2009/09/29

Assicurazione auto: la cessione ex lege dei diritti della persona in favore di un organismo di previdenza sociale e l'azione di regresso comtro l'assi

(Cgce, 17.9.2009 C-347/08)
«Regolamento (CE) n. 44/2001 – Artt. 9, n. 1, lett. b), e 11, n. 2 – Competenza in materia di assicurazioni – Incidente automobilistico – Cessione ex lege dei diritti della persona lesa in favore di un organismo di previdenza sociale – Azione di regresso contro l’assicuratore del presunto responsabile – Obiettivo di tutela della parte più debole»

Il 10 marzo 2006 su un’autostrada in Germania avveniva un incidente stradale nel quale erano coinvolte, da un lato, la sig.ra Gaukel, conducente di un veicolo assicurato in Germania contro i rischi della responsabilità civile presso la WGV‑SAV, e, dall’altro, la sig.ra Kerti, conducente di un altro veicolo. Quest’ultima era costretta a frenare bruscamente per motivi di traffico. La sig.ra Gaukel, conducente del veicolo che procedeva dietro quello della sig.ra Kerti, tamponava il veicolo di quest’ultima. L’urto provocava una distorsione del rachide cervicale della sig.ra Kerti, che doveva sottoporsi a varie cure mediche. I medici che l’avevano in cura attestavano, inoltre, un’incapacità lavorativa dal 15 al 21 marzo 2006. In qualità di organismo di previdenza sociale, la VGKK forniva talune prestazioni alla sua assicurata, la sig.ra Kerti. Nel periodo tra il 2 gennaio 2006 e il 20 agosto 2007, la sig.ra Kerti risiedeva in Bludenz (Austria). A partire da ques’ultima data, la stessa risiede in Ubstadt‑Weiher (Germania). Adducendo la cessione legale dei diritti della sig.ra Kerti ai sensi dell’art 332 dell’ASVG, con lettera in data 22 settembre 2006 la VGKK chiedeva alla WGV-SAV il pagamento delle spese sostenute per fornire le prestazioni alla propria assicurata, da effettuarsi entro il 24 ottobre 2006. Infatti, la VGKK affermava che la responsabilità esclusiva dell’incidente era a carico dell’assicurata della WGV‑SAV....
LaPrevidenza.it, 29/09/2009

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2009/09/28

Virus H1N1. Misure urgenti in materia di profilassi vaccinale dell’influenza pandemica A

Virus H1N1. Misure urgenti in materia di profilassi vaccinale dell’influenza pandemica A(Ministero del Lavoro , della salute e delle politiche sociali)
La vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(H1N1) è offerta, a partire dal momento della effettiva disponibilità del vaccino, alle seguenti categorie di persone elencate in ordine di priorità:a) persone ritenute essenziali per il mantenimento della continuità assistenziale e lavorativa: personale sanitario e socio-sanitario; personale delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile; personale che assicura i servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni secondo piani di continuità predisposti dai datori di lavoro interessati; donatori di sangue periodici;b) donne al secondo o al terzo trimestre di gravidanza;c) persone a rischio, di età compresa tra 6 mesi e 65 anni;d) persone di età compresa tra > 6 mesi e 17 anni, non incluse nei precedenti punti, sulla base degli aggiornamenti della scheda tecnica autorizzata dall’EMEA o delle indicazioni che verranno fornite dal Consiglio Superiore di Sanità;e) persone tra i 18 e 27 anni, non incluse nei precedenti punti,

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Aeronautica Militare: subentro dell'Inpdap nella gestione dei trattamenti di quiescenza e indennità di buonuscita

Aeronautica Militare: subentro dell'Inpdap nella gestione dei trattamenti di quiescenza e indennità di buonuscita(Inpdap, Circolare 18.9.2009 n. 20)
L’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l’Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali.Nell'intesa tra il Ministero Difesa e I’Inpdap, si è convenuto che, a partire dal 1° gennaio 2010, l'Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici (ivi compresi l’indennità una tantum, la costituzione della posizione assicurativa all’Inps per il personale militare inclusi i volontari in ferma) decorrenti dalla predetta data esclusivamente nei confronti del personale militare dell’Aeronautica che viene collocato direttamente nella posizione di riserva o congedo assoluto (ossia personale che viene collocato a riposo a domanda, per infermità o perdita del grado) mentre resta di competenza dell’amministrazione di appartenenza la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che transita in posizione di ausiliaria.Rientra tra le competenze dell’Inpdap la definizione delle altre richieste di prestazioni utili ai fini pensionistici (domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo, sistemazione contributiva, ecc.) per le istanze presentate dalla medesima data del 1° gennaio 2010.Restano a carico dell’Amministrazione Difesa, oltre alla gestione dei trattamenti pensionistici del personale che transita nella posizione giuridica di ausiliaria, le competenze relative sia alla determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici riferiti al personale collocato in riserva anteriormente al 1° gennaio 2010 sia alla definizione dei provvedimenti di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data.Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché gli altri istituti giuridici connessi...

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Libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali – Imposta sulle società – Acquisto di quote sociali di una società di capitali

Libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali – Imposta sulle società – Acquisto di quote sociali di una società di capitali – Condizioni per la presa in considerazione, in sede di determinazione della base imponibile dell’acquirente, della diminuzione di valore delle quote sociali dovuta alla distribuzione di dividendi»
Nell’ambito del sistema impositivo detto di «imputazione integrale», vigente in Germania all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, la doppia imposizione economica degli utili distribuiti dalle società stabilite in Germania ai soggetti passivi residenti in Germania veniva evitata, in conformità degli artt. 36, n. 2, punto 3, della legge relativa all’imposta sui redditi (Einkommensteuergesetz; in prosieguo: l’«EStG») e 49 della legge in materia di imposte sui redditi delle persone giuridiche (Körperschaftsteuergesetz; in prosieguo: il «KStG»), concedendo a tali soggetti passivi il diritto di imputare integralmente sulla propria imposta sui redditi o sulla propria imposta sulle società l’imposta sulle società pagata dalle società distributrici.

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2009/09/25

Utilizzo di un bene immobile destinato a villeggiatura tra più titolari. Il criterio di collegamento fiscale

«Sesta direttiva IVA – Criterio di collegamento fiscale – Prestazioni di servizi relative ad un bene immobile – Prestazioni consistenti nell’agevolare lo scambio tra titolari di diritti di utilizzazione di un bene immobile destinato a villeggiatura»
Gli Stati membri applicano l’[IVA] alle operazioni delle agenzie di viaggi conformemente al presente articolo, nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore o utilizzino, per l’esecuzione del viaggio, cessioni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi. Il presente articolo non è applicabile alle agenzie di viaggi che agiscono unicamente quali intermediari e alle quali è applicabile l’articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera c). Ai sensi del presente articolo sono considerati come agenzie di viaggi anche gli organizzatori di giri turistici.
Le operazioni effettuate dall’agenzia di viaggi per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizi unica fornita dall’agenzia di viaggi al viaggiatore. Essa è assoggettata all’imposta nello Stato membro in cui l’agenzia di viaggi ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento permanente a partire dal quale essa ha fornito la prestazione di servizi. Per questa prestazione di servizi è considerata come base imponibile e come prezzo al netto dell’imposta, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera b), il margine dell’agenzia di viaggi, cioè la differenza tra l’importo totale a carico del viaggiatore, al netto dell’[IVA], ed il costo effettivo sostenuto dall’agenzia di viaggi per le cessioni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui da tali operazioni il viaggiatore tragga direttamente vantaggio».

Professione forense. Apporre la scritta fuori dallo studio prima consulenza gratuita è davvero contrario alla correttezza ed al decoro professionale

Fatto.
Dei professionisti avvocati aprono uno studio legale “ a bordo strada “, sulla pubblica via, con tanto di vetrina su cui compare la scritta pubblicitaria “ prima consulenza gratuita”. L’Ordine degli Avvocati di Brescia apre il procedimento disciplinare comminando la censura per comportamenti non conformi alla correttezza e al decoro e gli avvocati sanzionati si rivolgono così al Garante.
La difesa degli Avvocati.
Gli avvocati “censurati”, nelle proprie difese nanti il Garante, rilevano come l’applicazione di una sanzione disciplinare nella fattispecie de qua, rappresenta una vera e propria restrizione della concorrenza, soprattutto a fronte delle recenti riforme di cui al decreto Bersani.
L’Antitrust apre una istruttoria nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia.
L’attività istruttoria, ai sensi degli articoli 2 e 14, comma 1, della legge n.287 del 1990, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dovrà accertare se la condotta sanzionatoria dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, sia stata posta in essere al fine di impedire agli avvocati in questione di esercitare la propria attività professionale secondo le linee di riforma di cui al decreto Bersani.
Avv. Valter Marchetti

Il Consiglio di Stato sull’appalto di servizi e sul mancato invito alla trattativa privata

In materia di appalto di servizi e di trattativa privata, si segnala V, la quale statuisce che sia ragionevole la scelta dell’Amministrazione di non invitare una società alla trattativa privata per l’affidamento provvisorio del servizio nettezza urbana, qualora tale trattativa si sia svolta immediatamente dopo e per effetto dell’avvenuta risoluzione per inadempimento nei confronti della medesima Società del precedente contratto di appalto per la gestione dello stesso servizio. Ne consegue, che la procedura posta in essere sia tale da obbligare l’Amministrazione a trattare con chiunque avesse fatto domanda di partecipazione, trattandosi di una trattativa privata negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara avviata ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. d del D. Lgs. 17.3.1995 n. 157 (all’epoca vigente), il quale appunto consente all’Amministrazione di invitare un numero ristretto di Ditte (almeno in numero di tre) "nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono essere imputabili alla stazione appaltante". Infine, V precisa che una volta che la società ricorrente sia stata legittimamente pretermessa dalla procedura negoziata in questione, deve ritenersi che la medesima non abbia interesse ad impugnare l’affidamento intervenuto.
(Avv. Daniele Iarussi)

2009/09/24

In tema di stalking, differenze di reato tra minacce e molestie

La configurazione del reato avviene quando si è in grado di provare i c.d. atti persecutori.
In alcuni casi serve anche un pò di fortuna per evitare comportamenti estremi...

Esercito: requisiti per il diritto a pensione

Subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale dell’Esercito Italiano. Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PA04 anche ai fini dell’indennità di buonuscita.

2009/09/23

Pensione di anzianità e vecchiaia: ecco le regole per tornare al lavoro dopo il pensionamento



Pubblicata la circolare Inps con le regole per tornare al lavoro.

http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/pensione-di-anzianita-e-vecchiaia-ecco-le-regole-per-tornare-al-lavoro/3861
Con le molteplici funzionalità dell'osservatorio giuridico LaPrevidenza.it è possibile integrare il proprio blog con le notizie pubblicate ogni giorno da LaPrevidenza.it.

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Alla prossima!

Dimezzare le pensioni dei parlamentari

Il parlamentare può percepire oltre al trattamento di quiescenza derivante da contribuzione obbligatoria, anche l'assegno da parlamentare.
Più che giusto in costanza di svoglimento di attività istituzionale... ma dopo? Riterrei sia più giusto una decurtazione del 50% quando l'attività di cui sopra è terminata.
Del resto, a partire dal 1995 lo Stato ha decurtato in percentuale le pensioni di reversibilità in presenza di determinati redditi (25% - 50%).
Che  ne dite?