2009/12/19

Il mobbing in concreto. Come viene valutato il mobbing nei Tribunali italiani


Innanzitutto, il termine “mobbing” deriva dall'inglese “to mob” e significa assalire, soffocare, vessare o malmenare. Nel linguaggio comune, con il termine “mobbing” generalmente si indica una forma di vessazione, di aggressione e di danneggiamento perpetrata nei confronti di uno o più lavoratori.
Più precisamente, la Cassazione ha stabilito che per mobbing si intende comunemente “un comportamento del datore di lavoro (o del superiore gerarchico, del lavoratore a pari livello gerarchico o addirittura subordinato), il quale, con una condotta sistematica e protratta nel tempo e che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, pone in essere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro. Da ciò può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità” (ex multis: Corte di Cass., Sentenza n. 3875/09).
Tali condotte illecite sono finalizzate, direttamente o indirettamente, a far lasciare il posto di lavoro alla “vittima”, e senz'altro a danneggiarne salute, tranquillità e reputazione. La suddetta fattispecie, infine, non può non avere ripercussioni sulla professionalità del lavoratore vittima del mobbing da parte dei superiori...

Avv. Luigi Modaffari (Foro di Brescia) LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/il-mobbing-in-concreto-come-viene-valutato-il-mobbing-nei-tribunali-italiani/4069

2009/12/17

Pensione di inabilità assoluta: il bonus di anzianità deve raggiungere virtualmente i 65, e non i 60 anni



(Corte dei Conti Liguria, sentenza 10.7.2009 n. 389 - Avv. Andrea Bava)

Due interessanti sentenze della Corte dei Conti per la Liguria svelano ulteriori profili di assurdità nel “famigerato” D.M. 187/97, già più volte disapplicato dal Giudice delle Pensioni per contrasto con la legge 335/95.



Come già segnalato in mio precedente intervento [1], contrariamente a quanto prevede il D.M. 187/97, la nuova e più favorevole quantificazione può ben spettare anche a chi fosse cessato dal servizio per inabilità assoluta prima del 1 gennaio 1996, valendo tal data solo come decorrenza dell’importo più congruo; tale risultato è intervenuto disapplicandosi appunto il D.M. Tesoro 187/97, che, al contrario, poneva tale limite anche sostanzialmente per i destinatari, precludendo il beneficio a chi fosse cessato prima di tale data.



Una altra interessante sentenza, sempre da me commentata nell’intervento di cui sopra, ha disapplicato la norma regolamentare, appartenente sempre al D.M. 187/97, che, derogando dalla legge 222/84 che invece l’art. 2 comma 12 l. 335/95 intendeva esplicitamente recepire, imponeva di valutare la sussistenza dei requisiti minimi di anzianità (tre anni negli ultimi 5) alla data di cessazione dal servizio in luogo che alla data di domanda del beneficio; anche tale disapplicazione ha potuto consentire di far ottenere la pensione anche a chi, a termini del D.M. 187/97, non ne avrebbe avuto diritto, a causa del prolungato passaggio in aspettativa senza assegni per infermità durante lo svolgimento delle procedure di accertamento della sua situazione sanitaria.



I nuovi interventi della Corte dei Conti oggetto della presente nota, riguardano la correzione di due ulteriori perversi effetti del D.M. 187/97.



Gravissima è la stortura del D.M. in questione laddove esso precluderebbe alla vedova (o al vedovo) del o della dipendente, deceduti in costanza di servizio, la possibilità di ottenere una pensione calcolata con il criterio dell’art. 2 comma 12 l. 335/95, sopra visto.



Accade infatti che, mentre la legge 335/95 all’art. 2 comma 12 ha disciplinato solo un metodo di calcolo della pensione di inabilità, in caso di inabilità permanente e assoluta a ogni e qualsiasi attività lavorativa, il D.M. 187/97, all’articolo 3 [2] ha invece previsto la concedibilità della pensione di inabilità assoluta solo a domanda dell’interessato, ossia del lavoratore affetto dall’inabilità lavorativa: orbene, se un soggetto muore in servizio (per patologia fulminante, per incidente, o comunque se decede senza avere il tempo di formulare la domanda) l’Inpdap, applicando il predetto D.M., non concede mai una pensione di reversibilità calcolata sulla pensione di inabilità assoluta ex art. 2 comma 12 l. 335/95, ma solo una reversibilità calcolata su una pensione di inabilità relativa, ossia legata solo agli anni lavorati dallo sfortunato dipendente; ciò può voler dire che, addirittura, non esista diritto a pensione, se costui non avesse maturato i requisiti pensionistici per la “vecchia” pensione di anzianità (tali requisiti, come è noto, non sono stati abrogati, ma sono rimasti in vigore tutt’oggi per le cessazioni per infermità).



Avv. Andrea Bava

LaPrevidenza.it

http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/pensione-di-inabilita-assoluta-il-bonus-di-anzianita-deve-raggiungere/4091

2009/12/15

FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Delimitazione temporale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie tra comp



Avv. Dario Immordino

La disposizione regionale che consenta ai direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché ai direttori amministrativi e direttori sanitari degli IRCCS di procrastinare la durata del rapporto di lavoro anche oltre il raggiungimento del limite di età stabilito dalla vigente legislazione statale e, dunque, fino alla naturale scadenza che consenta il completamento del mandato, si pone in irrimediabile contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La disciplina concernente la delimitazione temporale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie, strumentale alla prestazione del servizio, costituisce espressione della potestà legislativa regionale nella materia concorrente della «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, motivo per cui il legislatore regionale è tenuto a rispettare i princìpi fondamentali sanciti a livello statale.
L'art. 17 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti dispone che «i direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ...

LaPrevidenza.it

http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-delimitazione/4096

2009/12/13

FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Tutela della salute e organizzazione sanitaria tra competenza statale e regionale




(Avv. Dario Immordino) LaPrevidenza.it


Con la sentenza n. 295 /2009 la Corte costituzionale ha sancito l’illegittimità degli artt. 8, 14 e 17 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti), recanti rispettivamente disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale (art. 8), organizzazione del servizio farmaceutico (art. 14)e delimitazione temporale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie (art. 17).
Quanto al primo profilo la Consulta ha rilevato che le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal servizio sanitario nazionale sono fissate direttamente dalla legislazione statale, salva la possibilità di modifica attraverso convergenti manifestazioni di volontà da parte dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo.
In un simile contesto la previsione da parte del legislatore regionale di disposizioni che disciplinano e limitano la capacità dei predetti soggetti di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza, incide illegittimamente sull'autonomia negoziale dei privati, di cui all'art. 1322 cod. civ., invadendo un ambito di competenza riservato in via esclusiva alla legge statale.
Ciò in quanto la disciplina dell’autonomia contrattuale rientra nella competenza esclusiva del legislatore centrale in materia di «ordinamento civile», funzionale a garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti fra privati, in ottemperanza al principio costituzionale di eguaglianza.
Nell’ambito di quest'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale per il legislatore regionale è possibile prevedere modifiche e adattamenti alla disciplina nazionale a condizione che tali interventi risultino in stretta connessione con materie di competenza regionale e rispondano al criterio di ragionevolezza, che vale a soddisfare il rispetto del richiamato principio di eguaglianza» (sentenza n. 352 del 2001). Ma al di fuori di tali ristretti limiti ogni intervento di matrice regionale deve ritenersi illegittimo per violazione dei predetti parametri costituzionali....



http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-tutela-della/4099

2009/12/11

La Cassazione sulla nullità del licenziamento per motivi di matrimonio




(Breve commento dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. 29.7.2009 n. 17612 )
In materia di licenziamento, ed, in particolare, della questione concernente la nullità del licenziamento per causa di matrimonio, Sez. Lavoro, 17612.09 statuisce che l'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7 stabilisce, al secondo comma, che “sono nulli i licenziamenti attuati a causa di matrimonio”; ed al terzo comma precisa, poi, che si presume che il licenziamento sia stato disposto per causa di matrimonio ove esso sia stato intimato “nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa”. Al fine di porre fine ad una prassi discriminatoria all'epoca dilagante - che non può dirsi, peraltro, sia oggi cessata - il legislatore ha, cioè, introdotto una presunzione di nullità dei licenziamenti temporalmente contigui alla celebrazione del matrimonio (come tali colpiti dal sospetto che sia da rinvenire in tale modifica dello status del dipendente l'effettiva ragione del recesso), peraltro ancorandola, nell'ambito della sua discrezionalità, ad eventi rivestiti da un carattere di ufficialità e consacrati in atti formali, quali la richiesta di pubblicazioni di matrimonio e la sua celebrazione. La chiara dizione della disposizione in oggetto esclude che possa darsi rilievo ad atti prodromici alla richiesta di pubblicazioni, disciplinata dall'art. 51 dal D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, che impegna l'ufficiale dello stato civile a verificare l'esattezza della dichiarazione resa dai nubendi e ad acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio prima di procedere alle pubblicazioni stesse. Di conseguenza, nessun rilievo può attribuirsi alla dichiarazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile dalla quale risulta che i nubendi si sarebbero recati in Comune “per iniziare il procedimento di pubblicazione matrimoniale”, non inficiando così in alcun modo il licenziamento intimato.

Avv. Daniele Iarussi

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-cassazione-sulla-nullita-del-licenziamento-per-motivi-di-matrimonio/3995

2009/12/09

Regime contributivo per i giornalisti parasubordinati: il vademecum dell’Inpgi



(Vademecum sul regime contributivo per i giornalisti parasubordinati 11/11/2009 - Nota dell'Avv. Dario Immordino)
Da gennaio 2009 è entrato in vigore il nuovo regime contributivo per i giornalisti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (i cosiddetti parasubordinati) anche “di fatto” (a prescindere dalla qualificazione formale del rapporto).
Per tutti gli altri continuano ad applicarsi le regole precedenti e restano quindi invariati i termini e le modalità di assolvimento degli obblighi di iscrizione e versamento dei contributi (liberi professionisti titolari di partita Iva e giornalisti percettori di redditi da lavoro autonomo “occasionale” o da cessione di diritto d’autore).



In merito il servizio contributi e vigilanza dell'Inpgi ha predisposto un vademecum sul nuovo regime contributivo, al fine di consentirne la piena comprensione a tutti gli associati.
Il documento si apre con una panoramica sul quadro generale di riforma della Gestione separata nel quale, dopo l’elenco delle fonti normative, vengono indicate caratteristiche, regime contributivo e ambito di applicazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
La parte successiva del vademecum è dedicata alla illustrazione dei profili salienti della disciplina applicativa, con particolare riferimento ai criteri di calcolo dei contributi, nonché alle modalità di pagamento.



Vengono inoltre forniti chiarimenti in ordine al riscatto, alla ricongiunzione, alla contribuzione volontaria , ai contributi figurativi e alle prestazioni erogate dalla Gestione separata per i co.co.co., con l’indicazione dei requisiti richiesti per l’accesso.



Il documento si conclude con una sintesi degli adempimenti e delle scadenze previsti sia per i collaboratori coordinati e continuativi sia per i liberi professionisti e i collaboratori “occasionali”.



Avv. Dario Immordino

http://www.laprevidenza.it/news/contributi/regime-contributivo-per-i-giornalisti-parasubordinati-il-vademecum-dell&rsquo/4090

2009/12/07

In tema di decoro professionale e diritto di difesa


In tema di decoro professionale e diritto di difesa
(Cassazione, Sentenza 22.6209 n. 14552)
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2043 e 2059 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La ricorrente aveva sempre negato di aver proferito le frasi ascrittele.
Sarebbe stato preciso onere della attrice dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda e il carattere lesivo delle frasi pronunciate nei confronti della ( … ).
Questa ultima aveva precisato nell’atto di citazione, che la ( … ) aveva pronunciato frasi offensive nei suoi riguardi in ben tre diverse occasioni.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce ulteriore profilo di violazione e falsa applicazione degli articoli 2687, 2043 e 2059 codice civile.
Anche il secondo episodio (quello definito con la accusa di "voto di scambio" come nel caso del primo, nel quale la ( … ) aveva riferito di aver visto la ( … ) ufficialmente ammalata e non presente in servizio, passeggiare con una amica e collega sotto i portici di Torino, i giudici di appello non avevano tenuto conto del fatto che la (… ) si era limitata a fare una battuta scherzosa con gli alunni, in risposta ad alcune lamentale mosse nei confronti della ( … ).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ancora nullità delle sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 cpc) in relazione alla erronea affermazione di un giudicato interno sulla prova nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla istanza di ammissione delle prove testimoniali dedotte.....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/in-tema-di-decoro-professionale-e-diritto-di-difesa/4100