2009/11/16

Pubblico impiego: termine di decorrenza della prescrizione del diritto all'indennità di fine servizio prestato dal dipendente in posizione non di ruol


Con la sentenza n. 869/2009 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana si pronuncia su una vertenza avente ad oggetto il dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto a percepire l'indennità di fine servizio, prevista per lo svolgimento, in posizione non di ruolo ,di attività lavorativa alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche.
La vertenza ha ad oggetto il diritto all'indennità per il servizio non di ruolo svolto ai sensi dell'art. 9 L.R. n. 32/1983 presso una USL da un dipendente già utilizzato ai sensi della L. n. 285/1977 presso un Comune. In primo grado il Tar aveva dichiarato l'avvenuta prescrizione per decorrenza del termine decennale, computato a partire dalla data di pubblicazione della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 9, co. 4 DLCPS n. 207/1947 (cfr sent. n. 208/1986).
Posto che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si tratta di stabilire se tale termine decorre dalla data di cessazione del servizio non di ruolo o dalla collocazione in quiescenza dell’interessato.
In merito i giudici amministrativi, sulla scorta dell’orientamento del CdS, stabiliscono che in relazione alla suddetta indennità la prescrizione comincia a decorrere dalla data di cessazione del servizio non di ruolo, a nulla rilevando che, dopo tale cessazione, l'interessato abbia continuato a svolgere attività lavorativa per conto di una diversa amministrazione. Ciò in quanto si tratta di un emolumento che costituisce oggetto di un diritto autonomo e singolare, che trae origine dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Sulla base di simili constatazioni il collegio respinge la tesi secondo cui il diritto alla percezione dell'indennità in questione sorgerebbe solo allorché il dipendente venga collocato in quiescenza.
Ad avviso del Consiglio il mancato decorso del termine di prescrizione può semmai ipotizzarsi solo in caso di passaggio in ruolo presso la stessa Amministrazione, giacchè in tali ipotesi, secondo quanto ritenuto da qualche autore, il momento di insorgenza del diritto alla indennità di cui trattasi sarebbe quello della cessazione del servizio di ruolo alle dipendenze della stessa amministrazione presso la quale il rapporto era nato come non di ruolo .
Con particolare riferimento all’ordinamento siciliano il CGA rileva altresì che, ai sensi delle LL.RR. nn. 37/1978 e8/1981, l'obbligo di corrispondere l'indennità di servizio non di ruolo prestato in virtù delle leggi sulla occupazione giovanile presso le ex USL grava esclusivamente sugli enti utilizzatori e, non anche,sulla Regione.

Avv. Dario Immordino