2009/12/03

La libertà di scelta del medico convenzionato


(T.A.R. Abruzzo - L'Aquila - Sentenza 7 novembre 2009 , n. 478 - Avv. Dario Immordino)
Allorché l’ Azienda sanitaria comprenda più comuni, deve essere consentito al cittadino di scegliere un medico convenzionato anche in comune diverso da quello di residenza, purchè ricompreso nella ambito territoriale dell'azienda.



Lo ha stabilito Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo con la sentenza n. 478/2009, sull’assunto che l'ambito territoriale, sia esso infracomunale che extracomunale, non ha, ai fini della libera scelta del medico di fiducia, valenza assoluta ed inderogabile, fermo il rispetto del numero massimo di assistiti per ciascun medico, dovendosi dare prevalenza, ove possibile e compatibile con l'organizzazione sanitaria, al diritto di libera scelta.



Ciò perché il diritto di libera scelta del medico, che è espressione concreta dell'esercizio del diritto costituzionalmente tutelato alla propria salute, è basato sulla fiducia, che assume un rilievo preminente sia da parte dell'assistito, sia da quella del sanitario, e soggiace soltanto al limite oggettivo della disponibilità dell'organizzazione dei servizi sanitari, il che vale a dire che tale principio, pur non avendo valore assoluto, ma operando solo nell'ambito dell'organizzazione sanitaria pubblica, trova il suo limite, per così dire "naturale", nelle esigenze organizzative della stessa.



In tal senso i giudici amministrativi , sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale, rilevano che la disposizione di cui all'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 va interpretata nel senso che "il riferimento al Comune di residenza del cittadino, operato dal richiamato art. 25, non può che costituire il minimum territoriale entro cui può esplicarsi l'attività del sanitario, dovendo allo stesso consentirsi di operare nel più vasto ambito territoriale laddove trattasi di U.S.L. a struttura pluricomunale, così come avviene nel caso di Comune ripartito tra diverse UU.SS.LL.".



Alla luce di ciò deve necessariamente ritenersi che ove non sussistano limiti oggettivi connessi al superamento del massimale o all'organizzazione primaria del servizio sanitario articolata in AA.SS.LL., sia sempre e comunque ammessa la possibilità di deroga alla distinzione in ambiti territoriali, siano essi infracomunali ovvero extracomunali, motivata dalla esistenza di ragioni logistiche oggettive e, a maggior ragione, dalla sussistenza di un rapporto fiduciario fra medico e paziente, come sopra detto costituzionalmente tutelato e finalizzato alla continuità terapeutica.



Di conseguenza è illegittimo qualunque provevdimento di diniego alla libera scelta del medico nell'ambito territoriale dell'Azienda non motivato da ragioni concernenti il limite oggettivo della disponibilità dell'organizzazione dei servizi sanitari.


LaPrevidenza.it
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