2009/12/11

La Cassazione sulla nullità del licenziamento per motivi di matrimonio




(Breve commento dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. 29.7.2009 n. 17612 )
In materia di licenziamento, ed, in particolare, della questione concernente la nullità del licenziamento per causa di matrimonio, Sez. Lavoro, 17612.09 statuisce che l'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7 stabilisce, al secondo comma, che “sono nulli i licenziamenti attuati a causa di matrimonio”; ed al terzo comma precisa, poi, che si presume che il licenziamento sia stato disposto per causa di matrimonio ove esso sia stato intimato “nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa”. Al fine di porre fine ad una prassi discriminatoria all'epoca dilagante - che non può dirsi, peraltro, sia oggi cessata - il legislatore ha, cioè, introdotto una presunzione di nullità dei licenziamenti temporalmente contigui alla celebrazione del matrimonio (come tali colpiti dal sospetto che sia da rinvenire in tale modifica dello status del dipendente l'effettiva ragione del recesso), peraltro ancorandola, nell'ambito della sua discrezionalità, ad eventi rivestiti da un carattere di ufficialità e consacrati in atti formali, quali la richiesta di pubblicazioni di matrimonio e la sua celebrazione. La chiara dizione della disposizione in oggetto esclude che possa darsi rilievo ad atti prodromici alla richiesta di pubblicazioni, disciplinata dall'art. 51 dal D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, che impegna l'ufficiale dello stato civile a verificare l'esattezza della dichiarazione resa dai nubendi e ad acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio prima di procedere alle pubblicazioni stesse. Di conseguenza, nessun rilievo può attribuirsi alla dichiarazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile dalla quale risulta che i nubendi si sarebbero recati in Comune “per iniziare il procedimento di pubblicazione matrimoniale”, non inficiando così in alcun modo il licenziamento intimato.

Avv. Daniele Iarussi

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-cassazione-sulla-nullita-del-licenziamento-per-motivi-di-matrimonio/3995

2009/12/09

Regime contributivo per i giornalisti parasubordinati: il vademecum dell’Inpgi



(Vademecum sul regime contributivo per i giornalisti parasubordinati 11/11/2009 - Nota dell'Avv. Dario Immordino)
Da gennaio 2009 è entrato in vigore il nuovo regime contributivo per i giornalisti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (i cosiddetti parasubordinati) anche “di fatto” (a prescindere dalla qualificazione formale del rapporto).
Per tutti gli altri continuano ad applicarsi le regole precedenti e restano quindi invariati i termini e le modalità di assolvimento degli obblighi di iscrizione e versamento dei contributi (liberi professionisti titolari di partita Iva e giornalisti percettori di redditi da lavoro autonomo “occasionale” o da cessione di diritto d’autore).



In merito il servizio contributi e vigilanza dell'Inpgi ha predisposto un vademecum sul nuovo regime contributivo, al fine di consentirne la piena comprensione a tutti gli associati.
Il documento si apre con una panoramica sul quadro generale di riforma della Gestione separata nel quale, dopo l’elenco delle fonti normative, vengono indicate caratteristiche, regime contributivo e ambito di applicazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
La parte successiva del vademecum è dedicata alla illustrazione dei profili salienti della disciplina applicativa, con particolare riferimento ai criteri di calcolo dei contributi, nonché alle modalità di pagamento.



Vengono inoltre forniti chiarimenti in ordine al riscatto, alla ricongiunzione, alla contribuzione volontaria , ai contributi figurativi e alle prestazioni erogate dalla Gestione separata per i co.co.co., con l’indicazione dei requisiti richiesti per l’accesso.



Il documento si conclude con una sintesi degli adempimenti e delle scadenze previsti sia per i collaboratori coordinati e continuativi sia per i liberi professionisti e i collaboratori “occasionali”.



Avv. Dario Immordino

http://www.laprevidenza.it/news/contributi/regime-contributivo-per-i-giornalisti-parasubordinati-il-vademecum-dell&rsquo/4090

2009/12/07

In tema di decoro professionale e diritto di difesa


In tema di decoro professionale e diritto di difesa
(Cassazione, Sentenza 22.6209 n. 14552)
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2043 e 2059 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La ricorrente aveva sempre negato di aver proferito le frasi ascrittele.
Sarebbe stato preciso onere della attrice dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda e il carattere lesivo delle frasi pronunciate nei confronti della ( … ).
Questa ultima aveva precisato nell’atto di citazione, che la ( … ) aveva pronunciato frasi offensive nei suoi riguardi in ben tre diverse occasioni.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce ulteriore profilo di violazione e falsa applicazione degli articoli 2687, 2043 e 2059 codice civile.
Anche il secondo episodio (quello definito con la accusa di "voto di scambio" come nel caso del primo, nel quale la ( … ) aveva riferito di aver visto la ( … ) ufficialmente ammalata e non presente in servizio, passeggiare con una amica e collega sotto i portici di Torino, i giudici di appello non avevano tenuto conto del fatto che la (… ) si era limitata a fare una battuta scherzosa con gli alunni, in risposta ad alcune lamentale mosse nei confronti della ( … ).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ancora nullità delle sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 cpc) in relazione alla erronea affermazione di un giudicato interno sulla prova nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla istanza di ammissione delle prove testimoniali dedotte.....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/in-tema-di-decoro-professionale-e-diritto-di-difesa/4100

2009/12/05

Idoneità dell’alloggio necessaria per poter avviare la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare. I chiarmenti del Ministero


(Ministero dell'Interno, Circolare 18/11/2009)
Si fa seguito alla circolare n. 4820 in data 28 agosto U.s. Con la quale sono state fornite indicazioni operative in relazione alla normativa in oggetto con riferimento alle modifiche apportate al T.U. Sull‘immigrazione.
Al riguardo, l’art. 1, comma 19, della legge n.94/2009, nel modificare l’art 29 del T.U. In materia di ricongiungimento familiare, ha introdotto, fra l’altro, alcune novità relative al requisito dell’idoneità dell’alloggio necessaria per poter avviare la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare.
In particolare, la nuova la formulazione dell’art. 29, comma 3 del T.U., ha soppresso il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, ai fini della verifica dell’idoneità dell’alloggio....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/idoneita-dell&rsquoalloggio-necessaria-per-poter-avviare-la-richiesta/4094

2009/12/03

La libertà di scelta del medico convenzionato


(T.A.R. Abruzzo - L'Aquila - Sentenza 7 novembre 2009 , n. 478 - Avv. Dario Immordino)
Allorché l’ Azienda sanitaria comprenda più comuni, deve essere consentito al cittadino di scegliere un medico convenzionato anche in comune diverso da quello di residenza, purchè ricompreso nella ambito territoriale dell'azienda.



Lo ha stabilito Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo con la sentenza n. 478/2009, sull’assunto che l'ambito territoriale, sia esso infracomunale che extracomunale, non ha, ai fini della libera scelta del medico di fiducia, valenza assoluta ed inderogabile, fermo il rispetto del numero massimo di assistiti per ciascun medico, dovendosi dare prevalenza, ove possibile e compatibile con l'organizzazione sanitaria, al diritto di libera scelta.



Ciò perché il diritto di libera scelta del medico, che è espressione concreta dell'esercizio del diritto costituzionalmente tutelato alla propria salute, è basato sulla fiducia, che assume un rilievo preminente sia da parte dell'assistito, sia da quella del sanitario, e soggiace soltanto al limite oggettivo della disponibilità dell'organizzazione dei servizi sanitari, il che vale a dire che tale principio, pur non avendo valore assoluto, ma operando solo nell'ambito dell'organizzazione sanitaria pubblica, trova il suo limite, per così dire "naturale", nelle esigenze organizzative della stessa.



In tal senso i giudici amministrativi , sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale, rilevano che la disposizione di cui all'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 va interpretata nel senso che "il riferimento al Comune di residenza del cittadino, operato dal richiamato art. 25, non può che costituire il minimum territoriale entro cui può esplicarsi l'attività del sanitario, dovendo allo stesso consentirsi di operare nel più vasto ambito territoriale laddove trattasi di U.S.L. a struttura pluricomunale, così come avviene nel caso di Comune ripartito tra diverse UU.SS.LL.".



Alla luce di ciò deve necessariamente ritenersi che ove non sussistano limiti oggettivi connessi al superamento del massimale o all'organizzazione primaria del servizio sanitario articolata in AA.SS.LL., sia sempre e comunque ammessa la possibilità di deroga alla distinzione in ambiti territoriali, siano essi infracomunali ovvero extracomunali, motivata dalla esistenza di ragioni logistiche oggettive e, a maggior ragione, dalla sussistenza di un rapporto fiduciario fra medico e paziente, come sopra detto costituzionalmente tutelato e finalizzato alla continuità terapeutica.



Di conseguenza è illegittimo qualunque provevdimento di diniego alla libera scelta del medico nell'ambito territoriale dell'Azienda non motivato da ragioni concernenti il limite oggettivo della disponibilità dell'organizzazione dei servizi sanitari.


LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/la-liberta-di-scelta-del-medico-convenzionato/4072

2009/12/01

Provvedimenti diretti all’esecuzione di una sentenza della Corte in tema di aiuti di Stato. L'articolo 228 CE


In data 18 maggio 2005, la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica una comunicazione con cui la pregava di informarla dei provvedimenti adottati al fine di garantire l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia. Nella sua risposta in data 2 giugno 2005, tale Stato membro ha indicato che provvedimenti di recupero avrebbero dovuto aver luogo presso l’Olympic Airways e che le procedure di recupero sarebbero state terminate entro alcuni mesi grazie alla vendita di attivi e di partecipazioni della Olympic Airways. La Repubblica ellenica ha poi precisato che l’esecuzione dell’ordine di recupero dell’aiuto di EUR 41 milioni, di cui all’art. 1 della decisione controversa, era stato sospeso dal tribunale amministrativo di Atene in attesa dell’esito di un ricorso di annullamento proposto dall’Olympic Airways avverso tale decisione dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Con lettera dell’8 luglio 2005, la Repubblica ellenica ha riaffermato che gli organi governativi erano nell’ultima fase dell’elaborazione della procedura di recupero degli aiuti in questione. Con una lettera di diffida del 18 ottobre 2005, la Commissione ha quindi avviato il procedimento previsto all’art. 228 CE, per mancata esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia. Nella sua risposta datata 19 dicembre 2005, la Repubblica ellenica ha informato la Commissione di contestare l’affermazione secondo cui i provvedimenti adottati per eseguire la sentenza non sarebbero stati notificati. Essa ha rilevato che le autorità nazionali avevano proceduto in modo corretto e senza indugio al recupero degli aiuti di cui alla decisione controversa.

LaPrevidenza.it

2009/11/29

La qualità nelle riforme




Nelle varie riforme in atto o che si sono susseguite nell’ultimo ventennio della P.A. si è parlato spesso di qualità, come nell’art. 28 dell’ ultimo D. Lgs. n. 150/09, puntando sulle tecniche gestionali mutuate dal management salvo successivi ripensamenti.
Occorre innanzitutto riflettere sul concetto di qualità su due livelli introdotto da Juran per cui vi è un’adeguatezza all’uso e una conformità alle caratteristiche, ne risulta che sebbene un prodotto sia conforme alle caratteristiche può non essere adeguato all’uso, una circostanza che molte volte ha investito i processi pubblici e i relativi controlli.
Nel pubblico se si cerca il concetto di cliente si pensa al cittadino, all’associazione o all’impresa, ma questa definizione è di per se stessa limitante in quanto il pubblico è molte volte cliente di se stesso, ossia i servizi forniti servono al funzionamento del sistema stesso, indipendentemente dalle devianze di auto-rappresentazione e autoreferenzialità.
Se il sistema viene portato all’esasperazione in questa auto definizione delle singole organizzazioni pubbliche, si può innestare una continua contrattazione che anziché limitarsi a definire i costi allunga i tempi con effetti piuttosto deleteri sulla qualità dei servizi.
Altro problema sono i clienti i quali molte volte non sono così ben definiti come ad una sommaria ricognizione apparirebbero, basta pensare alla giustizia, in cui vi è un sovrapporsi senza ambiti ben definiti fra ordini e cittadini o imprese ma anche nei controlli nascono sovrapposizioni in cui il singolo cittadino diventa solo elemento figurato di fronte agli enti pubblici, prevalendo in entrambi i casi gli interessi meglio strutturati.
La qualità nel pubblico presenta quindi elementi di difficoltà superiori al privato per la complessità dei servizi forniti e gli interessi di cui è coacervo, questa evidenza già più volte richiamata da vari autori induce alla necessità di rifarsi alla filosofia che sta alla base del concetto di qualità.
Tralasciando l’interpretazione orientale che della stessa ne fecero i giapponesi dagli anni ’50 in poi, una filosofia totalizzante dell’uomo in cui si mescolano elementi della tradizione del bushido con elementi innovatori della tradizione manageriale occidentale, pertanto tipica di quella terra e quindi difficilmente esportabile nell’insieme, non può non rifarsi ai principi su cui fu ideata e propagandata dal suo creatore Edwards Deming....

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Prof. Sergio Sabetta