2009/12/11

La Cassazione sulla nullità del licenziamento per motivi di matrimonio




(Breve commento dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. 29.7.2009 n. 17612 )
In materia di licenziamento, ed, in particolare, della questione concernente la nullità del licenziamento per causa di matrimonio, Sez. Lavoro, 17612.09 statuisce che l'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7 stabilisce, al secondo comma, che “sono nulli i licenziamenti attuati a causa di matrimonio”; ed al terzo comma precisa, poi, che si presume che il licenziamento sia stato disposto per causa di matrimonio ove esso sia stato intimato “nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa”. Al fine di porre fine ad una prassi discriminatoria all'epoca dilagante - che non può dirsi, peraltro, sia oggi cessata - il legislatore ha, cioè, introdotto una presunzione di nullità dei licenziamenti temporalmente contigui alla celebrazione del matrimonio (come tali colpiti dal sospetto che sia da rinvenire in tale modifica dello status del dipendente l'effettiva ragione del recesso), peraltro ancorandola, nell'ambito della sua discrezionalità, ad eventi rivestiti da un carattere di ufficialità e consacrati in atti formali, quali la richiesta di pubblicazioni di matrimonio e la sua celebrazione. La chiara dizione della disposizione in oggetto esclude che possa darsi rilievo ad atti prodromici alla richiesta di pubblicazioni, disciplinata dall'art. 51 dal D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, che impegna l'ufficiale dello stato civile a verificare l'esattezza della dichiarazione resa dai nubendi e ad acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio prima di procedere alle pubblicazioni stesse. Di conseguenza, nessun rilievo può attribuirsi alla dichiarazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile dalla quale risulta che i nubendi si sarebbero recati in Comune “per iniziare il procedimento di pubblicazione matrimoniale”, non inficiando così in alcun modo il licenziamento intimato.

Avv. Daniele Iarussi

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