2009/12/17

Pensione di inabilità assoluta: il bonus di anzianità deve raggiungere virtualmente i 65, e non i 60 anni



(Corte dei Conti Liguria, sentenza 10.7.2009 n. 389 - Avv. Andrea Bava)

Due interessanti sentenze della Corte dei Conti per la Liguria svelano ulteriori profili di assurdità nel “famigerato” D.M. 187/97, già più volte disapplicato dal Giudice delle Pensioni per contrasto con la legge 335/95.



Come già segnalato in mio precedente intervento [1], contrariamente a quanto prevede il D.M. 187/97, la nuova e più favorevole quantificazione può ben spettare anche a chi fosse cessato dal servizio per inabilità assoluta prima del 1 gennaio 1996, valendo tal data solo come decorrenza dell’importo più congruo; tale risultato è intervenuto disapplicandosi appunto il D.M. Tesoro 187/97, che, al contrario, poneva tale limite anche sostanzialmente per i destinatari, precludendo il beneficio a chi fosse cessato prima di tale data.



Una altra interessante sentenza, sempre da me commentata nell’intervento di cui sopra, ha disapplicato la norma regolamentare, appartenente sempre al D.M. 187/97, che, derogando dalla legge 222/84 che invece l’art. 2 comma 12 l. 335/95 intendeva esplicitamente recepire, imponeva di valutare la sussistenza dei requisiti minimi di anzianità (tre anni negli ultimi 5) alla data di cessazione dal servizio in luogo che alla data di domanda del beneficio; anche tale disapplicazione ha potuto consentire di far ottenere la pensione anche a chi, a termini del D.M. 187/97, non ne avrebbe avuto diritto, a causa del prolungato passaggio in aspettativa senza assegni per infermità durante lo svolgimento delle procedure di accertamento della sua situazione sanitaria.



I nuovi interventi della Corte dei Conti oggetto della presente nota, riguardano la correzione di due ulteriori perversi effetti del D.M. 187/97.



Gravissima è la stortura del D.M. in questione laddove esso precluderebbe alla vedova (o al vedovo) del o della dipendente, deceduti in costanza di servizio, la possibilità di ottenere una pensione calcolata con il criterio dell’art. 2 comma 12 l. 335/95, sopra visto.



Accade infatti che, mentre la legge 335/95 all’art. 2 comma 12 ha disciplinato solo un metodo di calcolo della pensione di inabilità, in caso di inabilità permanente e assoluta a ogni e qualsiasi attività lavorativa, il D.M. 187/97, all’articolo 3 [2] ha invece previsto la concedibilità della pensione di inabilità assoluta solo a domanda dell’interessato, ossia del lavoratore affetto dall’inabilità lavorativa: orbene, se un soggetto muore in servizio (per patologia fulminante, per incidente, o comunque se decede senza avere il tempo di formulare la domanda) l’Inpdap, applicando il predetto D.M., non concede mai una pensione di reversibilità calcolata sulla pensione di inabilità assoluta ex art. 2 comma 12 l. 335/95, ma solo una reversibilità calcolata su una pensione di inabilità relativa, ossia legata solo agli anni lavorati dallo sfortunato dipendente; ciò può voler dire che, addirittura, non esista diritto a pensione, se costui non avesse maturato i requisiti pensionistici per la “vecchia” pensione di anzianità (tali requisiti, come è noto, non sono stati abrogati, ma sono rimasti in vigore tutt’oggi per le cessazioni per infermità).



Avv. Andrea Bava

LaPrevidenza.it

http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/pensione-di-inabilita-assoluta-il-bonus-di-anzianita-deve-raggiungere/4091