2009/11/17

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale biennio economico 2008-2009


(Inpdap, Nota Operativa 10.11.2009 n. 55)


Gli incrementi stipendiali di cui all’art.6 del contratto in esame hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009.



Resta confermato quanto previsto dall’art.12, comma 3 del CCNL del 10/4/2008. In particolare, il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’IIS non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art.2, comma 10, della legge 335/95. Tale riferimento normativo riguarda esclusivamente il personale delle amministrazioni statali transitato nel comparto Sanità che abbia mantenuto, per l’effetto dell’opzione esercitata, l’iscrizione alla Cassa Stato; in questa ipotesi l’importo della I.I.S conglobato nello stipendio, a decorrere dall’1/1/2003, non deve essere maggiorato del 18%, di cui all’art.15 della legge 177/76.

LaPrevidenza.it

2009/11/16

Pubblico impiego: termine di decorrenza della prescrizione del diritto all'indennità di fine servizio prestato dal dipendente in posizione non di ruol


Con la sentenza n. 869/2009 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana si pronuncia su una vertenza avente ad oggetto il dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto a percepire l'indennità di fine servizio, prevista per lo svolgimento, in posizione non di ruolo ,di attività lavorativa alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche.
La vertenza ha ad oggetto il diritto all'indennità per il servizio non di ruolo svolto ai sensi dell'art. 9 L.R. n. 32/1983 presso una USL da un dipendente già utilizzato ai sensi della L. n. 285/1977 presso un Comune. In primo grado il Tar aveva dichiarato l'avvenuta prescrizione per decorrenza del termine decennale, computato a partire dalla data di pubblicazione della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 9, co. 4 DLCPS n. 207/1947 (cfr sent. n. 208/1986).
Posto che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si tratta di stabilire se tale termine decorre dalla data di cessazione del servizio non di ruolo o dalla collocazione in quiescenza dell’interessato.
In merito i giudici amministrativi, sulla scorta dell’orientamento del CdS, stabiliscono che in relazione alla suddetta indennità la prescrizione comincia a decorrere dalla data di cessazione del servizio non di ruolo, a nulla rilevando che, dopo tale cessazione, l'interessato abbia continuato a svolgere attività lavorativa per conto di una diversa amministrazione. Ciò in quanto si tratta di un emolumento che costituisce oggetto di un diritto autonomo e singolare, che trae origine dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Sulla base di simili constatazioni il collegio respinge la tesi secondo cui il diritto alla percezione dell'indennità in questione sorgerebbe solo allorché il dipendente venga collocato in quiescenza.
Ad avviso del Consiglio il mancato decorso del termine di prescrizione può semmai ipotizzarsi solo in caso di passaggio in ruolo presso la stessa Amministrazione, giacchè in tali ipotesi, secondo quanto ritenuto da qualche autore, il momento di insorgenza del diritto alla indennità di cui trattasi sarebbe quello della cessazione del servizio di ruolo alle dipendenze della stessa amministrazione presso la quale il rapporto era nato come non di ruolo .
Con particolare riferimento all’ordinamento siciliano il CGA rileva altresì che, ai sensi delle LL.RR. nn. 37/1978 e8/1981, l'obbligo di corrispondere l'indennità di servizio non di ruolo prestato in virtù delle leggi sulla occupazione giovanile presso le ex USL grava esclusivamente sugli enti utilizzatori e, non anche,sulla Regione.

Avv. Dario Immordino

2009/11/15

Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia. Decreto ministeriale 16 luglio 2009


Determinazione per l’anno 2009 della misura della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341. Istruzioni operative.

L’articolo 1, c. 51 della legge n. 247/2007 (allegato 1) – modificando l’originario testo del DL n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995 – ha introdotto in maniera stabile, a decorrere dall’anno 2008, la facoltà per il Governo di confermare o rideterminare, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 della citata legge n. 341/1995 (1).
Il D.M. Lavoro/Economia 16 luglio 2009 (allegato 2),- pubblicato nella G. U. n. 239 del 14 ottobre 2009 – conferma per l’anno 2009 nella misura dell’11,50 per cento la riduzione contributiva introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per la pratica attuazione di quanto previsto dal sopra citato decreto.

LaPrevidenza.it

2009/11/14

Nozione di operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Cessione a titolo oneroso di un portafoglio di contratti di riassicurazione vita ad un s


«Sesta direttiva IVA – Artt. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino, e 13, parte B, lett. a), c) e d), punti 2 e 3 – Nozione di operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Cessione a titolo oneroso di un portafoglio di contratti di riassicurazione vita ad un soggetto stabilito in uno Stato terzo – Determinazione del luogo di tale cessione – Esenzioni»
La Swiss è la società madre di una società per azioni (in prosieguo: la «società cedente») che svolge tra l’altro, in quanto compagnia assicurativa, attività di riassicurazione vita. Con una convenzione di cessione di portafoglio sottoscritta il 10 e il 21 gennaio 2002, la società cedente ha trasferito alla compagnia assicurativa S (in prosieguo: la «compagnia S»), stabilita in Svizzera, un portafoglio comprendente 195 contratti di riassicurazione vita. In base a tale convenzione, la compagnia S doveva ottenere il consenso degli assicurati al fine di divenire parte di detti contratti e di subentrare nel complesso dei diritti e degli obblighi da essi derivanti. In forza della stessa convenzione, è stato fissato un valore negativo per la cessione di 18 dei suddetti 195 contratti, di modo che il prezzo complessivo di acquisto di tali contratti nel loro insieme è stato diminuito. I contratti di riassicurazione vita ceduti riguardavano esclusivamente imprese stabilite in Stati membri diversi dalla Germania o in Stati terzi. Ritenendo che la cessione in esame fosse soggetta all’IVA in quanto cessione di beni, il Finanzamt München für Körperschaften ha emesso un avviso d’imposta relativo al pagamento di un anticipo sull’IVA e ha respinto il reclamo proposto contro tale avviso.

2009/11/13

Nozione di nesso diretto tra il servizio fornito e il controvalore ricevuto in tema di servizi di assistenza legale forniti nell’ambito di un procedim




(Cgce, 29.10.2009 C-246/08)

«Inadempimento di uno Stato – Sesta direttiva IVA – Artt. 2, punto 1, e 4, nn. 1 e 2 – Nozione di “attività economiche” – Uffici pubblici di assistenza legale – Servizi di assistenza legale forniti nell’ambito di un procedimento giudiziario dietro pagamento di un contributo da parte del beneficiario – Nozione di “nesso diretto” tra il servizio fornito e il controvalore ricevuto»



In Finlandia il sistema di assistenza legale è disciplinato da quattro testi adottati nel 2002: la legge sull’assistenza legale del 5 aprile 2002 [oikeusapulaki (257/2002)], la legge sugli uffici di assistenza legale dello Stato del 5 aprile 2002 [laki valtion oikeusaputoimistoista (258/2002)], il decreto ministeriale sull’assistenza legale del 23 maggio 2002 [valtioneuvoston asetus oikeusavusta (388/2002)] ed il decreto ministeriale sui criteri di retribuzione dell’assistenza legale del 23 maggio 2002 [valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista (389/2002)]. Ai sensi dell’art. 1 della legge sull’assistenza legale, una persona che ha bisogno di assistenza in una controversia giuridica, ma non ha capacità finanziaria sufficiente a coprire le spese legali, viene assistita a spese dello Stato. L’assistenza può essere prestata sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. Ai sensi dell’art. 8 di detta legge, l’assistenza legale viene di norma assicurata dai consulenti giuridici degli uffici pubblici di assistenza legale (in prosieguo: gli «uffici pubblici»). Tali uffici, in numero di 60 nel 2008, hanno alle proprie dipendenze circa 220 consulenti, funzionari pubblici retribuiti dallo Stato. Il loro finanziamento è a carico dell’erario, ma gli onorari pagati dai beneficiari dell’assistenza legale vengono contabilizzati come entrate nel bilancio del singolo ufficio, non essendo accordato nessun contributo pubblico per coprire le spese corrispondenti. Lo stesso art. 8 della legge sull’assistenza legale prevede, tuttavia, che, nell’ambito di un procedimento giudiziario, possa essere designato in alternativa un consulente privato – un avvocato o un altro giurista privato – che vi abbia acconsentito. Qualora lo stesso beneficiario dell’assistenza legale proponga di essere rappresentato da un professionista in possesso dei requisiti necessari, tale professionista è designato per il mandato in parola, a meno che sussistano specifici motivi di esclusione.

LaPrevidenza.it

2009/11/12

Il testo unico del pubblico impiego modificato dal d.lgs n. 150/2009 (decreto Brunetta)

(D.lgs n. 165 del 2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni coordinato e comparato con il d.lgs n. 150/2009).

Si riporta in allegato il d.lgs n. 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego) coordinato con le modifice avvenute dalla sua pubblicazione al recente decreto n. 150/2009 e comparato con quest'ultimo.



(Dott. Gesuele Bellini)- LaPrevidenza.it

2009/11/11

Aliquote contributive e retribuzioni minimali vigenti nell’ambito del F.P.L.D


(Inps, Circolare 5.11.2009 n. 114)


Con la presente circolare si trasmettono gli importi delle aliquote IVS in vigore nel F.P.L.D. (allegato 1) e dei minimali di retribuzione (allegato 2), ai fini dell'applicazione da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici delle leggi n. 322 del 2 aprile 1958 e n. 29 del 7 febbraio 1979, alla luce degli aggiornamenti intervenuti fino all'anno 2009. Si rammenta inoltre che, a decorrere dal 1996, l'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico, ha stabilito, tra l'altro, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, il cui importo è annualmente rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, come calcolato dall'ISTAT.

LaPrevidenza.it