2009/09/25

Il Consiglio di Stato sull’appalto di servizi e sul mancato invito alla trattativa privata

In materia di appalto di servizi e di trattativa privata, si segnala V, la quale statuisce che sia ragionevole la scelta dell’Amministrazione di non invitare una società alla trattativa privata per l’affidamento provvisorio del servizio nettezza urbana, qualora tale trattativa si sia svolta immediatamente dopo e per effetto dell’avvenuta risoluzione per inadempimento nei confronti della medesima Società del precedente contratto di appalto per la gestione dello stesso servizio. Ne consegue, che la procedura posta in essere sia tale da obbligare l’Amministrazione a trattare con chiunque avesse fatto domanda di partecipazione, trattandosi di una trattativa privata negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara avviata ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. d del D. Lgs. 17.3.1995 n. 157 (all’epoca vigente), il quale appunto consente all’Amministrazione di invitare un numero ristretto di Ditte (almeno in numero di tre) "nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono essere imputabili alla stazione appaltante". Infine, V precisa che una volta che la società ricorrente sia stata legittimamente pretermessa dalla procedura negoziata in questione, deve ritenersi che la medesima non abbia interesse ad impugnare l’affidamento intervenuto.
(Avv. Daniele Iarussi)

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