2010/01/03

Reperibilità degli impiegati nella Pubblica Amministrazione: ecco la circolare Brunetta


(Ministero della Funzione Pubblica, Circolare 11.11.2009)
Sul Supplemento ordinario n. 197/L alla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2009 è stato pubblicato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. Il decreto legislativo, stante l’ordinario termine di vacatio legis, entrerà in vigore il 15 novembre prossimo.



Il provvedimento normativo contiene sostanziali novità in materia di valutazione, di ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilità dei pubblici dipendenti.



In disparte l’analisi dei vari aspetti innovativi della disciplina, che sarà oggetto di successivi approfondimenti, considerato l’impegno profuso sin dall’inizio del mandato nel contrastare l’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, si ritiene utile richiamare già ora l’attenzione delle amministrazioni su alcuni aspetti della normativa in materia di controlli sulle assenze contenuta nel provvedimento in questione.

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/reperibilita-degli-impiegati-nella-pubblica-amministrazione-ecco-la-circolare/4101

2010/01/01

Appalti pubblici in territorio Ue: necessari un minimo numero di candidati e di assicurare una concorrenza leale



(Cgce, 15.10.2009 C-138/08)
«Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori – Procedure iniziate dopo l’entrata in vigore della direttiva 2004/18/CE e prima della scadenza del termine per la trasposizione della stessa – Procedure negoziate con pubblicazione d’un bando di gara – Obbligo di ammettere un numero minimo di candidati idonei – Obbligo di assicurare una concorrenza reale»



La causa principale concerne una procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori per un importo che supera la soglia comunitaria e vede contrapposte due società commerciali con sede in Germania, la Hochtief AG e la Linde-Kca-Dresden GmbH, alla KTKD. L’amministrazione aggiudicatrice di tale appalto, ossia il Budapest Főváros Önkormányzata (Comune di Budapest), è intervenuta, nella causa, a sostegno della KTKD.
Il 5 febbraio 2005 il Budapest Főváros Önkormányzata ha fatto pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un invito a manifestare interesse per la procedura di aggiudicazione di appalto di cui alla causa principale. Il limite minimo e quello massimo di candidati che potevano essere invitati a presentare un’offerta erano, rispettivamente, di tre e cinque.
Alla scadenza del termine di presentazione delle candidature si erano manifestati cinque candidati, fra cui il consorzio creato dalle ricorrenti nella causa principale. Considerate le candidature così ricevute, il Budapest Főváros Önkormányzata, da un lato, ha escluso la candidatura di detto consorzio in quanto irricevibile per «incompatibilità» e, dall’altro, ha deciso di proseguire la procedura con i due candidati qualificati «idonei», trasmettendo loro un bando di gara.
Le ricorrenti nella causa principale hanno proposto un ricorso avverso la decisione del Budapest Főváros Önkormányzata dinanzi alla KTKD, facendo valere in particolare che, conformemente all’art. 130 della Kbt, siccome il numero di candidati idonei non raggiungeva il limite minimo previsto, la procedura non poteva proseguire. La KTKD ha respinto tale ricorso.
Successivamente le ricorrenti nella causa principale hanno intentato un’azione contro la decisione della KTKD basandosi segnatamente sull’art. 22, nn. 2 e 3, della direttiva 93/37. Dal momento che il giudice adito in primo grado aveva a sua volta respinto il loro ricorso, le ricorrenti nella causa principale hanno interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/appalti-pubblici-in-territorio-ue-necessari-un-minimo-numero-di-candidati-e/4027

2009/12/31

La certificazione medica rilasciata dal medico non appartenente al servizio sanitario nazionale


(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. 26.6.2009 n. 15058 )
In materia di lavoro subordinato, secondo Cass. Sez. Lav., 15058.09, non è qualificabile come irrituale e pertanto affetta da irregolarità formale la certificazione medica comprovante lo stato di malattia del lavoratore, inviata dallo stesso per giustificare l’assenza per malattia, rilasciata da un medico non facente parte del sistema sanitario nazionale in quanto l’art. 5 della legge n. 300/1970 non prescrive che detta certificazione debba essere rilasciata da un sanitario del servizio sanitario nazionale.



(Avv. Daniele Iarussi)

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-certificazione-medica-rilasciata-dal-medico-non-appartenente-al-servizio-sanitario/3994

2009/12/29

FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Competenza del legislatore regionale in materia di determinazione del prezzo dei farmaci



(Avv. Dario Immordino)
La previsione da parte del legislatore regionale di disposizioni che disciplinano e limitano la capacità dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, incide illegittimamente sull'autonomia negoziale dei privati, di cui all'art. 1322 cod. civ., invadendo un ambito di competenza riservato in via esclusiva al legislatore statale. Le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale sono fissate direttamente dalla legislazione statale, salva la possibilità di modifica attraverso convergenti manifestazioni di volontà da parte dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo.
In un simile contesto la previsione da parte del legislatore regionale di disposizioni che disciplinano e limitano la capacità dei predetti soggetti di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza, incide illegittimamente sull'autonomia negoziale dei privati, di cui all'art. 1322 cod. civ., invadendo....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009/4098

2009/12/27

FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Potestà normativa regionale in materia di organizzazione del servizio farmaceutico



(Avv. Dario Immordino)

Sulla legittimità costituzionale di disposizioni regionali che modificano la proporzione tra il numero delle farmacie e il numero degli abitanti stabilita dalla legge statale



La disciplina dell'organizzazione del servizio farmaceutico è stata – anche prima della riforma costituzionale - costantemente ascritta dal Giudice costituzionale alla materia concorrente della «tutela della salute», motivo per cui il legislatore regionale nell’esercizio della spettante potestà normativa deve necessariamente attenersi al rispetto dei principi fondamentali detttati dalla legislazione nazionale.
In tal senso al fine di salvaguardare l'interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio farmaceutico ed in ultima analisi alla salvaguardia del bene salute» «assicurando ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed agli esercenti un determinato bacino ....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-potestà/4097

2009/12/25

Risarcimento danni in seguito a segnalazione di allarme rapido su prodotti lattiero - caseari



(Tribunale Ue, 19.10.2009 T-212/06)
«Ricorso per risarcimento danni – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Sistema di allarme rapido – Notifica supplementare – Competenza delle autorità nazionali – Parere della Commissione privo di effetto giuridico – Modifica dell’oggetto della lite – Irricevibilità»

La ricorrente, Bowland Dairy Products Ltd, è una società di diritto inglese avente ad oggetto la produzione di formaggio fresco in generale e di formaggio bianco in particolare. Dal 1999, essa è autorizzata, dal Pendle Environmental Health Office, autorità alimentare locale che opera sotto la sorveglianza della Food Standards Agency (in prosieguo: la «FSA»), a produrre formaggio bianco a partire da varie fonti di latte.

5 Il 9 giugno 2006 l’Ufficio alimentare e veterinario (OAV), direzione facente parte della direzione generale (DG) «Salute e tutela dei consumatori» della Commissione delle Comunità europee, ha proceduto, in presenza di un rappresentante della FSA, all’ispezione degli uffici e del laboratorio controllo qualità della ricorrente. Gli esiti dell’ispezione dell’OAV sono stati illustrati in una nota interna della DG «Salute e tutela dei consumatori» del 12 giugno 2006 e riportati nel progetto di rapporto finale della missione che l’OAV ha effettuato nel Regno Unito dal 31 maggio al 26 giugno 2006.

6 Il 14 giugno 2006 la FSA ha proceduto nell’ambito del SARA a una notifica di allarme rapido diretta a identificare il seguente rischio: «Produzione difettosa di prodotti lattiero-caseari. Regime di controllo inidoneo all’individuazione di antibiotici». La FSA ha applicato la notifica a «[q]ualsiasi formaggio bianco recante il bollo sanitario UK PE 023.EEC», ossia a qualsiasi formaggio bianco prodotto dalla ricorrente. Sono state trasmesse informazioni supplementari nel contesto del SARA in data 16 giugno 2006.

LaPrevidenza.it

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/risarcimento-danni-in-seguito-a-segnalazione-di-allarme-rapido-su-prodotti-lattiero/4104

2009/12/23

In tema di tariffe e nomenclature doganali su pezzi o frattaglie di galli e galline


L’art. 41, primo comma, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33) consente alla Commissione delle Comunità europee di adottare misure destinate a facilitare la transizione dei nuovi Stati membri verso il regime derivante dall’applicazione della politica agricola comune. Tale disposizione prevede che le suddette misure transitorie «possono essere adottate in un periodo di tre anni dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo». La Commissione ha adottato il regolamento n. 1972/2003 basandosi, in particolare, su tale disposizione.
A tenore del suo primo ‘considerando’, il regolamento n. 1972/2003 è diretto ad «evitare il rischio di distorsione degli scambi, a detrimento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, in seguito all’adesione di dieci nuovi Stati all’Unione europea, il 1° maggio 2004». Tenuto conto di tali rischi, il terzo ‘considerando’ di tale regolamento sottolinea che occorre «imporre un prelievo dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati membri».

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/in-tema-di-tariffe-e-nomenclature-doganali-su-pezzi-o-frattaglie-di-galli/4080