2009/09/25

Utilizzo di un bene immobile destinato a villeggiatura tra più titolari. Il criterio di collegamento fiscale

«Sesta direttiva IVA – Criterio di collegamento fiscale – Prestazioni di servizi relative ad un bene immobile – Prestazioni consistenti nell’agevolare lo scambio tra titolari di diritti di utilizzazione di un bene immobile destinato a villeggiatura»
Gli Stati membri applicano l’[IVA] alle operazioni delle agenzie di viaggi conformemente al presente articolo, nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore o utilizzino, per l’esecuzione del viaggio, cessioni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi. Il presente articolo non è applicabile alle agenzie di viaggi che agiscono unicamente quali intermediari e alle quali è applicabile l’articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera c). Ai sensi del presente articolo sono considerati come agenzie di viaggi anche gli organizzatori di giri turistici.
Le operazioni effettuate dall’agenzia di viaggi per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizi unica fornita dall’agenzia di viaggi al viaggiatore. Essa è assoggettata all’imposta nello Stato membro in cui l’agenzia di viaggi ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento permanente a partire dal quale essa ha fornito la prestazione di servizi. Per questa prestazione di servizi è considerata come base imponibile e come prezzo al netto dell’imposta, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera b), il margine dell’agenzia di viaggi, cioè la differenza tra l’importo totale a carico del viaggiatore, al netto dell’[IVA], ed il costo effettivo sostenuto dall’agenzia di viaggi per le cessioni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui da tali operazioni il viaggiatore tragga direttamente vantaggio».

Professione forense. Apporre la scritta fuori dallo studio prima consulenza gratuita è davvero contrario alla correttezza ed al decoro professionale

Fatto.
Dei professionisti avvocati aprono uno studio legale “ a bordo strada “, sulla pubblica via, con tanto di vetrina su cui compare la scritta pubblicitaria “ prima consulenza gratuita”. L’Ordine degli Avvocati di Brescia apre il procedimento disciplinare comminando la censura per comportamenti non conformi alla correttezza e al decoro e gli avvocati sanzionati si rivolgono così al Garante.
La difesa degli Avvocati.
Gli avvocati “censurati”, nelle proprie difese nanti il Garante, rilevano come l’applicazione di una sanzione disciplinare nella fattispecie de qua, rappresenta una vera e propria restrizione della concorrenza, soprattutto a fronte delle recenti riforme di cui al decreto Bersani.
L’Antitrust apre una istruttoria nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia.
L’attività istruttoria, ai sensi degli articoli 2 e 14, comma 1, della legge n.287 del 1990, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dovrà accertare se la condotta sanzionatoria dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, sia stata posta in essere al fine di impedire agli avvocati in questione di esercitare la propria attività professionale secondo le linee di riforma di cui al decreto Bersani.
Avv. Valter Marchetti

Il Consiglio di Stato sull’appalto di servizi e sul mancato invito alla trattativa privata

In materia di appalto di servizi e di trattativa privata, si segnala V, la quale statuisce che sia ragionevole la scelta dell’Amministrazione di non invitare una società alla trattativa privata per l’affidamento provvisorio del servizio nettezza urbana, qualora tale trattativa si sia svolta immediatamente dopo e per effetto dell’avvenuta risoluzione per inadempimento nei confronti della medesima Società del precedente contratto di appalto per la gestione dello stesso servizio. Ne consegue, che la procedura posta in essere sia tale da obbligare l’Amministrazione a trattare con chiunque avesse fatto domanda di partecipazione, trattandosi di una trattativa privata negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara avviata ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. d del D. Lgs. 17.3.1995 n. 157 (all’epoca vigente), il quale appunto consente all’Amministrazione di invitare un numero ristretto di Ditte (almeno in numero di tre) "nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono essere imputabili alla stazione appaltante". Infine, V precisa che una volta che la società ricorrente sia stata legittimamente pretermessa dalla procedura negoziata in questione, deve ritenersi che la medesima non abbia interesse ad impugnare l’affidamento intervenuto.
(Avv. Daniele Iarussi)