2009/11/13

Nozione di nesso diretto tra il servizio fornito e il controvalore ricevuto in tema di servizi di assistenza legale forniti nell’ambito di un procedim




(Cgce, 29.10.2009 C-246/08)

«Inadempimento di uno Stato – Sesta direttiva IVA – Artt. 2, punto 1, e 4, nn. 1 e 2 – Nozione di “attività economiche” – Uffici pubblici di assistenza legale – Servizi di assistenza legale forniti nell’ambito di un procedimento giudiziario dietro pagamento di un contributo da parte del beneficiario – Nozione di “nesso diretto” tra il servizio fornito e il controvalore ricevuto»



In Finlandia il sistema di assistenza legale è disciplinato da quattro testi adottati nel 2002: la legge sull’assistenza legale del 5 aprile 2002 [oikeusapulaki (257/2002)], la legge sugli uffici di assistenza legale dello Stato del 5 aprile 2002 [laki valtion oikeusaputoimistoista (258/2002)], il decreto ministeriale sull’assistenza legale del 23 maggio 2002 [valtioneuvoston asetus oikeusavusta (388/2002)] ed il decreto ministeriale sui criteri di retribuzione dell’assistenza legale del 23 maggio 2002 [valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista (389/2002)]. Ai sensi dell’art. 1 della legge sull’assistenza legale, una persona che ha bisogno di assistenza in una controversia giuridica, ma non ha capacità finanziaria sufficiente a coprire le spese legali, viene assistita a spese dello Stato. L’assistenza può essere prestata sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. Ai sensi dell’art. 8 di detta legge, l’assistenza legale viene di norma assicurata dai consulenti giuridici degli uffici pubblici di assistenza legale (in prosieguo: gli «uffici pubblici»). Tali uffici, in numero di 60 nel 2008, hanno alle proprie dipendenze circa 220 consulenti, funzionari pubblici retribuiti dallo Stato. Il loro finanziamento è a carico dell’erario, ma gli onorari pagati dai beneficiari dell’assistenza legale vengono contabilizzati come entrate nel bilancio del singolo ufficio, non essendo accordato nessun contributo pubblico per coprire le spese corrispondenti. Lo stesso art. 8 della legge sull’assistenza legale prevede, tuttavia, che, nell’ambito di un procedimento giudiziario, possa essere designato in alternativa un consulente privato – un avvocato o un altro giurista privato – che vi abbia acconsentito. Qualora lo stesso beneficiario dell’assistenza legale proponga di essere rappresentato da un professionista in possesso dei requisiti necessari, tale professionista è designato per il mandato in parola, a meno che sussistano specifici motivi di esclusione.

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