2009/12/31

La certificazione medica rilasciata dal medico non appartenente al servizio sanitario nazionale


(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. 26.6.2009 n. 15058 )
In materia di lavoro subordinato, secondo Cass. Sez. Lav., 15058.09, non è qualificabile come irrituale e pertanto affetta da irregolarità formale la certificazione medica comprovante lo stato di malattia del lavoratore, inviata dallo stesso per giustificare l’assenza per malattia, rilasciata da un medico non facente parte del sistema sanitario nazionale in quanto l’art. 5 della legge n. 300/1970 non prescrive che detta certificazione debba essere rilasciata da un sanitario del servizio sanitario nazionale.



(Avv. Daniele Iarussi)

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-certificazione-medica-rilasciata-dal-medico-non-appartenente-al-servizio-sanitario/3994

2009/12/29

FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Competenza del legislatore regionale in materia di determinazione del prezzo dei farmaci



(Avv. Dario Immordino)
La previsione da parte del legislatore regionale di disposizioni che disciplinano e limitano la capacità dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, incide illegittimamente sull'autonomia negoziale dei privati, di cui all'art. 1322 cod. civ., invadendo un ambito di competenza riservato in via esclusiva al legislatore statale. Le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale sono fissate direttamente dalla legislazione statale, salva la possibilità di modifica attraverso convergenti manifestazioni di volontà da parte dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo.
In un simile contesto la previsione da parte del legislatore regionale di disposizioni che disciplinano e limitano la capacità dei predetti soggetti di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza, incide illegittimamente sull'autonomia negoziale dei privati, di cui all'art. 1322 cod. civ., invadendo....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009/4098

2009/12/27

FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Potestà normativa regionale in materia di organizzazione del servizio farmaceutico



(Avv. Dario Immordino)

Sulla legittimità costituzionale di disposizioni regionali che modificano la proporzione tra il numero delle farmacie e il numero degli abitanti stabilita dalla legge statale



La disciplina dell'organizzazione del servizio farmaceutico è stata – anche prima della riforma costituzionale - costantemente ascritta dal Giudice costituzionale alla materia concorrente della «tutela della salute», motivo per cui il legislatore regionale nell’esercizio della spettante potestà normativa deve necessariamente attenersi al rispetto dei principi fondamentali detttati dalla legislazione nazionale.
In tal senso al fine di salvaguardare l'interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio farmaceutico ed in ultima analisi alla salvaguardia del bene salute» «assicurando ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed agli esercenti un determinato bacino ....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-potestà/4097

2009/12/25

Risarcimento danni in seguito a segnalazione di allarme rapido su prodotti lattiero - caseari



(Tribunale Ue, 19.10.2009 T-212/06)
«Ricorso per risarcimento danni – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Sistema di allarme rapido – Notifica supplementare – Competenza delle autorità nazionali – Parere della Commissione privo di effetto giuridico – Modifica dell’oggetto della lite – Irricevibilità»

La ricorrente, Bowland Dairy Products Ltd, è una società di diritto inglese avente ad oggetto la produzione di formaggio fresco in generale e di formaggio bianco in particolare. Dal 1999, essa è autorizzata, dal Pendle Environmental Health Office, autorità alimentare locale che opera sotto la sorveglianza della Food Standards Agency (in prosieguo: la «FSA»), a produrre formaggio bianco a partire da varie fonti di latte.

5 Il 9 giugno 2006 l’Ufficio alimentare e veterinario (OAV), direzione facente parte della direzione generale (DG) «Salute e tutela dei consumatori» della Commissione delle Comunità europee, ha proceduto, in presenza di un rappresentante della FSA, all’ispezione degli uffici e del laboratorio controllo qualità della ricorrente. Gli esiti dell’ispezione dell’OAV sono stati illustrati in una nota interna della DG «Salute e tutela dei consumatori» del 12 giugno 2006 e riportati nel progetto di rapporto finale della missione che l’OAV ha effettuato nel Regno Unito dal 31 maggio al 26 giugno 2006.

6 Il 14 giugno 2006 la FSA ha proceduto nell’ambito del SARA a una notifica di allarme rapido diretta a identificare il seguente rischio: «Produzione difettosa di prodotti lattiero-caseari. Regime di controllo inidoneo all’individuazione di antibiotici». La FSA ha applicato la notifica a «[q]ualsiasi formaggio bianco recante il bollo sanitario UK PE 023.EEC», ossia a qualsiasi formaggio bianco prodotto dalla ricorrente. Sono state trasmesse informazioni supplementari nel contesto del SARA in data 16 giugno 2006.

LaPrevidenza.it

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/risarcimento-danni-in-seguito-a-segnalazione-di-allarme-rapido-su-prodotti-lattiero/4104

2009/12/23

In tema di tariffe e nomenclature doganali su pezzi o frattaglie di galli e galline


L’art. 41, primo comma, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33) consente alla Commissione delle Comunità europee di adottare misure destinate a facilitare la transizione dei nuovi Stati membri verso il regime derivante dall’applicazione della politica agricola comune. Tale disposizione prevede che le suddette misure transitorie «possono essere adottate in un periodo di tre anni dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo». La Commissione ha adottato il regolamento n. 1972/2003 basandosi, in particolare, su tale disposizione.
A tenore del suo primo ‘considerando’, il regolamento n. 1972/2003 è diretto ad «evitare il rischio di distorsione degli scambi, a detrimento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, in seguito all’adesione di dieci nuovi Stati all’Unione europea, il 1° maggio 2004». Tenuto conto di tali rischi, il terzo ‘considerando’ di tale regolamento sottolinea che occorre «imporre un prelievo dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati membri».

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/in-tema-di-tariffe-e-nomenclature-doganali-su-pezzi-o-frattaglie-di-galli/4080

2009/12/21

Responsabilità del legale dell’avvocatura comunale per la maturazione di oneri accessori


La condotta del legale dell’avvocatura comunale che omette di proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato all’amministrazione comunale,e di trasmettere il provvedimento monitorio unitamente al proprio parere ai competenti organi amministrativi, non rivela alcuna idoneità ad incidere sul maturare delle obbligazioni accessorie al credito principale, qualora risulti che l'amministrazione comunale fosse perfettamente edotta delle pendenze debitorie e dell'obbligo di pagare.



Ciò perché, anche qualora l’avvocato abbia omesso di verificare tempestivamente la fondatezza del credito e di esprimere il proprio parere legale sulla possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo o, viceversa, prestarvi acquiescenza, il danno non può ritenersi causalmente riferibile a tale condotta, dal momento che il complesso rapporto contrattuale deve essere gestito dal settore competente che, informato il servizio finanziario, deve comunque provvedere al pagamento del dovuto.



Questo è quanto stabilito dalla sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione siciliana con la sentenza n. 318/A/2009, avente ad oggetto la responsabilità amministrativa di un avvocato del Comune di Palermo il quale non aveva predisposto entro il termine di legge di 40 gg. alcun atto di opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato all’amministrazione comunale,né si era curato di trasmettere il provvedimento monitorio unitamente al proprio parere ai competenti organi amministrativi.



Nell’impianto accusatorio, condiviso dal giudice di primo grado, il nesso eziologico tra condotta e danno all’erario comunale veniva rinvenuto nella strumentalità dell’inerzia del legale rispetto alla maturazione di obbligazioni accessorie a carico dell’amministrazione.



Ciò perchè, in conseguenza del contegno negligente dell’avvocato, gli organi amministrativi del Comune e in particolare il settore servizi socio-assistenziali avrebbero avuto conoscenza del credito vantato dalla società solo al momento della assegnazione delle somme a seguito del pignoramento.



In particolare veniva contestato al legale di aver omesso di verificare tempestivamente la fondatezza del credito e di esprimere il proprio parere legale sulla possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo o, viceversa, prestarvi acquiescenza. facendo decorrere tutti i termini utili senza evitare o, almeno, limitare il verificarsi di nocumento per il Comune.



Il Giudice d’appello esclude che il danno possa ritenersi causalmente riferibile al legale sulla base della constatazione che dalle risultanze istruttorie emerge chiaramente che l’amministrazione era perfettamente edotta delle pendenze debitorie e dell'obbligo di pagare che su di essa incombeva, del quale, peraltro, aveva formalmente riconosciuto la fondatezza.



Tanto più che, nel caso di specie, non appariva in alcun modo praticabile la strada dell'opposizione al decreto ingiuntivo, che, probabilmente, avrebbe solo causato ulteriori spese a carico del Comune.



Avv. Dario Immordino

http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/responsabilita-del-legale-dell&rsquoavvocatura-comunale-per-la-maturazione/4063

2009/12/19

Il mobbing in concreto. Come viene valutato il mobbing nei Tribunali italiani


Innanzitutto, il termine “mobbing” deriva dall'inglese “to mob” e significa assalire, soffocare, vessare o malmenare. Nel linguaggio comune, con il termine “mobbing” generalmente si indica una forma di vessazione, di aggressione e di danneggiamento perpetrata nei confronti di uno o più lavoratori.
Più precisamente, la Cassazione ha stabilito che per mobbing si intende comunemente “un comportamento del datore di lavoro (o del superiore gerarchico, del lavoratore a pari livello gerarchico o addirittura subordinato), il quale, con una condotta sistematica e protratta nel tempo e che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, pone in essere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro. Da ciò può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità” (ex multis: Corte di Cass., Sentenza n. 3875/09).
Tali condotte illecite sono finalizzate, direttamente o indirettamente, a far lasciare il posto di lavoro alla “vittima”, e senz'altro a danneggiarne salute, tranquillità e reputazione. La suddetta fattispecie, infine, non può non avere ripercussioni sulla professionalità del lavoratore vittima del mobbing da parte dei superiori...

Avv. Luigi Modaffari (Foro di Brescia) LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/il-mobbing-in-concreto-come-viene-valutato-il-mobbing-nei-tribunali-italiani/4069

2009/12/17

Pensione di inabilità assoluta: il bonus di anzianità deve raggiungere virtualmente i 65, e non i 60 anni



(Corte dei Conti Liguria, sentenza 10.7.2009 n. 389 - Avv. Andrea Bava)

Due interessanti sentenze della Corte dei Conti per la Liguria svelano ulteriori profili di assurdità nel “famigerato” D.M. 187/97, già più volte disapplicato dal Giudice delle Pensioni per contrasto con la legge 335/95.



Come già segnalato in mio precedente intervento [1], contrariamente a quanto prevede il D.M. 187/97, la nuova e più favorevole quantificazione può ben spettare anche a chi fosse cessato dal servizio per inabilità assoluta prima del 1 gennaio 1996, valendo tal data solo come decorrenza dell’importo più congruo; tale risultato è intervenuto disapplicandosi appunto il D.M. Tesoro 187/97, che, al contrario, poneva tale limite anche sostanzialmente per i destinatari, precludendo il beneficio a chi fosse cessato prima di tale data.



Una altra interessante sentenza, sempre da me commentata nell’intervento di cui sopra, ha disapplicato la norma regolamentare, appartenente sempre al D.M. 187/97, che, derogando dalla legge 222/84 che invece l’art. 2 comma 12 l. 335/95 intendeva esplicitamente recepire, imponeva di valutare la sussistenza dei requisiti minimi di anzianità (tre anni negli ultimi 5) alla data di cessazione dal servizio in luogo che alla data di domanda del beneficio; anche tale disapplicazione ha potuto consentire di far ottenere la pensione anche a chi, a termini del D.M. 187/97, non ne avrebbe avuto diritto, a causa del prolungato passaggio in aspettativa senza assegni per infermità durante lo svolgimento delle procedure di accertamento della sua situazione sanitaria.



I nuovi interventi della Corte dei Conti oggetto della presente nota, riguardano la correzione di due ulteriori perversi effetti del D.M. 187/97.



Gravissima è la stortura del D.M. in questione laddove esso precluderebbe alla vedova (o al vedovo) del o della dipendente, deceduti in costanza di servizio, la possibilità di ottenere una pensione calcolata con il criterio dell’art. 2 comma 12 l. 335/95, sopra visto.



Accade infatti che, mentre la legge 335/95 all’art. 2 comma 12 ha disciplinato solo un metodo di calcolo della pensione di inabilità, in caso di inabilità permanente e assoluta a ogni e qualsiasi attività lavorativa, il D.M. 187/97, all’articolo 3 [2] ha invece previsto la concedibilità della pensione di inabilità assoluta solo a domanda dell’interessato, ossia del lavoratore affetto dall’inabilità lavorativa: orbene, se un soggetto muore in servizio (per patologia fulminante, per incidente, o comunque se decede senza avere il tempo di formulare la domanda) l’Inpdap, applicando il predetto D.M., non concede mai una pensione di reversibilità calcolata sulla pensione di inabilità assoluta ex art. 2 comma 12 l. 335/95, ma solo una reversibilità calcolata su una pensione di inabilità relativa, ossia legata solo agli anni lavorati dallo sfortunato dipendente; ciò può voler dire che, addirittura, non esista diritto a pensione, se costui non avesse maturato i requisiti pensionistici per la “vecchia” pensione di anzianità (tali requisiti, come è noto, non sono stati abrogati, ma sono rimasti in vigore tutt’oggi per le cessazioni per infermità).



Avv. Andrea Bava

LaPrevidenza.it

http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/pensione-di-inabilita-assoluta-il-bonus-di-anzianita-deve-raggiungere/4091

2009/12/15

FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Delimitazione temporale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie tra comp



Avv. Dario Immordino

La disposizione regionale che consenta ai direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché ai direttori amministrativi e direttori sanitari degli IRCCS di procrastinare la durata del rapporto di lavoro anche oltre il raggiungimento del limite di età stabilito dalla vigente legislazione statale e, dunque, fino alla naturale scadenza che consenta il completamento del mandato, si pone in irrimediabile contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La disciplina concernente la delimitazione temporale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie, strumentale alla prestazione del servizio, costituisce espressione della potestà legislativa regionale nella materia concorrente della «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, motivo per cui il legislatore regionale è tenuto a rispettare i princìpi fondamentali sanciti a livello statale.
L'art. 17 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti dispone che «i direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ...

LaPrevidenza.it

http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-delimitazione/4096

2009/12/13

FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Tutela della salute e organizzazione sanitaria tra competenza statale e regionale




(Avv. Dario Immordino) LaPrevidenza.it


Con la sentenza n. 295 /2009 la Corte costituzionale ha sancito l’illegittimità degli artt. 8, 14 e 17 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti), recanti rispettivamente disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale (art. 8), organizzazione del servizio farmaceutico (art. 14)e delimitazione temporale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie (art. 17).
Quanto al primo profilo la Consulta ha rilevato che le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal servizio sanitario nazionale sono fissate direttamente dalla legislazione statale, salva la possibilità di modifica attraverso convergenti manifestazioni di volontà da parte dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo.
In un simile contesto la previsione da parte del legislatore regionale di disposizioni che disciplinano e limitano la capacità dei predetti soggetti di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza, incide illegittimamente sull'autonomia negoziale dei privati, di cui all'art. 1322 cod. civ., invadendo un ambito di competenza riservato in via esclusiva alla legge statale.
Ciò in quanto la disciplina dell’autonomia contrattuale rientra nella competenza esclusiva del legislatore centrale in materia di «ordinamento civile», funzionale a garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti fra privati, in ottemperanza al principio costituzionale di eguaglianza.
Nell’ambito di quest'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale per il legislatore regionale è possibile prevedere modifiche e adattamenti alla disciplina nazionale a condizione che tali interventi risultino in stretta connessione con materie di competenza regionale e rispondano al criterio di ragionevolezza, che vale a soddisfare il rispetto del richiamato principio di eguaglianza» (sentenza n. 352 del 2001). Ma al di fuori di tali ristretti limiti ogni intervento di matrice regionale deve ritenersi illegittimo per violazione dei predetti parametri costituzionali....



http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-tutela-della/4099

2009/12/11

La Cassazione sulla nullità del licenziamento per motivi di matrimonio




(Breve commento dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. 29.7.2009 n. 17612 )
In materia di licenziamento, ed, in particolare, della questione concernente la nullità del licenziamento per causa di matrimonio, Sez. Lavoro, 17612.09 statuisce che l'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7 stabilisce, al secondo comma, che “sono nulli i licenziamenti attuati a causa di matrimonio”; ed al terzo comma precisa, poi, che si presume che il licenziamento sia stato disposto per causa di matrimonio ove esso sia stato intimato “nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa”. Al fine di porre fine ad una prassi discriminatoria all'epoca dilagante - che non può dirsi, peraltro, sia oggi cessata - il legislatore ha, cioè, introdotto una presunzione di nullità dei licenziamenti temporalmente contigui alla celebrazione del matrimonio (come tali colpiti dal sospetto che sia da rinvenire in tale modifica dello status del dipendente l'effettiva ragione del recesso), peraltro ancorandola, nell'ambito della sua discrezionalità, ad eventi rivestiti da un carattere di ufficialità e consacrati in atti formali, quali la richiesta di pubblicazioni di matrimonio e la sua celebrazione. La chiara dizione della disposizione in oggetto esclude che possa darsi rilievo ad atti prodromici alla richiesta di pubblicazioni, disciplinata dall'art. 51 dal D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, che impegna l'ufficiale dello stato civile a verificare l'esattezza della dichiarazione resa dai nubendi e ad acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio prima di procedere alle pubblicazioni stesse. Di conseguenza, nessun rilievo può attribuirsi alla dichiarazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile dalla quale risulta che i nubendi si sarebbero recati in Comune “per iniziare il procedimento di pubblicazione matrimoniale”, non inficiando così in alcun modo il licenziamento intimato.

Avv. Daniele Iarussi

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-cassazione-sulla-nullita-del-licenziamento-per-motivi-di-matrimonio/3995

2009/12/09

Regime contributivo per i giornalisti parasubordinati: il vademecum dell’Inpgi



(Vademecum sul regime contributivo per i giornalisti parasubordinati 11/11/2009 - Nota dell'Avv. Dario Immordino)
Da gennaio 2009 è entrato in vigore il nuovo regime contributivo per i giornalisti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (i cosiddetti parasubordinati) anche “di fatto” (a prescindere dalla qualificazione formale del rapporto).
Per tutti gli altri continuano ad applicarsi le regole precedenti e restano quindi invariati i termini e le modalità di assolvimento degli obblighi di iscrizione e versamento dei contributi (liberi professionisti titolari di partita Iva e giornalisti percettori di redditi da lavoro autonomo “occasionale” o da cessione di diritto d’autore).



In merito il servizio contributi e vigilanza dell'Inpgi ha predisposto un vademecum sul nuovo regime contributivo, al fine di consentirne la piena comprensione a tutti gli associati.
Il documento si apre con una panoramica sul quadro generale di riforma della Gestione separata nel quale, dopo l’elenco delle fonti normative, vengono indicate caratteristiche, regime contributivo e ambito di applicazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
La parte successiva del vademecum è dedicata alla illustrazione dei profili salienti della disciplina applicativa, con particolare riferimento ai criteri di calcolo dei contributi, nonché alle modalità di pagamento.



Vengono inoltre forniti chiarimenti in ordine al riscatto, alla ricongiunzione, alla contribuzione volontaria , ai contributi figurativi e alle prestazioni erogate dalla Gestione separata per i co.co.co., con l’indicazione dei requisiti richiesti per l’accesso.



Il documento si conclude con una sintesi degli adempimenti e delle scadenze previsti sia per i collaboratori coordinati e continuativi sia per i liberi professionisti e i collaboratori “occasionali”.



Avv. Dario Immordino

http://www.laprevidenza.it/news/contributi/regime-contributivo-per-i-giornalisti-parasubordinati-il-vademecum-dell&rsquo/4090

2009/12/07

In tema di decoro professionale e diritto di difesa


In tema di decoro professionale e diritto di difesa
(Cassazione, Sentenza 22.6209 n. 14552)
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2043 e 2059 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La ricorrente aveva sempre negato di aver proferito le frasi ascrittele.
Sarebbe stato preciso onere della attrice dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda e il carattere lesivo delle frasi pronunciate nei confronti della ( … ).
Questa ultima aveva precisato nell’atto di citazione, che la ( … ) aveva pronunciato frasi offensive nei suoi riguardi in ben tre diverse occasioni.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce ulteriore profilo di violazione e falsa applicazione degli articoli 2687, 2043 e 2059 codice civile.
Anche il secondo episodio (quello definito con la accusa di "voto di scambio" come nel caso del primo, nel quale la ( … ) aveva riferito di aver visto la ( … ) ufficialmente ammalata e non presente in servizio, passeggiare con una amica e collega sotto i portici di Torino, i giudici di appello non avevano tenuto conto del fatto che la (… ) si era limitata a fare una battuta scherzosa con gli alunni, in risposta ad alcune lamentale mosse nei confronti della ( … ).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ancora nullità delle sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 cpc) in relazione alla erronea affermazione di un giudicato interno sulla prova nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla istanza di ammissione delle prove testimoniali dedotte.....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/in-tema-di-decoro-professionale-e-diritto-di-difesa/4100

2009/12/05

Idoneità dell’alloggio necessaria per poter avviare la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare. I chiarmenti del Ministero


(Ministero dell'Interno, Circolare 18/11/2009)
Si fa seguito alla circolare n. 4820 in data 28 agosto U.s. Con la quale sono state fornite indicazioni operative in relazione alla normativa in oggetto con riferimento alle modifiche apportate al T.U. Sull‘immigrazione.
Al riguardo, l’art. 1, comma 19, della legge n.94/2009, nel modificare l’art 29 del T.U. In materia di ricongiungimento familiare, ha introdotto, fra l’altro, alcune novità relative al requisito dell’idoneità dell’alloggio necessaria per poter avviare la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare.
In particolare, la nuova la formulazione dell’art. 29, comma 3 del T.U., ha soppresso il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, ai fini della verifica dell’idoneità dell’alloggio....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/idoneita-dell&rsquoalloggio-necessaria-per-poter-avviare-la-richiesta/4094

2009/12/03

La libertà di scelta del medico convenzionato


(T.A.R. Abruzzo - L'Aquila - Sentenza 7 novembre 2009 , n. 478 - Avv. Dario Immordino)
Allorché l’ Azienda sanitaria comprenda più comuni, deve essere consentito al cittadino di scegliere un medico convenzionato anche in comune diverso da quello di residenza, purchè ricompreso nella ambito territoriale dell'azienda.



Lo ha stabilito Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo con la sentenza n. 478/2009, sull’assunto che l'ambito territoriale, sia esso infracomunale che extracomunale, non ha, ai fini della libera scelta del medico di fiducia, valenza assoluta ed inderogabile, fermo il rispetto del numero massimo di assistiti per ciascun medico, dovendosi dare prevalenza, ove possibile e compatibile con l'organizzazione sanitaria, al diritto di libera scelta.



Ciò perché il diritto di libera scelta del medico, che è espressione concreta dell'esercizio del diritto costituzionalmente tutelato alla propria salute, è basato sulla fiducia, che assume un rilievo preminente sia da parte dell'assistito, sia da quella del sanitario, e soggiace soltanto al limite oggettivo della disponibilità dell'organizzazione dei servizi sanitari, il che vale a dire che tale principio, pur non avendo valore assoluto, ma operando solo nell'ambito dell'organizzazione sanitaria pubblica, trova il suo limite, per così dire "naturale", nelle esigenze organizzative della stessa.



In tal senso i giudici amministrativi , sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale, rilevano che la disposizione di cui all'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 va interpretata nel senso che "il riferimento al Comune di residenza del cittadino, operato dal richiamato art. 25, non può che costituire il minimum territoriale entro cui può esplicarsi l'attività del sanitario, dovendo allo stesso consentirsi di operare nel più vasto ambito territoriale laddove trattasi di U.S.L. a struttura pluricomunale, così come avviene nel caso di Comune ripartito tra diverse UU.SS.LL.".



Alla luce di ciò deve necessariamente ritenersi che ove non sussistano limiti oggettivi connessi al superamento del massimale o all'organizzazione primaria del servizio sanitario articolata in AA.SS.LL., sia sempre e comunque ammessa la possibilità di deroga alla distinzione in ambiti territoriali, siano essi infracomunali ovvero extracomunali, motivata dalla esistenza di ragioni logistiche oggettive e, a maggior ragione, dalla sussistenza di un rapporto fiduciario fra medico e paziente, come sopra detto costituzionalmente tutelato e finalizzato alla continuità terapeutica.



Di conseguenza è illegittimo qualunque provevdimento di diniego alla libera scelta del medico nell'ambito territoriale dell'Azienda non motivato da ragioni concernenti il limite oggettivo della disponibilità dell'organizzazione dei servizi sanitari.


LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/la-liberta-di-scelta-del-medico-convenzionato/4072

2009/12/01

Provvedimenti diretti all’esecuzione di una sentenza della Corte in tema di aiuti di Stato. L'articolo 228 CE


In data 18 maggio 2005, la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica una comunicazione con cui la pregava di informarla dei provvedimenti adottati al fine di garantire l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia. Nella sua risposta in data 2 giugno 2005, tale Stato membro ha indicato che provvedimenti di recupero avrebbero dovuto aver luogo presso l’Olympic Airways e che le procedure di recupero sarebbero state terminate entro alcuni mesi grazie alla vendita di attivi e di partecipazioni della Olympic Airways. La Repubblica ellenica ha poi precisato che l’esecuzione dell’ordine di recupero dell’aiuto di EUR 41 milioni, di cui all’art. 1 della decisione controversa, era stato sospeso dal tribunale amministrativo di Atene in attesa dell’esito di un ricorso di annullamento proposto dall’Olympic Airways avverso tale decisione dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Con lettera dell’8 luglio 2005, la Repubblica ellenica ha riaffermato che gli organi governativi erano nell’ultima fase dell’elaborazione della procedura di recupero degli aiuti in questione. Con una lettera di diffida del 18 ottobre 2005, la Commissione ha quindi avviato il procedimento previsto all’art. 228 CE, per mancata esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia. Nella sua risposta datata 19 dicembre 2005, la Repubblica ellenica ha informato la Commissione di contestare l’affermazione secondo cui i provvedimenti adottati per eseguire la sentenza non sarebbero stati notificati. Essa ha rilevato che le autorità nazionali avevano proceduto in modo corretto e senza indugio al recupero degli aiuti di cui alla decisione controversa.

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