito alla medesima utili per un importo di DEM 980 387, operando una ritenuta d’imposta sui redditi da capitale ammontante a DEM 49 019,35 DEM nonché trattenendo un contributo di solidarietà ammontante a DEM 2 696,06, che sono stati versati all’Ufficio tributario competente. Il 16 agosto 1999, la ricorrente nel procedimento principale ha presentato al Bundesamt für Finanzen, diventato, il 1° gennaio 2006, il Bundeszentralamt für Steuern, una domanda di rimborso dell’imposta sui redditi da capitale, compreso il contributo di solidarietà. Con decisione 6 settembre 1999, il convenuto nel procedimento principale ha negato il rimborso richiesto in quanto la ricorrente nel procedimento principale non costituiva una società controllante ai sensi dell’art. 44 d, n. 2, dell’EStG 1999 e dell’art. 2 della direttiva 90/435. Poiché l’opposizione contro la summenzionata decisione è stata respinta, la ricorrente nel procedimento principale ha adito il Finanzgericht Köln, il quale ritiene che, secondo la lettera della direttiva 90/435, la ricorrente nel procedimento principale non beneficia del rimborso dell’imposta sul reddito da capitale poiché, durante l’anno della distribuzione, essa non rivestiva alcuna delle forme societarie menzionate nel combinato disposto dell’art. 2, lett. a), della direttiva 90/435 e dell’allegato, lett. f), della medesima. Tuttavia, tale giudice dubita che occorra limitarsi all’interpretazione letterale delle disposizioni della direttiva 90/435. Secondo detto giudice, occorrerebbe anche tener conto dell’obiettivo di detta direttiva nonché del fatto che, da una parte, al momento dell’entrata in vigore della medesima, nel diritto francese non esisteva ancora la forma della «société par actions simplifiée» e che, dall’altra, la direttiva 2003/123 ha incluso tale forma societaria nell’allegato alla direttiva 90/435. Secondo il Finanzgericht Köln, nella causa sottopostagli si pone dunque la questione se una lacuna normativa involontaria possa impedire di dedurre, per analogia con l’art. 2, lett. a), della direttiva 90/435, in combinato disposto con l’allegato, punto f), alla medesima, che una società di diritto francese che riveste la forma di «société par actions simplifiée» possa essere considerata, a partire dagli anni precedenti al 2005, come una «società di uno Stato membro» ai sensi della direttiva 90/435 e se, eventualmente, l’art. 2, lett. a), di questa direttiva, in combinato disposto con la lett. f) dell’allegato alla medesima, non violi gli artt. 43 CE e 48 CE o gli artt. 56 CE e 58 CE.

LaPrevidenza.it,