2009/09/28

Virus H1N1. Misure urgenti in materia di profilassi vaccinale dell’influenza pandemica A

Virus H1N1. Misure urgenti in materia di profilassi vaccinale dell’influenza pandemica A(Ministero del Lavoro , della salute e delle politiche sociali)
La vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(H1N1) è offerta, a partire dal momento della effettiva disponibilità del vaccino, alle seguenti categorie di persone elencate in ordine di priorità:a) persone ritenute essenziali per il mantenimento della continuità assistenziale e lavorativa: personale sanitario e socio-sanitario; personale delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile; personale che assicura i servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni secondo piani di continuità predisposti dai datori di lavoro interessati; donatori di sangue periodici;b) donne al secondo o al terzo trimestre di gravidanza;c) persone a rischio, di età compresa tra 6 mesi e 65 anni;d) persone di età compresa tra > 6 mesi e 17 anni, non incluse nei precedenti punti, sulla base degli aggiornamenti della scheda tecnica autorizzata dall’EMEA o delle indicazioni che verranno fornite dal Consiglio Superiore di Sanità;e) persone tra i 18 e 27 anni, non incluse nei precedenti punti,

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Aeronautica Militare: subentro dell'Inpdap nella gestione dei trattamenti di quiescenza e indennità di buonuscita

Aeronautica Militare: subentro dell'Inpdap nella gestione dei trattamenti di quiescenza e indennità di buonuscita(Inpdap, Circolare 18.9.2009 n. 20)
L’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l’Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali.Nell'intesa tra il Ministero Difesa e I’Inpdap, si è convenuto che, a partire dal 1° gennaio 2010, l'Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici (ivi compresi l’indennità una tantum, la costituzione della posizione assicurativa all’Inps per il personale militare inclusi i volontari in ferma) decorrenti dalla predetta data esclusivamente nei confronti del personale militare dell’Aeronautica che viene collocato direttamente nella posizione di riserva o congedo assoluto (ossia personale che viene collocato a riposo a domanda, per infermità o perdita del grado) mentre resta di competenza dell’amministrazione di appartenenza la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che transita in posizione di ausiliaria.Rientra tra le competenze dell’Inpdap la definizione delle altre richieste di prestazioni utili ai fini pensionistici (domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo, sistemazione contributiva, ecc.) per le istanze presentate dalla medesima data del 1° gennaio 2010.Restano a carico dell’Amministrazione Difesa, oltre alla gestione dei trattamenti pensionistici del personale che transita nella posizione giuridica di ausiliaria, le competenze relative sia alla determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici riferiti al personale collocato in riserva anteriormente al 1° gennaio 2010 sia alla definizione dei provvedimenti di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data.Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché gli altri istituti giuridici connessi...

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Libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali – Imposta sulle società – Acquisto di quote sociali di una società di capitali

Libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali – Imposta sulle società – Acquisto di quote sociali di una società di capitali – Condizioni per la presa in considerazione, in sede di determinazione della base imponibile dell’acquirente, della diminuzione di valore delle quote sociali dovuta alla distribuzione di dividendi»
Nell’ambito del sistema impositivo detto di «imputazione integrale», vigente in Germania all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, la doppia imposizione economica degli utili distribuiti dalle società stabilite in Germania ai soggetti passivi residenti in Germania veniva evitata, in conformità degli artt. 36, n. 2, punto 3, della legge relativa all’imposta sui redditi (Einkommensteuergesetz; in prosieguo: l’«EStG») e 49 della legge in materia di imposte sui redditi delle persone giuridiche (Körperschaftsteuergesetz; in prosieguo: il «KStG»), concedendo a tali soggetti passivi il diritto di imputare integralmente sulla propria imposta sui redditi o sulla propria imposta sulle società l’imposta sulle società pagata dalle società distributrici.

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