2009/12/27

FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Potestà normativa regionale in materia di organizzazione del servizio farmaceutico



(Avv. Dario Immordino)

Sulla legittimità costituzionale di disposizioni regionali che modificano la proporzione tra il numero delle farmacie e il numero degli abitanti stabilita dalla legge statale



La disciplina dell'organizzazione del servizio farmaceutico è stata – anche prima della riforma costituzionale - costantemente ascritta dal Giudice costituzionale alla materia concorrente della «tutela della salute», motivo per cui il legislatore regionale nell’esercizio della spettante potestà normativa deve necessariamente attenersi al rispetto dei principi fondamentali detttati dalla legislazione nazionale.
In tal senso al fine di salvaguardare l'interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio farmaceutico ed in ultima analisi alla salvaguardia del bene salute» «assicurando ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed agli esercenti un determinato bacino ....

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-potestà/4097

2009/12/25

Risarcimento danni in seguito a segnalazione di allarme rapido su prodotti lattiero - caseari



(Tribunale Ue, 19.10.2009 T-212/06)
«Ricorso per risarcimento danni – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Sistema di allarme rapido – Notifica supplementare – Competenza delle autorità nazionali – Parere della Commissione privo di effetto giuridico – Modifica dell’oggetto della lite – Irricevibilità»

La ricorrente, Bowland Dairy Products Ltd, è una società di diritto inglese avente ad oggetto la produzione di formaggio fresco in generale e di formaggio bianco in particolare. Dal 1999, essa è autorizzata, dal Pendle Environmental Health Office, autorità alimentare locale che opera sotto la sorveglianza della Food Standards Agency (in prosieguo: la «FSA»), a produrre formaggio bianco a partire da varie fonti di latte.

5 Il 9 giugno 2006 l’Ufficio alimentare e veterinario (OAV), direzione facente parte della direzione generale (DG) «Salute e tutela dei consumatori» della Commissione delle Comunità europee, ha proceduto, in presenza di un rappresentante della FSA, all’ispezione degli uffici e del laboratorio controllo qualità della ricorrente. Gli esiti dell’ispezione dell’OAV sono stati illustrati in una nota interna della DG «Salute e tutela dei consumatori» del 12 giugno 2006 e riportati nel progetto di rapporto finale della missione che l’OAV ha effettuato nel Regno Unito dal 31 maggio al 26 giugno 2006.

6 Il 14 giugno 2006 la FSA ha proceduto nell’ambito del SARA a una notifica di allarme rapido diretta a identificare il seguente rischio: «Produzione difettosa di prodotti lattiero-caseari. Regime di controllo inidoneo all’individuazione di antibiotici». La FSA ha applicato la notifica a «[q]ualsiasi formaggio bianco recante il bollo sanitario UK PE 023.EEC», ossia a qualsiasi formaggio bianco prodotto dalla ricorrente. Sono state trasmesse informazioni supplementari nel contesto del SARA in data 16 giugno 2006.

LaPrevidenza.it

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/risarcimento-danni-in-seguito-a-segnalazione-di-allarme-rapido-su-prodotti-lattiero/4104

2009/12/23

In tema di tariffe e nomenclature doganali su pezzi o frattaglie di galli e galline


L’art. 41, primo comma, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33) consente alla Commissione delle Comunità europee di adottare misure destinate a facilitare la transizione dei nuovi Stati membri verso il regime derivante dall’applicazione della politica agricola comune. Tale disposizione prevede che le suddette misure transitorie «possono essere adottate in un periodo di tre anni dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo». La Commissione ha adottato il regolamento n. 1972/2003 basandosi, in particolare, su tale disposizione.
A tenore del suo primo ‘considerando’, il regolamento n. 1972/2003 è diretto ad «evitare il rischio di distorsione degli scambi, a detrimento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, in seguito all’adesione di dieci nuovi Stati all’Unione europea, il 1° maggio 2004». Tenuto conto di tali rischi, il terzo ‘considerando’ di tale regolamento sottolinea che occorre «imporre un prelievo dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati membri».

LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/in-tema-di-tariffe-e-nomenclature-doganali-su-pezzi-o-frattaglie-di-galli/4080

2009/12/21

Responsabilità del legale dell’avvocatura comunale per la maturazione di oneri accessori


La condotta del legale dell’avvocatura comunale che omette di proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato all’amministrazione comunale,e di trasmettere il provvedimento monitorio unitamente al proprio parere ai competenti organi amministrativi, non rivela alcuna idoneità ad incidere sul maturare delle obbligazioni accessorie al credito principale, qualora risulti che l'amministrazione comunale fosse perfettamente edotta delle pendenze debitorie e dell'obbligo di pagare.



Ciò perché, anche qualora l’avvocato abbia omesso di verificare tempestivamente la fondatezza del credito e di esprimere il proprio parere legale sulla possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo o, viceversa, prestarvi acquiescenza, il danno non può ritenersi causalmente riferibile a tale condotta, dal momento che il complesso rapporto contrattuale deve essere gestito dal settore competente che, informato il servizio finanziario, deve comunque provvedere al pagamento del dovuto.



Questo è quanto stabilito dalla sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione siciliana con la sentenza n. 318/A/2009, avente ad oggetto la responsabilità amministrativa di un avvocato del Comune di Palermo il quale non aveva predisposto entro il termine di legge di 40 gg. alcun atto di opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato all’amministrazione comunale,né si era curato di trasmettere il provvedimento monitorio unitamente al proprio parere ai competenti organi amministrativi.



Nell’impianto accusatorio, condiviso dal giudice di primo grado, il nesso eziologico tra condotta e danno all’erario comunale veniva rinvenuto nella strumentalità dell’inerzia del legale rispetto alla maturazione di obbligazioni accessorie a carico dell’amministrazione.



Ciò perchè, in conseguenza del contegno negligente dell’avvocato, gli organi amministrativi del Comune e in particolare il settore servizi socio-assistenziali avrebbero avuto conoscenza del credito vantato dalla società solo al momento della assegnazione delle somme a seguito del pignoramento.



In particolare veniva contestato al legale di aver omesso di verificare tempestivamente la fondatezza del credito e di esprimere il proprio parere legale sulla possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo o, viceversa, prestarvi acquiescenza. facendo decorrere tutti i termini utili senza evitare o, almeno, limitare il verificarsi di nocumento per il Comune.



Il Giudice d’appello esclude che il danno possa ritenersi causalmente riferibile al legale sulla base della constatazione che dalle risultanze istruttorie emerge chiaramente che l’amministrazione era perfettamente edotta delle pendenze debitorie e dell'obbligo di pagare che su di essa incombeva, del quale, peraltro, aveva formalmente riconosciuto la fondatezza.



Tanto più che, nel caso di specie, non appariva in alcun modo praticabile la strada dell'opposizione al decreto ingiuntivo, che, probabilmente, avrebbe solo causato ulteriori spese a carico del Comune.



Avv. Dario Immordino

http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/responsabilita-del-legale-dell&rsquoavvocatura-comunale-per-la-maturazione/4063

2009/12/19

Il mobbing in concreto. Come viene valutato il mobbing nei Tribunali italiani


Innanzitutto, il termine “mobbing” deriva dall'inglese “to mob” e significa assalire, soffocare, vessare o malmenare. Nel linguaggio comune, con il termine “mobbing” generalmente si indica una forma di vessazione, di aggressione e di danneggiamento perpetrata nei confronti di uno o più lavoratori.
Più precisamente, la Cassazione ha stabilito che per mobbing si intende comunemente “un comportamento del datore di lavoro (o del superiore gerarchico, del lavoratore a pari livello gerarchico o addirittura subordinato), il quale, con una condotta sistematica e protratta nel tempo e che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, pone in essere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro. Da ciò può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità” (ex multis: Corte di Cass., Sentenza n. 3875/09).
Tali condotte illecite sono finalizzate, direttamente o indirettamente, a far lasciare il posto di lavoro alla “vittima”, e senz'altro a danneggiarne salute, tranquillità e reputazione. La suddetta fattispecie, infine, non può non avere ripercussioni sulla professionalità del lavoratore vittima del mobbing da parte dei superiori...

Avv. Luigi Modaffari (Foro di Brescia) LaPrevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/il-mobbing-in-concreto-come-viene-valutato-il-mobbing-nei-tribunali-italiani/4069

2009/12/17

Pensione di inabilità assoluta: il bonus di anzianità deve raggiungere virtualmente i 65, e non i 60 anni



(Corte dei Conti Liguria, sentenza 10.7.2009 n. 389 - Avv. Andrea Bava)

Due interessanti sentenze della Corte dei Conti per la Liguria svelano ulteriori profili di assurdità nel “famigerato” D.M. 187/97, già più volte disapplicato dal Giudice delle Pensioni per contrasto con la legge 335/95.



Come già segnalato in mio precedente intervento [1], contrariamente a quanto prevede il D.M. 187/97, la nuova e più favorevole quantificazione può ben spettare anche a chi fosse cessato dal servizio per inabilità assoluta prima del 1 gennaio 1996, valendo tal data solo come decorrenza dell’importo più congruo; tale risultato è intervenuto disapplicandosi appunto il D.M. Tesoro 187/97, che, al contrario, poneva tale limite anche sostanzialmente per i destinatari, precludendo il beneficio a chi fosse cessato prima di tale data.



Una altra interessante sentenza, sempre da me commentata nell’intervento di cui sopra, ha disapplicato la norma regolamentare, appartenente sempre al D.M. 187/97, che, derogando dalla legge 222/84 che invece l’art. 2 comma 12 l. 335/95 intendeva esplicitamente recepire, imponeva di valutare la sussistenza dei requisiti minimi di anzianità (tre anni negli ultimi 5) alla data di cessazione dal servizio in luogo che alla data di domanda del beneficio; anche tale disapplicazione ha potuto consentire di far ottenere la pensione anche a chi, a termini del D.M. 187/97, non ne avrebbe avuto diritto, a causa del prolungato passaggio in aspettativa senza assegni per infermità durante lo svolgimento delle procedure di accertamento della sua situazione sanitaria.



I nuovi interventi della Corte dei Conti oggetto della presente nota, riguardano la correzione di due ulteriori perversi effetti del D.M. 187/97.



Gravissima è la stortura del D.M. in questione laddove esso precluderebbe alla vedova (o al vedovo) del o della dipendente, deceduti in costanza di servizio, la possibilità di ottenere una pensione calcolata con il criterio dell’art. 2 comma 12 l. 335/95, sopra visto.



Accade infatti che, mentre la legge 335/95 all’art. 2 comma 12 ha disciplinato solo un metodo di calcolo della pensione di inabilità, in caso di inabilità permanente e assoluta a ogni e qualsiasi attività lavorativa, il D.M. 187/97, all’articolo 3 [2] ha invece previsto la concedibilità della pensione di inabilità assoluta solo a domanda dell’interessato, ossia del lavoratore affetto dall’inabilità lavorativa: orbene, se un soggetto muore in servizio (per patologia fulminante, per incidente, o comunque se decede senza avere il tempo di formulare la domanda) l’Inpdap, applicando il predetto D.M., non concede mai una pensione di reversibilità calcolata sulla pensione di inabilità assoluta ex art. 2 comma 12 l. 335/95, ma solo una reversibilità calcolata su una pensione di inabilità relativa, ossia legata solo agli anni lavorati dallo sfortunato dipendente; ciò può voler dire che, addirittura, non esista diritto a pensione, se costui non avesse maturato i requisiti pensionistici per la “vecchia” pensione di anzianità (tali requisiti, come è noto, non sono stati abrogati, ma sono rimasti in vigore tutt’oggi per le cessazioni per infermità).



Avv. Andrea Bava

LaPrevidenza.it

http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/pensione-di-inabilita-assoluta-il-bonus-di-anzianita-deve-raggiungere/4091

2009/12/15

FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Delimitazione temporale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie tra comp



Avv. Dario Immordino

La disposizione regionale che consenta ai direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché ai direttori amministrativi e direttori sanitari degli IRCCS di procrastinare la durata del rapporto di lavoro anche oltre il raggiungimento del limite di età stabilito dalla vigente legislazione statale e, dunque, fino alla naturale scadenza che consenta il completamento del mandato, si pone in irrimediabile contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La disciplina concernente la delimitazione temporale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie, strumentale alla prestazione del servizio, costituisce espressione della potestà legislativa regionale nella materia concorrente della «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, motivo per cui il legislatore regionale è tenuto a rispettare i princìpi fondamentali sanciti a livello statale.
L'art. 17 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti dispone che «i direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ...

LaPrevidenza.it

http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-delimitazione/4096