2009/11/19

Esenzione, nello Stato membro della controllata, dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti alla società controllante


(Cgce, 1.10.2009 C-247/08)


Il 16 giugno 1999, la Gaz de France Deutschland GmbH, di cui la ricorrente nel procedimento principale detiene la totalità delle quote, ha distribuito alla medesima utili per un importo di DEM 980 387, operando una ritenuta d’imposta sui redditi da capitale ammontante a DEM 49 019,35 DEM nonché trattenendo un contributo di solidarietà ammontante a DEM 2 696,06, che sono stati versati all’Ufficio tributario competente. Il 16 agosto 1999, la ricorrente nel procedimento principale ha presentato al Bundesamt für Finanzen, diventato, il 1° gennaio 2006, il Bundeszentralamt für Steuern, una domanda di rimborso dell’imposta sui redditi da capitale, compreso il contributo di solidarietà. Con decisione 6 settembre 1999, il convenuto nel procedimento principale ha negato il rimborso richiesto in quanto la ricorrente nel procedimento principale non costituiva una società controllante ai sensi dell’art. 44 d, n. 2, dell’EStG 1999 e dell’art. 2 della direttiva 90/435. Poiché l’opposizione contro la summenzionata decisione è stata respinta, la ricorrente nel procedimento principale ha adito il Finanzgericht Köln, il quale ritiene che, secondo la lettera della direttiva 90/435, la ricorrente nel procedimento principale non beneficia del rimborso dell’imposta sul reddito da capitale poiché, durante l’anno della distribuzione, essa non rivestiva alcuna delle forme societarie menzionate nel combinato disposto dell’art. 2, lett. a), della direttiva 90/435 e dell’allegato, lett. f), della medesima. Tuttavia, tale giudice dubita che occorra limitarsi all’interpretazione letterale delle disposizioni della direttiva 90/435. Secondo detto giudice, occorrerebbe anche tener conto dell’obiettivo di detta direttiva nonché del fatto che, da una parte, al momento dell’entrata in vigore della medesima, nel diritto francese non esisteva ancora la forma della «société par actions simplifiée» e che, dall’altra, la direttiva 2003/123 ha incluso tale forma societaria nell’allegato alla direttiva 90/435. Secondo il Finanzgericht Köln, nella causa sottopostagli si pone dunque la questione se una lacuna normativa involontaria possa impedire di dedurre, per analogia con l’art. 2, lett. a), della direttiva 90/435, in combinato disposto con l’allegato, punto f), alla medesima, che una società di diritto francese che riveste la forma di «société par actions simplifiée» possa essere considerata, a partire dagli anni precedenti al 2005, come una «società di uno Stato membro» ai sensi della direttiva 90/435 e se, eventualmente, l’art. 2, lett. a), di questa direttiva, in combinato disposto con la lett. f) dell’allegato alla medesima, non violi gli artt. 43 CE e 48 CE o gli artt. 56 CE e 58 CE.

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