2010/01/01

Appalti pubblici in territorio Ue: necessari un minimo numero di candidati e di assicurare una concorrenza leale



(Cgce, 15.10.2009 C-138/08)
«Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori – Procedure iniziate dopo l’entrata in vigore della direttiva 2004/18/CE e prima della scadenza del termine per la trasposizione della stessa – Procedure negoziate con pubblicazione d’un bando di gara – Obbligo di ammettere un numero minimo di candidati idonei – Obbligo di assicurare una concorrenza reale»



La causa principale concerne una procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori per un importo che supera la soglia comunitaria e vede contrapposte due società commerciali con sede in Germania, la Hochtief AG e la Linde-Kca-Dresden GmbH, alla KTKD. L’amministrazione aggiudicatrice di tale appalto, ossia il Budapest Főváros Önkormányzata (Comune di Budapest), è intervenuta, nella causa, a sostegno della KTKD.
Il 5 febbraio 2005 il Budapest Főváros Önkormányzata ha fatto pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un invito a manifestare interesse per la procedura di aggiudicazione di appalto di cui alla causa principale. Il limite minimo e quello massimo di candidati che potevano essere invitati a presentare un’offerta erano, rispettivamente, di tre e cinque.
Alla scadenza del termine di presentazione delle candidature si erano manifestati cinque candidati, fra cui il consorzio creato dalle ricorrenti nella causa principale. Considerate le candidature così ricevute, il Budapest Főváros Önkormányzata, da un lato, ha escluso la candidatura di detto consorzio in quanto irricevibile per «incompatibilità» e, dall’altro, ha deciso di proseguire la procedura con i due candidati qualificati «idonei», trasmettendo loro un bando di gara.
Le ricorrenti nella causa principale hanno proposto un ricorso avverso la decisione del Budapest Főváros Önkormányzata dinanzi alla KTKD, facendo valere in particolare che, conformemente all’art. 130 della Kbt, siccome il numero di candidati idonei non raggiungeva il limite minimo previsto, la procedura non poteva proseguire. La KTKD ha respinto tale ricorso.
Successivamente le ricorrenti nella causa principale hanno intentato un’azione contro la decisione della KTKD basandosi segnatamente sull’art. 22, nn. 2 e 3, della direttiva 93/37. Dal momento che il giudice adito in primo grado aveva a sua volta respinto il loro ricorso, le ricorrenti nella causa principale hanno interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.

LaPrevidenza.it
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