2010/01/07

La valutazione delle prove per testimoni ricadenti sulle minacce al datore di lavoro


In tema di rito del lavoro, ed, in particolare, in ordine alla questione concernente la prova per testimoni, Sez. Lavoro, 20844.09, statuisce che allorquando con il ricorso per cassazione venga prospettato un vizio di motivazione della sentenza, il ricorrente - a fronte di una denunziata insufficiente spiegazione logica relativa all'apprezzamento, operato dal giudice di merito, dei fatti della controversia o delle prove - non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa - pur se essa sia supportata dalla possibilità o dalla probabilità di corrispondenza alla realtà fattuale - essendo invece necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l'unica possibile, atteso che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., dovendo incidere su un fatto “decisivo del giudizio”, legittima il ricorso per cassazione unicamente per vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e non certo per consentire alla S.C., quale giudice di sola legittimità, di scegliere sulla base di criteri possibilistici o probabilistici tra due prospettazioni, ambedue logiche ma nello stesso tempo alternative (cfr ex plurimis Cass. 9 gennaio 2009 n. 261). La Corte precisa, inoltre, che il caso di omessa od insufficiente motivazione sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata. Ne consegue che detti vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove, dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (cfr. ex plurimis: Cass. 6 marzo 2008 n. 6064)

Avv. Daniele Iarussi LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-valutazione-delle-prove-per-testimoni-ricadenti-sulle-minacce-al-datore-di/3997

2010/01/05

Uso indebito dell’autovettura di servizio per fini esclusivamente privati


(Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Toscana, Sentenza 3 agosto 2009 n. 497 - Avv. Dario Immordino)
L’uso, da parte di un alto dirigente, di autovetture dello Stato per fini non istituzionali rientra tra i comportamenti illeciti contrari ai doveri d’ufficio, suscettibili di incidere sui rapporti tra P.A. e cittadini, ingenerando in questi la convinzione che la P.A. non sia conformata ai principi fissati dalla Costituzione, ma sia strutturata attraverso un esercizio distorto dei pubblici poteri.



Si tratta di un genere di pregiudizio che, pur se non integra una diminuzione patrimoniale diretta, è comunque suscettibile di valutazione patrimoniale, in quanto dal comportamento del convenuto è derivata la lesione di un bene giuridicamente rilevante.



Sulla base di queste argomentazioni la Corte dei conti, Sezione Toscana, con la sentenza n. 947/2009, ha condannato un dirigente dell’amministrazione pubblica al risarcimento del danno da lesione dell’immagine alla stessa arrecato.



In considerazione della natura di tale tipologia di pregiudizio, secondo il consolidato indirizzo ermeneutica della giurisprudenza, ai fini risarcitori o riparatori la potenzialità dannosa va saggiata nei singoli casi. Ai fini dell’accertamento dell’an e del quantum del danno all’immagine assumono rilievo elementi quali l’attività dell’ente, organo, ufficio dell’autore del danno; la posizione funzionale dell’autore dell’illecito, che assume maggior gravità in caso di posizione di vertice; la sporadicità o la continuità o la reiterazione dei comportamenti illeciti; la necessità o meno di interventi sostitutivi o riparatori dell’attività illecitamente tenuta; in ipotesi di tangenti, l’entità del denaro ricevuto; la negativa impressione nell’opinione pubblica, tale da suscitare sfiducia nei confronti dell’ente. Il risarcimento del danno all’immagine, va pertanto determinato in via equitativa sotto il profilo del danno emergente - costi del mancato conseguimento della finalità pubblica, dell’inefficienza e inefficacia dell’organizzazione, ecc. - o del lucro cessante - vantaggi derivanti alla P.A. dell’adesione dei cittadini - ed allontanandosi così sia dal risarcimento del danno in senso classico che dalla riparazione della sofferenza tipica del danno morale)



Nel caso di specie, peraltro, la Corte ha evidenziato che, in considerazione della rilevanza ed autorità della veste pubblica ricoperta dal soggetto (Prefetto della Repubblica), la condotta ha comportato effettive ripercussioni negative per via della diffusone della notizia dell'evento nell’ambito (quanto meno) della collettività locale amministrata.



Valutate le specifiche circostanze del caso i giudici contabili hanno escluso ogni possibile compensazione del danno con le utilità che l’attività illecita del convenuto avrebbe reso all’amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis della L. n. 20/1994 (viaggi finalizzati ad interventi sul territorio di protezione civile, di emergenza rifiuti, di emergenza idrica, di recupero ambientale e turistico); sull’assunto che il concetto di compensazione introdotto dalla norma in esame postula identità di causa tra comportamento (sia pure illecito) e vantaggi conseguiti; circostanza non rinvenibile nel caso di specie, dal momento che le presunte utilità derivati all’amministrazione dall’attività del dirigente rientravano nell’assolvimento degli specifici doveri connessi alla funzione svolta dal convenuto.

LaPrevidenza.it,
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/uso-indebito-dell&rsquoautovettura-di-servizio-per-fini-esclusivamente-privati/4083

2010/01/03

Reperibilità degli impiegati nella Pubblica Amministrazione: ecco la circolare Brunetta


(Ministero della Funzione Pubblica, Circolare 11.11.2009)
Sul Supplemento ordinario n. 197/L alla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2009 è stato pubblicato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. Il decreto legislativo, stante l’ordinario termine di vacatio legis, entrerà in vigore il 15 novembre prossimo.



Il provvedimento normativo contiene sostanziali novità in materia di valutazione, di ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilità dei pubblici dipendenti.



In disparte l’analisi dei vari aspetti innovativi della disciplina, che sarà oggetto di successivi approfondimenti, considerato l’impegno profuso sin dall’inizio del mandato nel contrastare l’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, si ritiene utile richiamare già ora l’attenzione delle amministrazioni su alcuni aspetti della normativa in materia di controlli sulle assenze contenuta nel provvedimento in questione.

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/reperibilita-degli-impiegati-nella-pubblica-amministrazione-ecco-la-circolare/4101

2010/01/01

Appalti pubblici in territorio Ue: necessari un minimo numero di candidati e di assicurare una concorrenza leale



(Cgce, 15.10.2009 C-138/08)
«Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori – Procedure iniziate dopo l’entrata in vigore della direttiva 2004/18/CE e prima della scadenza del termine per la trasposizione della stessa – Procedure negoziate con pubblicazione d’un bando di gara – Obbligo di ammettere un numero minimo di candidati idonei – Obbligo di assicurare una concorrenza reale»



La causa principale concerne una procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori per un importo che supera la soglia comunitaria e vede contrapposte due società commerciali con sede in Germania, la Hochtief AG e la Linde-Kca-Dresden GmbH, alla KTKD. L’amministrazione aggiudicatrice di tale appalto, ossia il Budapest Főváros Önkormányzata (Comune di Budapest), è intervenuta, nella causa, a sostegno della KTKD.
Il 5 febbraio 2005 il Budapest Főváros Önkormányzata ha fatto pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un invito a manifestare interesse per la procedura di aggiudicazione di appalto di cui alla causa principale. Il limite minimo e quello massimo di candidati che potevano essere invitati a presentare un’offerta erano, rispettivamente, di tre e cinque.
Alla scadenza del termine di presentazione delle candidature si erano manifestati cinque candidati, fra cui il consorzio creato dalle ricorrenti nella causa principale. Considerate le candidature così ricevute, il Budapest Főváros Önkormányzata, da un lato, ha escluso la candidatura di detto consorzio in quanto irricevibile per «incompatibilità» e, dall’altro, ha deciso di proseguire la procedura con i due candidati qualificati «idonei», trasmettendo loro un bando di gara.
Le ricorrenti nella causa principale hanno proposto un ricorso avverso la decisione del Budapest Főváros Önkormányzata dinanzi alla KTKD, facendo valere in particolare che, conformemente all’art. 130 della Kbt, siccome il numero di candidati idonei non raggiungeva il limite minimo previsto, la procedura non poteva proseguire. La KTKD ha respinto tale ricorso.
Successivamente le ricorrenti nella causa principale hanno intentato un’azione contro la decisione della KTKD basandosi segnatamente sull’art. 22, nn. 2 e 3, della direttiva 93/37. Dal momento che il giudice adito in primo grado aveva a sua volta respinto il loro ricorso, le ricorrenti nella causa principale hanno interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/appalti-pubblici-in-territorio-ue-necessari-un-minimo-numero-di-candidati-e/4027

2009/12/31

La certificazione medica rilasciata dal medico non appartenente al servizio sanitario nazionale


(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. 26.6.2009 n. 15058 )
In materia di lavoro subordinato, secondo Cass. Sez. Lav., 15058.09, non è qualificabile come irrituale e pertanto affetta da irregolarità formale la certificazione medica comprovante lo stato di malattia del lavoratore, inviata dallo stesso per giustificare l’assenza per malattia, rilasciata da un medico non facente parte del sistema sanitario nazionale in quanto l’art. 5 della legge n. 300/1970 non prescrive che detta certificazione debba essere rilasciata da un sanitario del servizio sanitario nazionale.



(Avv. Daniele Iarussi)

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-certificazione-medica-rilasciata-dal-medico-non-appartenente-al-servizio-sanitario/3994

2009/12/29

FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Competenza del legislatore regionale in materia di determinazione del prezzo dei farmaci



(Avv. Dario Immordino)
La previsione da parte del legislatore regionale di disposizioni che disciplinano e limitano la capacità dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, incide illegittimamente sull'autonomia negoziale dei privati, di cui all'art. 1322 cod. civ., invadendo un ambito di competenza riservato in via esclusiva al legislatore statale. Le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale sono fissate direttamente dalla legislazione statale, salva la possibilità di modifica attraverso convergenti manifestazioni di volontà da parte dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo.
In un simile contesto la previsione da parte del legislatore regionale di disposizioni che disciplinano e limitano la capacità dei predetti soggetti di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza, incide illegittimamente sull'autonomia negoziale dei privati, di cui all'art. 1322 cod. civ., invadendo....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009/4098

2009/12/27

FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Potestà normativa regionale in materia di organizzazione del servizio farmaceutico



(Avv. Dario Immordino)

Sulla legittimità costituzionale di disposizioni regionali che modificano la proporzione tra il numero delle farmacie e il numero degli abitanti stabilita dalla legge statale



La disciplina dell'organizzazione del servizio farmaceutico è stata – anche prima della riforma costituzionale - costantemente ascritta dal Giudice costituzionale alla materia concorrente della «tutela della salute», motivo per cui il legislatore regionale nell’esercizio della spettante potestà normativa deve necessariamente attenersi al rispetto dei principi fondamentali detttati dalla legislazione nazionale.
In tal senso al fine di salvaguardare l'interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio farmaceutico ed in ultima analisi alla salvaguardia del bene salute» «assicurando ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed agli esercenti un determinato bacino ....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-potestà/4097