2009/11/14

Nozione di operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Cessione a titolo oneroso di un portafoglio di contratti di riassicurazione vita ad un s


«Sesta direttiva IVA – Artt. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino, e 13, parte B, lett. a), c) e d), punti 2 e 3 – Nozione di operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Cessione a titolo oneroso di un portafoglio di contratti di riassicurazione vita ad un soggetto stabilito in uno Stato terzo – Determinazione del luogo di tale cessione – Esenzioni»
La Swiss è la società madre di una società per azioni (in prosieguo: la «società cedente») che svolge tra l’altro, in quanto compagnia assicurativa, attività di riassicurazione vita. Con una convenzione di cessione di portafoglio sottoscritta il 10 e il 21 gennaio 2002, la società cedente ha trasferito alla compagnia assicurativa S (in prosieguo: la «compagnia S»), stabilita in Svizzera, un portafoglio comprendente 195 contratti di riassicurazione vita. In base a tale convenzione, la compagnia S doveva ottenere il consenso degli assicurati al fine di divenire parte di detti contratti e di subentrare nel complesso dei diritti e degli obblighi da essi derivanti. In forza della stessa convenzione, è stato fissato un valore negativo per la cessione di 18 dei suddetti 195 contratti, di modo che il prezzo complessivo di acquisto di tali contratti nel loro insieme è stato diminuito. I contratti di riassicurazione vita ceduti riguardavano esclusivamente imprese stabilite in Stati membri diversi dalla Germania o in Stati terzi. Ritenendo che la cessione in esame fosse soggetta all’IVA in quanto cessione di beni, il Finanzamt München für Körperschaften ha emesso un avviso d’imposta relativo al pagamento di un anticipo sull’IVA e ha respinto il reclamo proposto contro tale avviso.