2009/12/31

La certificazione medica rilasciata dal medico non appartenente al servizio sanitario nazionale


(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. 26.6.2009 n. 15058 )
In materia di lavoro subordinato, secondo Cass. Sez. Lav., 15058.09, non è qualificabile come irrituale e pertanto affetta da irregolarità formale la certificazione medica comprovante lo stato di malattia del lavoratore, inviata dallo stesso per giustificare l’assenza per malattia, rilasciata da un medico non facente parte del sistema sanitario nazionale in quanto l’art. 5 della legge n. 300/1970 non prescrive che detta certificazione debba essere rilasciata da un sanitario del servizio sanitario nazionale.



(Avv. Daniele Iarussi)

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-certificazione-medica-rilasciata-dal-medico-non-appartenente-al-servizio-sanitario/3994

2009/12/29

FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Competenza del legislatore regionale in materia di determinazione del prezzo dei farmaci



(Avv. Dario Immordino)
La previsione da parte del legislatore regionale di disposizioni che disciplinano e limitano la capacità dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, incide illegittimamente sull'autonomia negoziale dei privati, di cui all'art. 1322 cod. civ., invadendo un ambito di competenza riservato in via esclusiva al legislatore statale. Le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale sono fissate direttamente dalla legislazione statale, salva la possibilità di modifica attraverso convergenti manifestazioni di volontà da parte dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo.
In un simile contesto la previsione da parte del legislatore regionale di disposizioni che disciplinano e limitano la capacità dei predetti soggetti di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza, incide illegittimamente sull'autonomia negoziale dei privati, di cui all'art. 1322 cod. civ., invadendo....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009/4098

2009/12/27

FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Potestà normativa regionale in materia di organizzazione del servizio farmaceutico



(Avv. Dario Immordino)

Sulla legittimità costituzionale di disposizioni regionali che modificano la proporzione tra il numero delle farmacie e il numero degli abitanti stabilita dalla legge statale



La disciplina dell'organizzazione del servizio farmaceutico è stata – anche prima della riforma costituzionale - costantemente ascritta dal Giudice costituzionale alla materia concorrente della «tutela della salute», motivo per cui il legislatore regionale nell’esercizio della spettante potestà normativa deve necessariamente attenersi al rispetto dei principi fondamentali detttati dalla legislazione nazionale.
In tal senso al fine di salvaguardare l'interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio farmaceutico ed in ultima analisi alla salvaguardia del bene salute» «assicurando ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed agli esercenti un determinato bacino ....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-potestà/4097

2009/12/25

Risarcimento danni in seguito a segnalazione di allarme rapido su prodotti lattiero - caseari



(Tribunale Ue, 19.10.2009 T-212/06)
«Ricorso per risarcimento danni – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Sistema di allarme rapido – Notifica supplementare – Competenza delle autorità nazionali – Parere della Commissione privo di effetto giuridico – Modifica dell’oggetto della lite – Irricevibilità»

La ricorrente, Bowland Dairy Products Ltd, è una società di diritto inglese avente ad oggetto la produzione di formaggio fresco in generale e di formaggio bianco in particolare. Dal 1999, essa è autorizzata, dal Pendle Environmental Health Office, autorità alimentare locale che opera sotto la sorveglianza della Food Standards Agency (in prosieguo: la «FSA»), a produrre formaggio bianco a partire da varie fonti di latte.

5 Il 9 giugno 2006 l’Ufficio alimentare e veterinario (OAV), direzione facente parte della direzione generale (DG) «Salute e tutela dei consumatori» della Commissione delle Comunità europee, ha proceduto, in presenza di un rappresentante della FSA, all’ispezione degli uffici e del laboratorio controllo qualità della ricorrente. Gli esiti dell’ispezione dell’OAV sono stati illustrati in una nota interna della DG «Salute e tutela dei consumatori» del 12 giugno 2006 e riportati nel progetto di rapporto finale della missione che l’OAV ha effettuato nel Regno Unito dal 31 maggio al 26 giugno 2006.

6 Il 14 giugno 2006 la FSA ha proceduto nell’ambito del SARA a una notifica di allarme rapido diretta a identificare il seguente rischio: «Produzione difettosa di prodotti lattiero-caseari. Regime di controllo inidoneo all’individuazione di antibiotici». La FSA ha applicato la notifica a «[q]ualsiasi formaggio bianco recante il bollo sanitario UK PE 023.EEC», ossia a qualsiasi formaggio bianco prodotto dalla ricorrente. Sono state trasmesse informazioni supplementari nel contesto del SARA in data 16 giugno 2006.

LaPrevidenza.it

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/risarcimento-danni-in-seguito-a-segnalazione-di-allarme-rapido-su-prodotti-lattiero/4104

2009/12/23

In tema di tariffe e nomenclature doganali su pezzi o frattaglie di galli e galline


L’art. 41, primo comma, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33) consente alla Commissione delle Comunità europee di adottare misure destinate a facilitare la transizione dei nuovi Stati membri verso il regime derivante dall’applicazione della politica agricola comune. Tale disposizione prevede che le suddette misure transitorie «possono essere adottate in un periodo di tre anni dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo». La Commissione ha adottato il regolamento n. 1972/2003 basandosi, in particolare, su tale disposizione.
A tenore del suo primo ‘considerando’, il regolamento n. 1972/2003 è diretto ad «evitare il rischio di distorsione degli scambi, a detrimento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, in seguito all’adesione di dieci nuovi Stati all’Unione europea, il 1° maggio 2004». Tenuto conto di tali rischi, il terzo ‘considerando’ di tale regolamento sottolinea che occorre «imporre un prelievo dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati membri».

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/in-tema-di-tariffe-e-nomenclature-doganali-su-pezzi-o-frattaglie-di-galli/4080

2009/12/21

Responsabilità del legale dell’avvocatura comunale per la maturazione di oneri accessori


La condotta del legale dell’avvocatura comunale che omette di proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato all’amministrazione comunale,e di trasmettere il provvedimento monitorio unitamente al proprio parere ai competenti organi amministrativi, non rivela alcuna idoneità ad incidere sul maturare delle obbligazioni accessorie al credito principale, qualora risulti che l'amministrazione comunale fosse perfettamente edotta delle pendenze debitorie e dell'obbligo di pagare.



Ciò perché, anche qualora l’avvocato abbia omesso di verificare tempestivamente la fondatezza del credito e di esprimere il proprio parere legale sulla possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo o, viceversa, prestarvi acquiescenza, il danno non può ritenersi causalmente riferibile a tale condotta, dal momento che il complesso rapporto contrattuale deve essere gestito dal settore competente che, informato il servizio finanziario, deve comunque provvedere al pagamento del dovuto.



Questo è quanto stabilito dalla sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione siciliana con la sentenza n. 318/A/2009, avente ad oggetto la responsabilità amministrativa di un avvocato del Comune di Palermo il quale non aveva predisposto entro il termine di legge di 40 gg. alcun atto di opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato all’amministrazione comunale,né si era curato di trasmettere il provvedimento monitorio unitamente al proprio parere ai competenti organi amministrativi.



Nell’impianto accusatorio, condiviso dal giudice di primo grado, il nesso eziologico tra condotta e danno all’erario comunale veniva rinvenuto nella strumentalità dell’inerzia del legale rispetto alla maturazione di obbligazioni accessorie a carico dell’amministrazione.



Ciò perchè, in conseguenza del contegno negligente dell’avvocato, gli organi amministrativi del Comune e in particolare il settore servizi socio-assistenziali avrebbero avuto conoscenza del credito vantato dalla società solo al momento della assegnazione delle somme a seguito del pignoramento.



In particolare veniva contestato al legale di aver omesso di verificare tempestivamente la fondatezza del credito e di esprimere il proprio parere legale sulla possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo o, viceversa, prestarvi acquiescenza. facendo decorrere tutti i termini utili senza evitare o, almeno, limitare il verificarsi di nocumento per il Comune.



Il Giudice d’appello esclude che il danno possa ritenersi causalmente riferibile al legale sulla base della constatazione che dalle risultanze istruttorie emerge chiaramente che l’amministrazione era perfettamente edotta delle pendenze debitorie e dell'obbligo di pagare che su di essa incombeva, del quale, peraltro, aveva formalmente riconosciuto la fondatezza.



Tanto più che, nel caso di specie, non appariva in alcun modo praticabile la strada dell'opposizione al decreto ingiuntivo, che, probabilmente, avrebbe solo causato ulteriori spese a carico del Comune.



Avv. Dario Immordino

http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/responsabilita-del-legale-dell&rsquoavvocatura-comunale-per-la-maturazione/4063

2009/12/19

Il mobbing in concreto. Come viene valutato il mobbing nei Tribunali italiani


Innanzitutto, il termine “mobbing” deriva dall'inglese “to mob” e significa assalire, soffocare, vessare o malmenare. Nel linguaggio comune, con il termine “mobbing” generalmente si indica una forma di vessazione, di aggressione e di danneggiamento perpetrata nei confronti di uno o più lavoratori.
Più precisamente, la Cassazione ha stabilito che per mobbing si intende comunemente “un comportamento del datore di lavoro (o del superiore gerarchico, del lavoratore a pari livello gerarchico o addirittura subordinato), il quale, con una condotta sistematica e protratta nel tempo e che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, pone in essere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro. Da ciò può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità” (ex multis: Corte di Cass., Sentenza n. 3875/09).
Tali condotte illecite sono finalizzate, direttamente o indirettamente, a far lasciare il posto di lavoro alla “vittima”, e senz'altro a danneggiarne salute, tranquillità e reputazione. La suddetta fattispecie, infine, non può non avere ripercussioni sulla professionalità del lavoratore vittima del mobbing da parte dei superiori...

Avv. Luigi Modaffari (Foro di Brescia) LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/il-mobbing-in-concreto-come-viene-valutato-il-mobbing-nei-tribunali-italiani/4069

2009/12/17

Pensione di inabilità assoluta: il bonus di anzianità deve raggiungere virtualmente i 65, e non i 60 anni



(Corte dei Conti Liguria, sentenza 10.7.2009 n. 389 - Avv. Andrea Bava)

Due interessanti sentenze della Corte dei Conti per la Liguria svelano ulteriori profili di assurdità nel “famigerato” D.M. 187/97, già più volte disapplicato dal Giudice delle Pensioni per contrasto con la legge 335/95.



Come già segnalato in mio precedente intervento [1], contrariamente a quanto prevede il D.M. 187/97, la nuova e più favorevole quantificazione può ben spettare anche a chi fosse cessato dal servizio per inabilità assoluta prima del 1 gennaio 1996, valendo tal data solo come decorrenza dell’importo più congruo; tale risultato è intervenuto disapplicandosi appunto il D.M. Tesoro 187/97, che, al contrario, poneva tale limite anche sostanzialmente per i destinatari, precludendo il beneficio a chi fosse cessato prima di tale data.



Una altra interessante sentenza, sempre da me commentata nell’intervento di cui sopra, ha disapplicato la norma regolamentare, appartenente sempre al D.M. 187/97, che, derogando dalla legge 222/84 che invece l’art. 2 comma 12 l. 335/95 intendeva esplicitamente recepire, imponeva di valutare la sussistenza dei requisiti minimi di anzianità (tre anni negli ultimi 5) alla data di cessazione dal servizio in luogo che alla data di domanda del beneficio; anche tale disapplicazione ha potuto consentire di far ottenere la pensione anche a chi, a termini del D.M. 187/97, non ne avrebbe avuto diritto, a causa del prolungato passaggio in aspettativa senza assegni per infermità durante lo svolgimento delle procedure di accertamento della sua situazione sanitaria.



I nuovi interventi della Corte dei Conti oggetto della presente nota, riguardano la correzione di due ulteriori perversi effetti del D.M. 187/97.



Gravissima è la stortura del D.M. in questione laddove esso precluderebbe alla vedova (o al vedovo) del o della dipendente, deceduti in costanza di servizio, la possibilità di ottenere una pensione calcolata con il criterio dell’art. 2 comma 12 l. 335/95, sopra visto.



Accade infatti che, mentre la legge 335/95 all’art. 2 comma 12 ha disciplinato solo un metodo di calcolo della pensione di inabilità, in caso di inabilità permanente e assoluta a ogni e qualsiasi attività lavorativa, il D.M. 187/97, all’articolo 3 [2] ha invece previsto la concedibilità della pensione di inabilità assoluta solo a domanda dell’interessato, ossia del lavoratore affetto dall’inabilità lavorativa: orbene, se un soggetto muore in servizio (per patologia fulminante, per incidente, o comunque se decede senza avere il tempo di formulare la domanda) l’Inpdap, applicando il predetto D.M., non concede mai una pensione di reversibilità calcolata sulla pensione di inabilità assoluta ex art. 2 comma 12 l. 335/95, ma solo una reversibilità calcolata su una pensione di inabilità relativa, ossia legata solo agli anni lavorati dallo sfortunato dipendente; ciò può voler dire che, addirittura, non esista diritto a pensione, se costui non avesse maturato i requisiti pensionistici per la “vecchia” pensione di anzianità (tali requisiti, come è noto, non sono stati abrogati, ma sono rimasti in vigore tutt’oggi per le cessazioni per infermità).



Avv. Andrea Bava

LaPrevidenza.it

http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/pensione-di-inabilita-assoluta-il-bonus-di-anzianita-deve-raggiungere/4091

2009/12/15

FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Delimitazione temporale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie tra comp



Avv. Dario Immordino

La disposizione regionale che consenta ai direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché ai direttori amministrativi e direttori sanitari degli IRCCS di procrastinare la durata del rapporto di lavoro anche oltre il raggiungimento del limite di età stabilito dalla vigente legislazione statale e, dunque, fino alla naturale scadenza che consenta il completamento del mandato, si pone in irrimediabile contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La disciplina concernente la delimitazione temporale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie, strumentale alla prestazione del servizio, costituisce espressione della potestà legislativa regionale nella materia concorrente della «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, motivo per cui il legislatore regionale è tenuto a rispettare i princìpi fondamentali sanciti a livello statale.
L'art. 17 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti dispone che «i direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ...

LaPrevidenza.it

http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-delimitazione/4096

2009/12/13

FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Tutela della salute e organizzazione sanitaria tra competenza statale e regionale




(Avv. Dario Immordino) LaPrevidenza.it


Con la sentenza n. 295 /2009 la Corte costituzionale ha sancito l’illegittimità degli artt. 8, 14 e 17 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti), recanti rispettivamente disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale (art. 8), organizzazione del servizio farmaceutico (art. 14)e delimitazione temporale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie (art. 17).
Quanto al primo profilo la Consulta ha rilevato che le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal servizio sanitario nazionale sono fissate direttamente dalla legislazione statale, salva la possibilità di modifica attraverso convergenti manifestazioni di volontà da parte dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo.
In un simile contesto la previsione da parte del legislatore regionale di disposizioni che disciplinano e limitano la capacità dei predetti soggetti di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza, incide illegittimamente sull'autonomia negoziale dei privati, di cui all'art. 1322 cod. civ., invadendo un ambito di competenza riservato in via esclusiva alla legge statale.
Ciò in quanto la disciplina dell’autonomia contrattuale rientra nella competenza esclusiva del legislatore centrale in materia di «ordinamento civile», funzionale a garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti fra privati, in ottemperanza al principio costituzionale di eguaglianza.
Nell’ambito di quest'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale per il legislatore regionale è possibile prevedere modifiche e adattamenti alla disciplina nazionale a condizione che tali interventi risultino in stretta connessione con materie di competenza regionale e rispondano al criterio di ragionevolezza, che vale a soddisfare il rispetto del richiamato principio di eguaglianza» (sentenza n. 352 del 2001). Ma al di fuori di tali ristretti limiti ogni intervento di matrice regionale deve ritenersi illegittimo per violazione dei predetti parametri costituzionali....



http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-tutela-della/4099

2009/12/11

La Cassazione sulla nullità del licenziamento per motivi di matrimonio




(Breve commento dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. 29.7.2009 n. 17612 )
In materia di licenziamento, ed, in particolare, della questione concernente la nullità del licenziamento per causa di matrimonio, Sez. Lavoro, 17612.09 statuisce che l'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7 stabilisce, al secondo comma, che “sono nulli i licenziamenti attuati a causa di matrimonio”; ed al terzo comma precisa, poi, che si presume che il licenziamento sia stato disposto per causa di matrimonio ove esso sia stato intimato “nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa”. Al fine di porre fine ad una prassi discriminatoria all'epoca dilagante - che non può dirsi, peraltro, sia oggi cessata - il legislatore ha, cioè, introdotto una presunzione di nullità dei licenziamenti temporalmente contigui alla celebrazione del matrimonio (come tali colpiti dal sospetto che sia da rinvenire in tale modifica dello status del dipendente l'effettiva ragione del recesso), peraltro ancorandola, nell'ambito della sua discrezionalità, ad eventi rivestiti da un carattere di ufficialità e consacrati in atti formali, quali la richiesta di pubblicazioni di matrimonio e la sua celebrazione. La chiara dizione della disposizione in oggetto esclude che possa darsi rilievo ad atti prodromici alla richiesta di pubblicazioni, disciplinata dall'art. 51 dal D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, che impegna l'ufficiale dello stato civile a verificare l'esattezza della dichiarazione resa dai nubendi e ad acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio prima di procedere alle pubblicazioni stesse. Di conseguenza, nessun rilievo può attribuirsi alla dichiarazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile dalla quale risulta che i nubendi si sarebbero recati in Comune “per iniziare il procedimento di pubblicazione matrimoniale”, non inficiando così in alcun modo il licenziamento intimato.

Avv. Daniele Iarussi

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-cassazione-sulla-nullita-del-licenziamento-per-motivi-di-matrimonio/3995

2009/12/09

Regime contributivo per i giornalisti parasubordinati: il vademecum dell’Inpgi



(Vademecum sul regime contributivo per i giornalisti parasubordinati 11/11/2009 - Nota dell'Avv. Dario Immordino)
Da gennaio 2009 è entrato in vigore il nuovo regime contributivo per i giornalisti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (i cosiddetti parasubordinati) anche “di fatto” (a prescindere dalla qualificazione formale del rapporto).
Per tutti gli altri continuano ad applicarsi le regole precedenti e restano quindi invariati i termini e le modalità di assolvimento degli obblighi di iscrizione e versamento dei contributi (liberi professionisti titolari di partita Iva e giornalisti percettori di redditi da lavoro autonomo “occasionale” o da cessione di diritto d’autore).



In merito il servizio contributi e vigilanza dell'Inpgi ha predisposto un vademecum sul nuovo regime contributivo, al fine di consentirne la piena comprensione a tutti gli associati.
Il documento si apre con una panoramica sul quadro generale di riforma della Gestione separata nel quale, dopo l’elenco delle fonti normative, vengono indicate caratteristiche, regime contributivo e ambito di applicazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
La parte successiva del vademecum è dedicata alla illustrazione dei profili salienti della disciplina applicativa, con particolare riferimento ai criteri di calcolo dei contributi, nonché alle modalità di pagamento.



Vengono inoltre forniti chiarimenti in ordine al riscatto, alla ricongiunzione, alla contribuzione volontaria , ai contributi figurativi e alle prestazioni erogate dalla Gestione separata per i co.co.co., con l’indicazione dei requisiti richiesti per l’accesso.



Il documento si conclude con una sintesi degli adempimenti e delle scadenze previsti sia per i collaboratori coordinati e continuativi sia per i liberi professionisti e i collaboratori “occasionali”.



Avv. Dario Immordino

http://www.laprevidenza.it/news/contributi/regime-contributivo-per-i-giornalisti-parasubordinati-il-vademecum-dell&rsquo/4090

2009/12/07

In tema di decoro professionale e diritto di difesa


In tema di decoro professionale e diritto di difesa
(Cassazione, Sentenza 22.6209 n. 14552)
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2043 e 2059 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La ricorrente aveva sempre negato di aver proferito le frasi ascrittele.
Sarebbe stato preciso onere della attrice dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda e il carattere lesivo delle frasi pronunciate nei confronti della ( … ).
Questa ultima aveva precisato nell’atto di citazione, che la ( … ) aveva pronunciato frasi offensive nei suoi riguardi in ben tre diverse occasioni.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce ulteriore profilo di violazione e falsa applicazione degli articoli 2687, 2043 e 2059 codice civile.
Anche il secondo episodio (quello definito con la accusa di "voto di scambio" come nel caso del primo, nel quale la ( … ) aveva riferito di aver visto la ( … ) ufficialmente ammalata e non presente in servizio, passeggiare con una amica e collega sotto i portici di Torino, i giudici di appello non avevano tenuto conto del fatto che la (… ) si era limitata a fare una battuta scherzosa con gli alunni, in risposta ad alcune lamentale mosse nei confronti della ( … ).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ancora nullità delle sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 cpc) in relazione alla erronea affermazione di un giudicato interno sulla prova nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla istanza di ammissione delle prove testimoniali dedotte.....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/in-tema-di-decoro-professionale-e-diritto-di-difesa/4100

2009/12/05

Idoneità dell’alloggio necessaria per poter avviare la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare. I chiarmenti del Ministero


(Ministero dell'Interno, Circolare 18/11/2009)
Si fa seguito alla circolare n. 4820 in data 28 agosto U.s. Con la quale sono state fornite indicazioni operative in relazione alla normativa in oggetto con riferimento alle modifiche apportate al T.U. Sull‘immigrazione.
Al riguardo, l’art. 1, comma 19, della legge n.94/2009, nel modificare l’art 29 del T.U. In materia di ricongiungimento familiare, ha introdotto, fra l’altro, alcune novità relative al requisito dell’idoneità dell’alloggio necessaria per poter avviare la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare.
In particolare, la nuova la formulazione dell’art. 29, comma 3 del T.U., ha soppresso il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, ai fini della verifica dell’idoneità dell’alloggio....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/idoneita-dell&rsquoalloggio-necessaria-per-poter-avviare-la-richiesta/4094

2009/12/03

La libertà di scelta del medico convenzionato


(T.A.R. Abruzzo - L'Aquila - Sentenza 7 novembre 2009 , n. 478 - Avv. Dario Immordino)
Allorché l’ Azienda sanitaria comprenda più comuni, deve essere consentito al cittadino di scegliere un medico convenzionato anche in comune diverso da quello di residenza, purchè ricompreso nella ambito territoriale dell'azienda.



Lo ha stabilito Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo con la sentenza n. 478/2009, sull’assunto che l'ambito territoriale, sia esso infracomunale che extracomunale, non ha, ai fini della libera scelta del medico di fiducia, valenza assoluta ed inderogabile, fermo il rispetto del numero massimo di assistiti per ciascun medico, dovendosi dare prevalenza, ove possibile e compatibile con l'organizzazione sanitaria, al diritto di libera scelta.



Ciò perché il diritto di libera scelta del medico, che è espressione concreta dell'esercizio del diritto costituzionalmente tutelato alla propria salute, è basato sulla fiducia, che assume un rilievo preminente sia da parte dell'assistito, sia da quella del sanitario, e soggiace soltanto al limite oggettivo della disponibilità dell'organizzazione dei servizi sanitari, il che vale a dire che tale principio, pur non avendo valore assoluto, ma operando solo nell'ambito dell'organizzazione sanitaria pubblica, trova il suo limite, per così dire "naturale", nelle esigenze organizzative della stessa.



In tal senso i giudici amministrativi , sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale, rilevano che la disposizione di cui all'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 va interpretata nel senso che "il riferimento al Comune di residenza del cittadino, operato dal richiamato art. 25, non può che costituire il minimum territoriale entro cui può esplicarsi l'attività del sanitario, dovendo allo stesso consentirsi di operare nel più vasto ambito territoriale laddove trattasi di U.S.L. a struttura pluricomunale, così come avviene nel caso di Comune ripartito tra diverse UU.SS.LL.".



Alla luce di ciò deve necessariamente ritenersi che ove non sussistano limiti oggettivi connessi al superamento del massimale o all'organizzazione primaria del servizio sanitario articolata in AA.SS.LL., sia sempre e comunque ammessa la possibilità di deroga alla distinzione in ambiti territoriali, siano essi infracomunali ovvero extracomunali, motivata dalla esistenza di ragioni logistiche oggettive e, a maggior ragione, dalla sussistenza di un rapporto fiduciario fra medico e paziente, come sopra detto costituzionalmente tutelato e finalizzato alla continuità terapeutica.



Di conseguenza è illegittimo qualunque provevdimento di diniego alla libera scelta del medico nell'ambito territoriale dell'Azienda non motivato da ragioni concernenti il limite oggettivo della disponibilità dell'organizzazione dei servizi sanitari.


LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/la-liberta-di-scelta-del-medico-convenzionato/4072

2009/12/01

Provvedimenti diretti all’esecuzione di una sentenza della Corte in tema di aiuti di Stato. L'articolo 228 CE


In data 18 maggio 2005, la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica una comunicazione con cui la pregava di informarla dei provvedimenti adottati al fine di garantire l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia. Nella sua risposta in data 2 giugno 2005, tale Stato membro ha indicato che provvedimenti di recupero avrebbero dovuto aver luogo presso l’Olympic Airways e che le procedure di recupero sarebbero state terminate entro alcuni mesi grazie alla vendita di attivi e di partecipazioni della Olympic Airways. La Repubblica ellenica ha poi precisato che l’esecuzione dell’ordine di recupero dell’aiuto di EUR 41 milioni, di cui all’art. 1 della decisione controversa, era stato sospeso dal tribunale amministrativo di Atene in attesa dell’esito di un ricorso di annullamento proposto dall’Olympic Airways avverso tale decisione dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Con lettera dell’8 luglio 2005, la Repubblica ellenica ha riaffermato che gli organi governativi erano nell’ultima fase dell’elaborazione della procedura di recupero degli aiuti in questione. Con una lettera di diffida del 18 ottobre 2005, la Commissione ha quindi avviato il procedimento previsto all’art. 228 CE, per mancata esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia. Nella sua risposta datata 19 dicembre 2005, la Repubblica ellenica ha informato la Commissione di contestare l’affermazione secondo cui i provvedimenti adottati per eseguire la sentenza non sarebbero stati notificati. Essa ha rilevato che le autorità nazionali avevano proceduto in modo corretto e senza indugio al recupero degli aiuti di cui alla decisione controversa.

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2009/11/29

La qualità nelle riforme




Nelle varie riforme in atto o che si sono susseguite nell’ultimo ventennio della P.A. si è parlato spesso di qualità, come nell’art. 28 dell’ ultimo D. Lgs. n. 150/09, puntando sulle tecniche gestionali mutuate dal management salvo successivi ripensamenti.
Occorre innanzitutto riflettere sul concetto di qualità su due livelli introdotto da Juran per cui vi è un’adeguatezza all’uso e una conformità alle caratteristiche, ne risulta che sebbene un prodotto sia conforme alle caratteristiche può non essere adeguato all’uso, una circostanza che molte volte ha investito i processi pubblici e i relativi controlli.
Nel pubblico se si cerca il concetto di cliente si pensa al cittadino, all’associazione o all’impresa, ma questa definizione è di per se stessa limitante in quanto il pubblico è molte volte cliente di se stesso, ossia i servizi forniti servono al funzionamento del sistema stesso, indipendentemente dalle devianze di auto-rappresentazione e autoreferenzialità.
Se il sistema viene portato all’esasperazione in questa auto definizione delle singole organizzazioni pubbliche, si può innestare una continua contrattazione che anziché limitarsi a definire i costi allunga i tempi con effetti piuttosto deleteri sulla qualità dei servizi.
Altro problema sono i clienti i quali molte volte non sono così ben definiti come ad una sommaria ricognizione apparirebbero, basta pensare alla giustizia, in cui vi è un sovrapporsi senza ambiti ben definiti fra ordini e cittadini o imprese ma anche nei controlli nascono sovrapposizioni in cui il singolo cittadino diventa solo elemento figurato di fronte agli enti pubblici, prevalendo in entrambi i casi gli interessi meglio strutturati.
La qualità nel pubblico presenta quindi elementi di difficoltà superiori al privato per la complessità dei servizi forniti e gli interessi di cui è coacervo, questa evidenza già più volte richiamata da vari autori induce alla necessità di rifarsi alla filosofia che sta alla base del concetto di qualità.
Tralasciando l’interpretazione orientale che della stessa ne fecero i giapponesi dagli anni ’50 in poi, una filosofia totalizzante dell’uomo in cui si mescolano elementi della tradizione del bushido con elementi innovatori della tradizione manageriale occidentale, pertanto tipica di quella terra e quindi difficilmente esportabile nell’insieme, non può non rifarsi ai principi su cui fu ideata e propagandata dal suo creatore Edwards Deming....

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Prof. Sergio Sabetta

2009/11/27

Contributi in materia di ispezioni e di controlli veterinari secondo la direttiva 85/73/CEE


«Politica agricola comune – Contributi in materia di ispezioni e di controlli veterinari – Direttiva 85/73/CEE»



Come risulta dagli atti trasmessi alla Corte, all’origine della controversia di cui alla causa principale sono avvisi di pagamento emessi dal Land Hessen in relazione ai contributi dovuti a titolo delle ispezioni e dei controlli veterinari di carni fresche nei locali appartenenti alla Baumann. Ritenendo che le norme di regolamento vigenti in tale Land che fissano le aliquote di tali contributi siano in contrasto con il diritto comunitario derivato, la Baumann ha proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Darmstadt. Con sentenza 6 luglio 2006, quest’ultimo accoglieva la domanda di tale società e dichiarava che la VwKostO-MULV non costituisce un valido fondamento normativo che abiliti il Land Hessen a discostarsi, a danno degli operatori economici, dai contributi forfettari previsti dall’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva 85/73.
Il Land Hessen ha interposto appello avverso la detta sentenza dinanzi allo Hessischer Verwaltungsgerichtshof, il quale, ritenendo che la soluzione della controversia dipenda dall’interpretazione della direttiva 85/73, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il legislatore nazionale, nell’avvalersi delle possibilità previste dall’art. 5, n. 3, della direttiva [85/73] e dall’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), di tale direttiva per l’aumento, per determinati stabilimenti, del livello forfettario al fine di coprire i costi più elevati, e punto 4, lett. b), per la riscossione di un contributo che copra i costi effettivi, sia strettamente vincolato ai livelli tariffari previsti per il contributo nell’allegato A, capitolo I, punti 1 e 2, lett. a) (per tipo di animale, animale giovane o adulto, peso carcassa ecc.), ovvero, nel fissare l’importo del contributo, possa differenziarne l’ammontare tra ispezioni su capi destinati al macello nelle grandi aziende e altre ispezioni, e graduare inoltre l’importo del contributo in ordine decrescente, nell’ambito di tali due gruppi, in funzione del numero di capi macellati per tipo di animale, con la sola condizione che tale importo corrisponda ai costi effettivi.
2) Se il legislatore nazionale, sulla base della sopraindicata normativa, possa imporre, per le macellazioni cui si procede su richiesta dei proprietari fuori del normale orario, un supplemento percentuale sui contributi riscossi per le ispezioni sugli animali al macello effettuate nel normale orario di macellazione, qualora ciò corrisponda agli effettivi costi aggiuntivi, o se tali costi debbano essere inclusi nell’importo forfettario (maggiorato) del contributo per tutti i soggetti passivi»....

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http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/contributi-in-materia-di-ispezioni-e-di-controlli-veterinari-secondo-la-direttiva/4077

2009/11/25

La valutazione dei rischi da stress lavoro correlato - (Articolo della Dott.ssa Silvana Toriello)


L’articolo 2 lett. o) del D. Lgs. 81/2008 definisce “salute : quello stato di completo benessere fisico, mentale e sociale che non consiste solo in un’assenza di malattia od infermità. Questa nozione di salute comporta uno sforzo di attenzione ben maggiore e più ampio da parte del datore di lavoro rispetto a quanto accadeva in passato. Per consentire il raggiungimento del benessere del lavoratore sarà necessario adottare strumenti di indagine nei confronti del lavoratore più personalizzati ( come test o colloqui etc.) unitamente ad un maggior coinvolgimento del medico competente. L’art. 28, comma 1 del D. Lgs 81/08 statuisce che la valutazione dei rischi “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004”
A prescindere dal fatto che questa valutazione dei rischi non può non tener conto della nuova definizione del concetto di salute, essa pone,peraltro, in capo al datore di lavoro un obbligo preciso di valutazione dei rischi da stress lavoro correlato che ha fatto sorgere numerosi dubbi di interpretazione ed applicazione in quanto i parametri individuati anche nell’accordo europeo del 2004 ed in quello interconfederale del 2008 che lo recepisce contengono criteri troppo generici per poter su di essi fondare un obbligo che è penalmente sanzionato.
In base alle previsioni del D. Lgs 81/2008 la disposizione è divenuta operativa a far data dal 16 maggio 2009 creando sconcerto e pratiche difficoltà presso tutti i datori di lavoro.
E’ per tale ragione che il D. Lgs. 106/2009 correttivo del Decreto 81 statuisce espressamente che sarà la Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro si cui all’articolo 6 del D. Lgs. 81/2008 ad elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato. La valutazione del rischio in questione, pertanto, entrerà in vigore a far data dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque anche in assenza di dette elaborazioni a far data dal 1° agosto 2010...


(Dott.ssa Silvana Toriello) - www.laprevidenza.it

2009/11/24

Il mobbing in concreto. Come viene valutato il mobbing nei Tribunali italiani



(Articolo dell'avv. Luigi Modaffari, foro di Brescia)


Innanzitutto, il termine “mobbing” deriva dall'inglese “to mob” e significa assalire, soffocare, vessare o malmenare. Nel linguaggio comune, con il termine “mobbing” generalmente si indica una forma di vessazione, di aggressione e di danneggiamento perpetrata nei confronti di uno o più lavoratori.
Più precisamente, la Cassazione ha stabilito che per mobbing si intende comunemente “un comportamento del datore di lavoro (o del superiore gerarchico, del lavoratore a pari livello gerarchico o addirittura subordinato), il quale, con una condotta sistematica e protratta nel tempo e che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, pone in essere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro. Da ciò può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità” (ex multis: Corte di Cass., Sentenza n. 3875/09).
Tali condotte illecite sono finalizzate, direttamente o indirettamente, a far lasciare il posto di lavoro alla “vittima”, e senz'altro a danneggiarne salute, tranquillità e reputazione. La suddetta fattispecie, infine, non può non avere ripercussioni sulla professionalità del lavoratore vittima del mobbing da parte dei superiori...

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http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/il-mobbing-in-concreto-come-viene-valutato-il-mobbing-nei-tribunali-italiani/4069

2009/11/23

Contributi in materia di ispezioni e di controlli veterinari secondo la direttiva 85/73/CEE


(Cgce, 19.3.2009 C-309/07)


«Politica agricola comune – Contributi in materia di ispezioni e di controlli veterinari – Direttiva 85/73/CEE»



Come risulta dagli atti trasmessi alla Corte, all’origine della controversia di cui alla causa principale sono avvisi di pagamento emessi dal Land Hessen in relazione ai contributi dovuti a titolo delle ispezioni e dei controlli veterinari di carni fresche nei locali appartenenti alla Baumann. Ritenendo che le norme di regolamento vigenti in tale Land che fissano le aliquote di tali contributi siano in contrasto con il diritto comunitario derivato, la Baumann ha proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Darmstadt. Con sentenza 6 luglio 2006, quest’ultimo accoglieva la domanda di tale società e dichiarava che la VwKostO-MULV non costituisce un valido fondamento normativo che abiliti il Land Hessen a discostarsi, a danno degli operatori economici, dai contributi forfettari previsti dall’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva 85/73.
Il Land Hessen ha interposto appello avverso la detta sentenza dinanzi allo Hessischer Verwaltungsgerichtshof, il quale, ritenendo che la soluzione della controversia dipenda dall’interpretazione della direttiva 85/73, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il legislatore nazionale, nell’avvalersi delle possibilità previste dall’art. 5, n. 3, della direttiva [85/73] e dall’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), di tale direttiva per l’aumento, per determinati stabilimenti, del livello forfettario al fine di coprire i costi più elevati, e punto 4, lett. b), per la riscossione di un contributo che copra i costi effettivi, sia strettamente vincolato ai livelli tariffari previsti per il contributo nell’allegato A, capitolo I, punti 1 e 2, lett. a) (per tipo di animale, animale giovane o adulto, peso carcassa ecc.), ovvero, nel fissare l’importo del contributo, possa differenziarne l’ammontare tra ispezioni su capi destinati al macello nelle grandi aziende e altre ispezioni, e graduare inoltre l’importo del contributo in ordine decrescente, nell’ambito di tali due gruppi, in funzione del numero di capi macellati per tipo di animale, con la sola condizione che tale importo corrisponda ai costi effettivi.
2) Se il legislatore nazionale, sulla base della sopraindicata normativa, possa imporre, per le macellazioni cui si procede su richiesta dei proprietari fuori del normale orario, un supplemento percentuale sui contributi riscossi per le ispezioni sugli animali al macello effettuate nel normale orario di macellazione, qualora ciò corrisponda agli effettivi costi aggiuntivi, o se tali costi debbano essere inclusi nell’importo forfettario (maggiorato) del contributo per tutti i soggetti passivi»....

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2009/11/22

Responsabilità del legale dell’avvocatura comunale per la maturazione di oneri accessori


(Corte dei Conti - Regione Siciliana - Sez. Giurisdizionale d'Appello - Sentenza 2 novembre 2009 , n. 318/A - Avv. Dario Immordino)


La condotta del legale dell’avvocatura comunale che omette di proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato all’amministrazione comunale,e di trasmettere il provvedimento monitorio unitamente al proprio parere ai competenti organi amministrativi, non rivela alcuna idoneità ad incidere sul maturare delle obbligazioni accessorie al credito principale, qualora risulti che l'amministrazione comunale fosse perfettamente edotta delle pendenze debitorie e dell'obbligo di pagare.



Ciò perché, anche qualora l’avvocato abbia omesso di verificare tempestivamente la fondatezza del credito e di esprimere il proprio parere legale sulla possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo o, viceversa, prestarvi acquiescenza, il danno non può ritenersi causalmente riferibile a tale condotta, dal momento che il complesso rapporto contrattuale deve essere gestito dal settore competente che, informato il servizio finanziario, deve comunque provvedere al pagamento del dovuto.



Questo è quanto stabilito dalla sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione siciliana con la sentenza n. 318/A/2009, avente ad oggetto la responsabilità amministrativa di un avvocato del Comune di Palermo il quale non aveva predisposto entro il termine di legge di 40 gg. alcun atto di opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato all’amministrazione comunale,né si era curato di trasmettere il provvedimento monitorio unitamente al proprio parere ai competenti organi amministrativi.



Nell’impianto accusatorio, condiviso dal giudice di primo grado, il nesso eziologico tra condotta e danno all’erario comunale veniva rinvenuto nella strumentalità dell’inerzia del legale rispetto alla maturazione di obbligazioni accessorie a carico dell’amministrazione.



Ciò perchè, in conseguenza del contegno negligente dell’avvocato, gli organi amministrativi del Comune e in particolare il settore servizi socio-assistenziali avrebbero avuto conoscenza del credito vantato dalla società solo al momento della assegnazione delle somme a seguito del pignoramento.



In particolare veniva contestato al legale di aver omesso di verificare tempestivamente la fondatezza del credito e di esprimere il proprio parere legale sulla possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo o, viceversa, prestarvi acquiescenza. facendo decorrere tutti i termini utili senza evitare o, almeno, limitare il verificarsi di nocumento per il Comune.



Il Giudice d’appello esclude che il danno possa ritenersi causalmente riferibile al legale sulla base della constatazione che dalle risultanze istruttorie emerge chiaramente che l’amministrazione era perfettamente edotta delle pendenze debitorie e dell'obbligo di pagare che su di essa incombeva, del quale, peraltro, aveva formalmente riconosciuto la fondatezza.



Tanto più che, nel caso di specie, non appariva in alcun modo praticabile la strada dell'opposizione al decreto ingiuntivo, che, probabilmente, avrebbe solo causato ulteriori spese a carico del Comune.



Avv. Dario Immordino

2009/11/21

La qualità nelle riforme


(Articolo del Prof. Sergio Sabetta)


Nelle varie riforme in atto o che si sono susseguite nell’ultimo ventennio della P.A. si è parlato spesso di qualità, come nell’art. 28 dell’ ultimo D. Lgs. n. 150/09, puntando sulle tecniche gestionali mutuate dal management salvo successivi ripensamenti.
Occorre innanzitutto riflettere sul concetto di qualità su due livelli introdotto da Juran per cui vi è un’adeguatezza all’uso e una conformità alle caratteristiche, ne risulta che sebbene un prodotto sia conforme alle caratteristiche può non essere adeguato all’uso, una circostanza che molte volte ha investito i processi pubblici e i relativi controlli.
Nel pubblico se si cerca il concetto di cliente si pensa al cittadino, all’associazione o all’impresa, ma questa definizione è di per se stessa limitante in quanto il pubblico è molte volte cliente di se stesso, ossia i servizi forniti servono al funzionamento del sistema stesso, indipendentemente dalle devianze di auto-rappresentazione e autoreferenzialità.
Se il sistema viene portato all’esasperazione in questa auto definizione delle singole organizzazioni pubbliche, si può innestare una continua contrattazione che anziché limitarsi a definire i costi allunga i tempi con effetti piuttosto deleteri sulla qualità dei servizi.
Altro problema sono i clienti i quali molte volte non sono così ben definiti come ad una sommaria ricognizione apparirebbero, basta pensare alla giustizia, in cui vi è un sovrapporsi senza ambiti ben definiti fra ordini e cittadini o imprese ma anche nei controlli nascono sovrapposizioni in cui il singolo cittadino diventa solo elemento figurato di fronte agli enti pubblici, prevalendo in entrambi i casi gli interessi meglio strutturati.
La qualità nel pubblico presenta quindi elementi di difficoltà superiori al privato per la complessità dei servizi forniti e gli interessi di cui è coacervo, questa evidenza già più volte richiamata da vari autori induce alla necessità di rifarsi alla filosofia che sta alla base del concetto di qualità.
Tralasciando l’interpretazione orientale che della stessa ne fecero i giapponesi dagli anni ’50 in poi, una filosofia totalizzante dell’uomo in cui si mescolano elementi della tradizione del bushido con elementi innovatori della tradizione manageriale occidentale, pertanto tipica di quella terra e quindi difficilmente esportabile nell’insieme, non può non rifarsi ai principi su cui fu ideata e propagandata dal suo creatore Edwards Deming....
Prof. Sergio Sabetta

LaPrevidenza.it
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2009/11/20

In tema di tariffe e nomenclature doganali su pezzi o frattaglie di galli e galline


(Cgce, 29.10.2009 C-140/08)

«Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Pezzi o frattaglie congelati di galli e di galline – Adesione dell’Estonia – Misure transitorie – Prodotti agricoli – Scorte eccedenti – Regolamento (CE) n. 1972/2003»



L’art. 41, primo comma, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33) consente alla Commissione delle Comunità europee di adottare misure destinate a facilitare la transizione dei nuovi Stati membri verso il regime derivante dall’applicazione della politica agricola comune. Tale disposizione prevede che le suddette misure transitorie «possono essere adottate in un periodo di tre anni dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo». La Commissione ha adottato il regolamento n. 1972/2003 basandosi, in particolare, su tale disposizione.
A tenore del suo primo ‘considerando’, il regolamento n. 1972/2003 è diretto ad «evitare il rischio di distorsione degli scambi, a detrimento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, in seguito all’adesione di dieci nuovi Stati all’Unione europea, il 1° maggio 2004». Tenuto conto di tali rischi, il terzo ‘considerando’ di tale regolamento sottolinea che occorre «imporre un prelievo dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati membri».

LaPrevidenza.it

2009/11/19

Esenzione, nello Stato membro della controllata, dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti alla società controllante


(Cgce, 1.10.2009 C-247/08)


Il 16 giugno 1999, la Gaz de France Deutschland GmbH, di cui la ricorrente nel procedimento principale detiene la totalità delle quote, ha distribuito alla medesima utili per un importo di DEM 980 387, operando una ritenuta d’imposta sui redditi da capitale ammontante a DEM 49 019,35 DEM nonché trattenendo un contributo di solidarietà ammontante a DEM 2 696,06, che sono stati versati all’Ufficio tributario competente. Il 16 agosto 1999, la ricorrente nel procedimento principale ha presentato al Bundesamt für Finanzen, diventato, il 1° gennaio 2006, il Bundeszentralamt für Steuern, una domanda di rimborso dell’imposta sui redditi da capitale, compreso il contributo di solidarietà. Con decisione 6 settembre 1999, il convenuto nel procedimento principale ha negato il rimborso richiesto in quanto la ricorrente nel procedimento principale non costituiva una società controllante ai sensi dell’art. 44 d, n. 2, dell’EStG 1999 e dell’art. 2 della direttiva 90/435. Poiché l’opposizione contro la summenzionata decisione è stata respinta, la ricorrente nel procedimento principale ha adito il Finanzgericht Köln, il quale ritiene che, secondo la lettera della direttiva 90/435, la ricorrente nel procedimento principale non beneficia del rimborso dell’imposta sul reddito da capitale poiché, durante l’anno della distribuzione, essa non rivestiva alcuna delle forme societarie menzionate nel combinato disposto dell’art. 2, lett. a), della direttiva 90/435 e dell’allegato, lett. f), della medesima. Tuttavia, tale giudice dubita che occorra limitarsi all’interpretazione letterale delle disposizioni della direttiva 90/435. Secondo detto giudice, occorrerebbe anche tener conto dell’obiettivo di detta direttiva nonché del fatto che, da una parte, al momento dell’entrata in vigore della medesima, nel diritto francese non esisteva ancora la forma della «société par actions simplifiée» e che, dall’altra, la direttiva 2003/123 ha incluso tale forma societaria nell’allegato alla direttiva 90/435. Secondo il Finanzgericht Köln, nella causa sottopostagli si pone dunque la questione se una lacuna normativa involontaria possa impedire di dedurre, per analogia con l’art. 2, lett. a), della direttiva 90/435, in combinato disposto con l’allegato, punto f), alla medesima, che una società di diritto francese che riveste la forma di «société par actions simplifiée» possa essere considerata, a partire dagli anni precedenti al 2005, come una «società di uno Stato membro» ai sensi della direttiva 90/435 e se, eventualmente, l’art. 2, lett. a), di questa direttiva, in combinato disposto con la lett. f) dell’allegato alla medesima, non violi gli artt. 43 CE e 48 CE o gli artt. 56 CE e 58 CE.

LaPrevidenza.it,

2009/11/18

Sulla competenza (statale o regionale) a disciplinare i requisiti per l’esercizio delle professioni


(Corte costituzionale, sentenza n. 271/2009 - Avv. Dario Immordino)


Quale che sia il settore in cui una determinata professione si esplichi, la determinazione dei principi fondamentali della relativa disciplina spetta sempre allo Stato, nell'esercizio della propria competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost..



In tal senso, la giurisprudenza costituzionale in diverse occasioni ha avuto modo di chiarire che «l'attribuzione della materia delle “professioni” alla competenza dello Stato corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario, e, in ragione di ciò, prescinde dal settore nel quale l'attività professionale si esplica ».



Ne deriva che, anche con riguardo alle professioni turistiche, compete allo Stato l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio,.



Di conseguenza deve ritenersi illegittima la disciplina regionale che istituisce una nuova professione di «animatore turistico» secondo una definizione che non trova alcun riscontro nella vigente legislazione nazionale, né in particolare nella legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), la quale, all'art. 7, comma 5, definisce «professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti».



Né vale a rendere legittime simili disposizioni la circostanza che la figura di «animatore turistico» fosse prevista – in termini, peraltro, non identici a quelli della legge regionale impugnata - espressamente dall'art. 11, comma 11, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), giacché si tratta di norma abrogata dalla legge n. 135 del 2001 (art. 11, comma 6). Anche perché alla legge regionale non è consentito ripetere quanto già stabilito da una legge statale, motivo per cui il limite sopra enunciato, funzionerebbe anche ove tale norma fosse tuttora vigente perché alla legge regionale non è consentito ripetere quanto già stabilito da una legge statale (sentenze n. 153 e n. 424 del 2006 nonché n. 57 del 2007).



Sulla base di queste argomentazioni la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2008, cui consegue, come naturale corollario, la caducazione dell'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, contenente l'indicazione dei requisiti specifici prescritti per l'esercizio delle attività di animatore turistico.



Con la stessa pronuncia il Giudice delle leggi ha altresì dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3, commi 1, lettera b), e 10 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, che riconosce alla Regione la competenza a stabilire, con propria deliberazione, requisiti ulteriori per l'esercizio delle professioni in questione, rispetto a quelli stabiliti dallo Stato.



In questo caso la censura poggia sulla considerazione che tali disposizioni ampliano la competenza della regione di definire «le modalità attuative per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle attività di cui alla presente legge» (di per sé non contraria alla Costituzione) sino a comprendervi la previsione di requisiti per l'esercizio della professione, in violazione dei principi che prevedono la competenza dello Stato.



Entrambe le disposizioni eccedono quindi la competenza regionale in tema di professioni di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse. Ciò perché, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale «l'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza statale, risolvendosi in una indebita ingerenza in un settore (quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio di una professione), costituente principio fondamentale della materia e, quindi, di competenza statale, ai sensi anche dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2006» (sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007).

LaPrevidenza.it

2009/11/17

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale biennio economico 2008-2009


(Inpdap, Nota Operativa 10.11.2009 n. 55)


Gli incrementi stipendiali di cui all’art.6 del contratto in esame hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009.



Resta confermato quanto previsto dall’art.12, comma 3 del CCNL del 10/4/2008. In particolare, il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’IIS non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art.2, comma 10, della legge 335/95. Tale riferimento normativo riguarda esclusivamente il personale delle amministrazioni statali transitato nel comparto Sanità che abbia mantenuto, per l’effetto dell’opzione esercitata, l’iscrizione alla Cassa Stato; in questa ipotesi l’importo della I.I.S conglobato nello stipendio, a decorrere dall’1/1/2003, non deve essere maggiorato del 18%, di cui all’art.15 della legge 177/76.

LaPrevidenza.it

2009/11/16

Pubblico impiego: termine di decorrenza della prescrizione del diritto all'indennità di fine servizio prestato dal dipendente in posizione non di ruol


Con la sentenza n. 869/2009 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana si pronuncia su una vertenza avente ad oggetto il dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto a percepire l'indennità di fine servizio, prevista per lo svolgimento, in posizione non di ruolo ,di attività lavorativa alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche.
La vertenza ha ad oggetto il diritto all'indennità per il servizio non di ruolo svolto ai sensi dell'art. 9 L.R. n. 32/1983 presso una USL da un dipendente già utilizzato ai sensi della L. n. 285/1977 presso un Comune. In primo grado il Tar aveva dichiarato l'avvenuta prescrizione per decorrenza del termine decennale, computato a partire dalla data di pubblicazione della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 9, co. 4 DLCPS n. 207/1947 (cfr sent. n. 208/1986).
Posto che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si tratta di stabilire se tale termine decorre dalla data di cessazione del servizio non di ruolo o dalla collocazione in quiescenza dell’interessato.
In merito i giudici amministrativi, sulla scorta dell’orientamento del CdS, stabiliscono che in relazione alla suddetta indennità la prescrizione comincia a decorrere dalla data di cessazione del servizio non di ruolo, a nulla rilevando che, dopo tale cessazione, l'interessato abbia continuato a svolgere attività lavorativa per conto di una diversa amministrazione. Ciò in quanto si tratta di un emolumento che costituisce oggetto di un diritto autonomo e singolare, che trae origine dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Sulla base di simili constatazioni il collegio respinge la tesi secondo cui il diritto alla percezione dell'indennità in questione sorgerebbe solo allorché il dipendente venga collocato in quiescenza.
Ad avviso del Consiglio il mancato decorso del termine di prescrizione può semmai ipotizzarsi solo in caso di passaggio in ruolo presso la stessa Amministrazione, giacchè in tali ipotesi, secondo quanto ritenuto da qualche autore, il momento di insorgenza del diritto alla indennità di cui trattasi sarebbe quello della cessazione del servizio di ruolo alle dipendenze della stessa amministrazione presso la quale il rapporto era nato come non di ruolo .
Con particolare riferimento all’ordinamento siciliano il CGA rileva altresì che, ai sensi delle LL.RR. nn. 37/1978 e8/1981, l'obbligo di corrispondere l'indennità di servizio non di ruolo prestato in virtù delle leggi sulla occupazione giovanile presso le ex USL grava esclusivamente sugli enti utilizzatori e, non anche,sulla Regione.

Avv. Dario Immordino

2009/11/15

Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia. Decreto ministeriale 16 luglio 2009


Determinazione per l’anno 2009 della misura della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341. Istruzioni operative.

L’articolo 1, c. 51 della legge n. 247/2007 (allegato 1) – modificando l’originario testo del DL n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995 – ha introdotto in maniera stabile, a decorrere dall’anno 2008, la facoltà per il Governo di confermare o rideterminare, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 della citata legge n. 341/1995 (1).
Il D.M. Lavoro/Economia 16 luglio 2009 (allegato 2),- pubblicato nella G. U. n. 239 del 14 ottobre 2009 – conferma per l’anno 2009 nella misura dell’11,50 per cento la riduzione contributiva introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per la pratica attuazione di quanto previsto dal sopra citato decreto.

LaPrevidenza.it

2009/11/14

Nozione di operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Cessione a titolo oneroso di un portafoglio di contratti di riassicurazione vita ad un s


«Sesta direttiva IVA – Artt. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino, e 13, parte B, lett. a), c) e d), punti 2 e 3 – Nozione di operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Cessione a titolo oneroso di un portafoglio di contratti di riassicurazione vita ad un soggetto stabilito in uno Stato terzo – Determinazione del luogo di tale cessione – Esenzioni»
La Swiss è la società madre di una società per azioni (in prosieguo: la «società cedente») che svolge tra l’altro, in quanto compagnia assicurativa, attività di riassicurazione vita. Con una convenzione di cessione di portafoglio sottoscritta il 10 e il 21 gennaio 2002, la società cedente ha trasferito alla compagnia assicurativa S (in prosieguo: la «compagnia S»), stabilita in Svizzera, un portafoglio comprendente 195 contratti di riassicurazione vita. In base a tale convenzione, la compagnia S doveva ottenere il consenso degli assicurati al fine di divenire parte di detti contratti e di subentrare nel complesso dei diritti e degli obblighi da essi derivanti. In forza della stessa convenzione, è stato fissato un valore negativo per la cessione di 18 dei suddetti 195 contratti, di modo che il prezzo complessivo di acquisto di tali contratti nel loro insieme è stato diminuito. I contratti di riassicurazione vita ceduti riguardavano esclusivamente imprese stabilite in Stati membri diversi dalla Germania o in Stati terzi. Ritenendo che la cessione in esame fosse soggetta all’IVA in quanto cessione di beni, il Finanzamt München für Körperschaften ha emesso un avviso d’imposta relativo al pagamento di un anticipo sull’IVA e ha respinto il reclamo proposto contro tale avviso.

2009/11/13

Nozione di nesso diretto tra il servizio fornito e il controvalore ricevuto in tema di servizi di assistenza legale forniti nell’ambito di un procedim




(Cgce, 29.10.2009 C-246/08)

«Inadempimento di uno Stato – Sesta direttiva IVA – Artt. 2, punto 1, e 4, nn. 1 e 2 – Nozione di “attività economiche” – Uffici pubblici di assistenza legale – Servizi di assistenza legale forniti nell’ambito di un procedimento giudiziario dietro pagamento di un contributo da parte del beneficiario – Nozione di “nesso diretto” tra il servizio fornito e il controvalore ricevuto»



In Finlandia il sistema di assistenza legale è disciplinato da quattro testi adottati nel 2002: la legge sull’assistenza legale del 5 aprile 2002 [oikeusapulaki (257/2002)], la legge sugli uffici di assistenza legale dello Stato del 5 aprile 2002 [laki valtion oikeusaputoimistoista (258/2002)], il decreto ministeriale sull’assistenza legale del 23 maggio 2002 [valtioneuvoston asetus oikeusavusta (388/2002)] ed il decreto ministeriale sui criteri di retribuzione dell’assistenza legale del 23 maggio 2002 [valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista (389/2002)]. Ai sensi dell’art. 1 della legge sull’assistenza legale, una persona che ha bisogno di assistenza in una controversia giuridica, ma non ha capacità finanziaria sufficiente a coprire le spese legali, viene assistita a spese dello Stato. L’assistenza può essere prestata sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. Ai sensi dell’art. 8 di detta legge, l’assistenza legale viene di norma assicurata dai consulenti giuridici degli uffici pubblici di assistenza legale (in prosieguo: gli «uffici pubblici»). Tali uffici, in numero di 60 nel 2008, hanno alle proprie dipendenze circa 220 consulenti, funzionari pubblici retribuiti dallo Stato. Il loro finanziamento è a carico dell’erario, ma gli onorari pagati dai beneficiari dell’assistenza legale vengono contabilizzati come entrate nel bilancio del singolo ufficio, non essendo accordato nessun contributo pubblico per coprire le spese corrispondenti. Lo stesso art. 8 della legge sull’assistenza legale prevede, tuttavia, che, nell’ambito di un procedimento giudiziario, possa essere designato in alternativa un consulente privato – un avvocato o un altro giurista privato – che vi abbia acconsentito. Qualora lo stesso beneficiario dell’assistenza legale proponga di essere rappresentato da un professionista in possesso dei requisiti necessari, tale professionista è designato per il mandato in parola, a meno che sussistano specifici motivi di esclusione.

LaPrevidenza.it

2009/11/12

Il testo unico del pubblico impiego modificato dal d.lgs n. 150/2009 (decreto Brunetta)

(D.lgs n. 165 del 2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni coordinato e comparato con il d.lgs n. 150/2009).

Si riporta in allegato il d.lgs n. 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego) coordinato con le modifice avvenute dalla sua pubblicazione al recente decreto n. 150/2009 e comparato con quest'ultimo.



(Dott. Gesuele Bellini)- LaPrevidenza.it

2009/11/11

Aliquote contributive e retribuzioni minimali vigenti nell’ambito del F.P.L.D


(Inps, Circolare 5.11.2009 n. 114)


Con la presente circolare si trasmettono gli importi delle aliquote IVS in vigore nel F.P.L.D. (allegato 1) e dei minimali di retribuzione (allegato 2), ai fini dell'applicazione da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici delle leggi n. 322 del 2 aprile 1958 e n. 29 del 7 febbraio 1979, alla luce degli aggiornamenti intervenuti fino all'anno 2009. Si rammenta inoltre che, a decorrere dal 1996, l'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico, ha stabilito, tra l'altro, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, il cui importo è annualmente rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, come calcolato dall'ISTAT.

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2009/11/10

Omessa imposizione di un trattamento più spinto dell’azoto in tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane



Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Omessa imposizione di un trattamento più spinto dell’azoto in tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti»



In forza dell’art. 4 della decisione del Consiglio dei ministri 19 maggio 1994, n. 365, sul trattamento delle acque reflue provenienti da condotte generali e da taluni settori industriali e convogliate nelle acque nonché sul trattamento delle acque reflue industriali che affluiscono nella canalizzazione generale, tutti gli ambienti acquatici finlandesi sono considerati aree sensibili ai sensi della direttiva 91/271. Emerge dalla descrizione della normativa nazionale fornita negli scritti della Repubblica di Finlandia che ogni impianto finlandese di trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 100 a.e. deve disporre di una concessione ambientale, rilasciata a seguito di una valutazione effettuata caso per caso. Nell’ambito di tale valutazione è sempre preso in considerazione lo stato delle acque e l’impatto, su quest’ultimo, delle acque reflue urbane. Nell’ambito della sua valutazione, l’autorità preposta al rilascio delle concessioni ambientali dispone, relativamente agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di agglomerati con oltre 4 000 a.e., di competenze in materia di diritto dell’ambiente nonché nei settori scientifico e tecnico. Essa deve prendere in considerazione le informazioni che riceve nell’ambito della procedura di autorizzazione, compreso il parere dell’ympäristökeskus (agenzia per l’ambiente) interessato. Quest’ultimo è incaricato, in particolare, di salvaguardare l’interesse generale in materia d’ambiente. Nei pareri che presenta all’autorità preposta al rilascio delle concessioni ambientali, esso deve proporre una riduzione del carico di azoto qualora sia necessario per ragioni ambientali, tenuto conto della situazione locale e delle più recenti acquisizioni scientifiche. In linea di principio, la domanda di riduzione del carico di azoto dev’essere trasmessa a tutti gli impianti di trattamento di acque reflue provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e., i cui scarichi si riversano direttamente nelle aree a sud del Kvarken (in finlandese «Merenkurkku»), stretto situato tra la baia conosciuta come Baia di Botnia («Perämeri») e il cosiddetto Mare di Botnia («Selkämeri»), che formano, insieme, il Golfo di Botnia («Pohjanlahti»). Quest’ultimo costituisce un braccio del Mar Baltico.

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2009/09/29

Assicurazione auto: la cessione ex lege dei diritti della persona in favore di un organismo di previdenza sociale e l'azione di regresso comtro l'assi

(Cgce, 17.9.2009 C-347/08)
«Regolamento (CE) n. 44/2001 – Artt. 9, n. 1, lett. b), e 11, n. 2 – Competenza in materia di assicurazioni – Incidente automobilistico – Cessione ex lege dei diritti della persona lesa in favore di un organismo di previdenza sociale – Azione di regresso contro l’assicuratore del presunto responsabile – Obiettivo di tutela della parte più debole»

Il 10 marzo 2006 su un’autostrada in Germania avveniva un incidente stradale nel quale erano coinvolte, da un lato, la sig.ra Gaukel, conducente di un veicolo assicurato in Germania contro i rischi della responsabilità civile presso la WGV‑SAV, e, dall’altro, la sig.ra Kerti, conducente di un altro veicolo. Quest’ultima era costretta a frenare bruscamente per motivi di traffico. La sig.ra Gaukel, conducente del veicolo che procedeva dietro quello della sig.ra Kerti, tamponava il veicolo di quest’ultima. L’urto provocava una distorsione del rachide cervicale della sig.ra Kerti, che doveva sottoporsi a varie cure mediche. I medici che l’avevano in cura attestavano, inoltre, un’incapacità lavorativa dal 15 al 21 marzo 2006. In qualità di organismo di previdenza sociale, la VGKK forniva talune prestazioni alla sua assicurata, la sig.ra Kerti. Nel periodo tra il 2 gennaio 2006 e il 20 agosto 2007, la sig.ra Kerti risiedeva in Bludenz (Austria). A partire da ques’ultima data, la stessa risiede in Ubstadt‑Weiher (Germania). Adducendo la cessione legale dei diritti della sig.ra Kerti ai sensi dell’art 332 dell’ASVG, con lettera in data 22 settembre 2006 la VGKK chiedeva alla WGV-SAV il pagamento delle spese sostenute per fornire le prestazioni alla propria assicurata, da effettuarsi entro il 24 ottobre 2006. Infatti, la VGKK affermava che la responsabilità esclusiva dell’incidente era a carico dell’assicurata della WGV‑SAV....
LaPrevidenza.it, 29/09/2009

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2009/09/28

Virus H1N1. Misure urgenti in materia di profilassi vaccinale dell’influenza pandemica A

Virus H1N1. Misure urgenti in materia di profilassi vaccinale dell’influenza pandemica A(Ministero del Lavoro , della salute e delle politiche sociali)
La vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(H1N1) è offerta, a partire dal momento della effettiva disponibilità del vaccino, alle seguenti categorie di persone elencate in ordine di priorità:a) persone ritenute essenziali per il mantenimento della continuità assistenziale e lavorativa: personale sanitario e socio-sanitario; personale delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile; personale che assicura i servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni secondo piani di continuità predisposti dai datori di lavoro interessati; donatori di sangue periodici;b) donne al secondo o al terzo trimestre di gravidanza;c) persone a rischio, di età compresa tra 6 mesi e 65 anni;d) persone di età compresa tra > 6 mesi e 17 anni, non incluse nei precedenti punti, sulla base degli aggiornamenti della scheda tecnica autorizzata dall’EMEA o delle indicazioni che verranno fornite dal Consiglio Superiore di Sanità;e) persone tra i 18 e 27 anni, non incluse nei precedenti punti,

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Aeronautica Militare: subentro dell'Inpdap nella gestione dei trattamenti di quiescenza e indennità di buonuscita

Aeronautica Militare: subentro dell'Inpdap nella gestione dei trattamenti di quiescenza e indennità di buonuscita(Inpdap, Circolare 18.9.2009 n. 20)
L’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l’Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali.Nell'intesa tra il Ministero Difesa e I’Inpdap, si è convenuto che, a partire dal 1° gennaio 2010, l'Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici (ivi compresi l’indennità una tantum, la costituzione della posizione assicurativa all’Inps per il personale militare inclusi i volontari in ferma) decorrenti dalla predetta data esclusivamente nei confronti del personale militare dell’Aeronautica che viene collocato direttamente nella posizione di riserva o congedo assoluto (ossia personale che viene collocato a riposo a domanda, per infermità o perdita del grado) mentre resta di competenza dell’amministrazione di appartenenza la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che transita in posizione di ausiliaria.Rientra tra le competenze dell’Inpdap la definizione delle altre richieste di prestazioni utili ai fini pensionistici (domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo, sistemazione contributiva, ecc.) per le istanze presentate dalla medesima data del 1° gennaio 2010.Restano a carico dell’Amministrazione Difesa, oltre alla gestione dei trattamenti pensionistici del personale che transita nella posizione giuridica di ausiliaria, le competenze relative sia alla determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici riferiti al personale collocato in riserva anteriormente al 1° gennaio 2010 sia alla definizione dei provvedimenti di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data.Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché gli altri istituti giuridici connessi...

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Libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali – Imposta sulle società – Acquisto di quote sociali di una società di capitali

Libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali – Imposta sulle società – Acquisto di quote sociali di una società di capitali – Condizioni per la presa in considerazione, in sede di determinazione della base imponibile dell’acquirente, della diminuzione di valore delle quote sociali dovuta alla distribuzione di dividendi»
Nell’ambito del sistema impositivo detto di «imputazione integrale», vigente in Germania all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, la doppia imposizione economica degli utili distribuiti dalle società stabilite in Germania ai soggetti passivi residenti in Germania veniva evitata, in conformità degli artt. 36, n. 2, punto 3, della legge relativa all’imposta sui redditi (Einkommensteuergesetz; in prosieguo: l’«EStG») e 49 della legge in materia di imposte sui redditi delle persone giuridiche (Körperschaftsteuergesetz; in prosieguo: il «KStG»), concedendo a tali soggetti passivi il diritto di imputare integralmente sulla propria imposta sui redditi o sulla propria imposta sulle società l’imposta sulle società pagata dalle società distributrici.

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